Nomina Amministratore di Sostegno prima dell'Incapacità
Dalle Storia prospettata dall'Assistito si evince che Tizia desidera ottenere la nomina del suo amministratore di sostegno nonostante, al momento della richiesta, non presenta incapacità.
Dunque, occorre esaminare i presupposti per la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno di Tizia alla luce della disciplina codicistica dell’amministrazione di sostegno, dopo aver verificato cosa si intende per ammissibilità del ricorso.
Amministrazione di Sostegno ex art. 404 del Codice civile
Si rende necessario fare dapprima un breve cenno alla questione procedurale sull’ammissibilità del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, per poi approdare alla disciplina sostanziale delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
L’ammissibilità di un ricorso al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno non segue le regole codificate in tema di filtro per carenza dei requisiti di natura procedurale o di legittimità che valgono invece ad esempio in tema, rispettivamente, di mancata integrazione del contraddittorio ordinata nei termini prescritti dal giudice ex art. 331 cpc e l’ammissione del ricorso per cassazione ex art. 360 cpc.
In quest’ultimo caso infatti, la suddetta norma, pone dei limiti all’ammissibilità del ricorso in ordine ai casi specificatamente previsti come ad esempio per motivi di giurisdizione, competenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza etc.
Pare dunque più opportuno analizzare la disciplina sostanziale dell’amministrazione contenuta agli art. 404 e ss del codice civile.
Dette norme sono state introdotte nel 2004 e si compongono di un corpus a se stante, svincolato dai preesistenti istituti di interdizione e inabilitazione.
V’è da rilevare che per lo scopo che l’istituto dell’amministrazione di sostegno condivide (in parte) con l’interdizione e l’inabilitazione, subito dopo l’entrata in vigore della normativa dell’amministrazione di sostegno, c’è stato un rinvio alla Corte Costituzionale per la verifica della legittimità costituzionale.
Infatti nel 2005, ad un solo anno dall’entrata in vigore della disciplina, la Corte Costituzionale si è espressa in senso favorevole alla legittimità dell’istituto di cui si discorre.
Il ricorso in questione ha posto la questione della mancanza di chiari criteri selettivi, negli art. 404, 405 e 409 del cc, per distinguere l’istituto dell’amministrazione di sostegno da quello di interdizione e inabilitazione, lasciando di fatto al giudice la scelta dell’intervento migliore per il soggetto bisognoso.
La Corte invece, rinvenendo proprio nella duttilità di tale istituto la sua vera natura assistenziale, ha rinvenuto la totale legittimità della disciplina dell’amministrazione di sostegno in quanto il giudice sarebbe il soggetto più idoneo ad indagare il caso concreto e stabilire l’intervento meno invasivo possibile nella sfera del destinatario.
Il secondo aspetto della pronuncia di legittimità, sempre sulla scorta dei medesimi dubbi sollevati, ha confermato che non è fondato il dubbio circa la fungibilità (alias sovrapposizione) dell’amministrazione di sostegno rispetto all’interdizione (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440).
Come accennato gli art. 404 e ss. cc disciplinano l’amministrazione di sostegno.
L’istituto è stato concepito per proteggere la persona priva di tutto o parte della propria autonomia sia per quanto attiene alla vita quotidiana, sia agli atti di straordinaria amministrazione, ma con delle differenze rispetto ai già citati istituti dell’interdizione e inabilitazione.
Quest’ultimi infatti differiscono dall’amministrazione di sostegno in merito ai poteri che rimangono al soggetto destinatario dell’assistenza e quindi agli effetti degli atti del beneficiario, ai requisiti richiesti per la pronuncia del giudice, ed a ulteriori aspetti minori.
Quanto ai presupposti per la pronuncia del giudice l’art. 404 cc chiarisce i requisiti per richiedere l’amministrazione assistenziale, e cioè l’infermità ovvero una menomazione fisica o psichica che cagioni una impossibilità anche solo temporanea di provvedere ai propri interessi.
Da ultimo individua la competenza del giudice tutelare a emettere il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
In ciò, la norma presenta una prima differenza quantitativa con l’interdizione ex art. 414 cc.
Infatti l’interdizione richiede che il soggetto sia affetto da una incapacità abituale, a differenza del carattere anche temporaneo dell’amministrazione di sostegno. L’inabilitazione ha invece lo stesso requisito qualitativo di abitualità dell’incapacità del soggetto interdetto, ma con una minore gravità, essendo la persona in grado di provvedere ai propri interessi (art. 415 cc).
Orbene, per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno occorre che lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (art. 406 cc), ovvero il coniuge, la persona stabilmente convivente, il parente entro il quarto grado, l’affine entro il secondo grado, il tutore, il curatore o anche il pubblico ministero (art. 417 cc), attivi la richiesta giudiziaria.
In tema di effetti dell’amministrazione di sostegno, si parla di incapacità relativa del beneficiario, poiché il soggetto che beneficia di un amministratore di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, così come previsto dall’art 409.
Questo presuppone che, nello stabilire cosa l’assistenza necessaria ricomprenda, si terrà conto di criteri molto elastici e legati al caso concreto. Non a caso, nella prassi e per la disciplina dell’art. 408 cc (che impone al giudice un criterio di preferenza ove possibile), l’amministratore di sostegno designato è preferibilmente una persona vicina al beneficiario (coniuge che non sia separato legalmente, persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, fratello o sorella, parente entro il quarto grado), proprio per garantire che l’aspetto centrale del nuovo assetto giuridico persegua lo stesso fine della cura del beneficiario, e cioè i suoi interessi.
La capacità che permane in capo al beneficiario è dunque demandata alla valutazione del giudice, il quale cristallizzerà la decisione delle linee guida e gli accorgimenti del caso con il decreto di nomina, posto che le decisioni concrete e i singoli atti saranno comunque organizzati dall’amministratore e il beneficiario.
La citata norma del’art. 409, inoltre, precisa che il beneficiario conserva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenza della propria vita quotidiana.
Il requisito principale richiesto per la nomina dell’amministrazione di sostegno è l’impossibilità del beneficiario di provvedere ai propri interessi, anche parziale o temporanea.
Ricorso per la nomina dell'Amministratore
La rilevanza del motivo per cui il soggetto richiede l’amministrazione di sostegno è infatti rilevante, oltre che nell’art. 404 cc, anche nell’art. 407 cc in cui si fa espresso richiamo ai motivi della richiesta di nomina.
Nei casi in cui, invece, non vi è una attuale incapacità del soggetto, può rilevarsi la previsione del secondo comma dell’art 408 cc sulla nomina dell’amministratore, in quanto lo stesso può designare il proprio futuro amministratore di sostegno, anche solo in previsione di una propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico presso un notaio, o con scrittura privata autenticata.
Quindi, Un soggetto può richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno nonostante la mancanza dell’attualità dell’incapacità del beneficiario?
Occorre il requisito di infermità per la nomina dell'Amministratore
La libertà della persona e la dignità dell’uomo trovano nel principio di autodeterminazione della persona il cuore della disciplina dell’amministrazione di sostegno.
Ed infatti, il soggetto può scegliere liberamente il proprio amministratore di sostegno prima che l’incapacità lo privi della facoltà di scelta.
Si pensi alla conseguenza dell’eventuale privazione di tale facoltà per il soggetto che teme di divenire incapace nel futuro.
La mancanza di tale possibilità precluderebbe la libera scelta della persona che si occuperà del soggetto incapace, proprio nel momento di maggiore bisogno emotivo e legale.
Ciò premesso, il legislatore ha previsto la sola possibilità di scelta del futuro amministratore di sostegno nei modi che sono stati sopra esposti, ma non anche la nomina.
Invero, si tenga presente che la nomina non è un obbligo, bensì una mera facoltà, ben potendo il beneficiario essere assistito dai famigliari senza l’ausilio dello strumento che qui si discorre.
Tale natura facoltativa, se da un lato è espressione di libertà, dall’altro comporta la non obbligatorietà da parte del giudice di accogliere qualsiasi istanza.
Conformemente a tale impostazione la giurisprudenza di legittimità ha rigettato il ricorso di un soggetto che richiedeva la nomina del proprio amministratore di sostegno per la mancata sussistenza della condizione attuale d'incapacità del beneficiario:
“L'art. 408 cod. civ., il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato. Nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto.” (Cass. civ. Sez. I, 20/12/2012, n. 23707).
In parziale difformità, si rileva che, in un caso del tutto eccezionale e comunque afferente ad una isolata sentenza di merito più risalente rispetto alla citata sentenza di Cassazione, si è ammessa la nomina di un amministratore di sostegno, in mancanza del presupposto dell’attuale incapacità del beneficiario, per mettere a quest’ultimo di esprimere la propria volontà in tema di trattamento sanitario relativo ad una fase terminale della vita:
“È ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno in favore di persona che attualmente non si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, in vista di una eventuale e futura incapacità, con il compito di esprimere il consenso al trattamento sanitario e alle decisioni di "fine vita" in nome e per conto del beneficiario.” (Trib. Cagliari Dec., 22/10/2009).
In base a quanto fin qui considerato, sembra potersi affermare che Tizia, nel pieno delle facoltà psichiche e fisiche, pur potendo accedere al vaglio del giudice circa la nomina del proprio amministratore di sostegno, già comunque designato con scrittura privata autenticata nella persona di Caio, vedrebbe rigettato il suo ricorso poiché non avrebbe i requisiti richiesti di attualità dell’incapacità di provvedere ai propri interessi, non sussistendo nemmeno, al momento della richiesta, i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di merito, più datata e minoritaria, circa le condizioni di base particolarmente gravi e destinate al prossimo decesso del beneficiario.