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Utilizzo esclusivo dei dati reperiti via internet o da "Wikipedia"

Cassazione penale 38896 2019 Utilizzo esclusivo dei dati reperiti via internet o dallenciclopedia web WikipediaAi fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica nell’ambito della pubblicazione di notizie potenzialmente diffamatorie, la Cassazione con la sentenza n. 38896, ha chiarito che è non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca (come Wikipedia) perché non sono strumenti idonei a garantire la necessaria completezza informativa.

Questo è quanto emerge dal giudizio che si è concluso all’udienza del 15 giugno 2019 con la conferma della sentenza di secondo grado che condannava il ricorrente al pagamento della multa con il beneficio della sospensione e al risarcimento del danno alla parte civile, in relazione al reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 commi 2 e 3 c.p. commesso per aver pubblicato online uno scritto nel quale si attribuiva all’offeso un collegamento con la strage alla stazione di Bologna, dedotto dall’appartenenza di questi a gruppi di ideologia neofascista e dalle varie vicende giudiziarie che lo riguardavano.

La peggiore strage nella storia moderna italiana

La mattina del 2 agosto 1980 è scolpita tanto nella memoria degli italiani quanto nei muri della stazione di Bologna. Oggi a ricordare il più grave atto terroristico che colpì il Paese nel secondo dopoguerra, c’è una lapide con i nomi di tutti gli 85 morti posta nella sala d’attesa della stazione di Bologna centrale, esattamente dove lo squarcio aveva fatto crollare l’intonaco lasciando in bella vista i mattoni. Erano le 10.25 di un sabato d’estate; gente che arriva, gente che parte, gente che riparte. Bologna è, ed era, uno snodo ferroviario cruciale: l’unica rete in cui transitano treni in tutte le direzioni perché collega l’Italia da nord a sud e da est a ovest.

Facile dunque immaginare quanta gente, vacanzieri e pendolari, fosse presente nella sala d’attesa di seconda classe, quella che affaccia sul primo binario, sempre affollatissima.

Esecutori di Estrema Destra

Intanto, silenzioso un orologio sta segnando i minuti che lo separano dall’esplosione. Si trova in una valigia che poi le testimonianze ricorderanno posta su un tavolino portabagagli sotto al muro portante dell’ala Ovest, incustodita. All’interno ci sono ben 23 kg di esplosivo di fabbricazione militare: tritolo, nitroglicerina e altri componenti micidiali miscelati tra loro.

La collocazione non è casuale: detonando, la bomba produrrà un’onda d’urto che porterà con sé i detriti del muro, moltiplicando l’effetto distruttivo dell’esplosivo. Addirittura, verrà investito in pieno il treno Ancona – Basilea in sosta sul primo binario e il parcheggio dei taxi antistante la stazione.

Sotto metri e metri di detriti, emergeranno i resti delle vittime e oltre 200 feriti in condizioni gravissime.

I superstiti scavano a mani nude, le strade di Bologna diventano corsie riservate ai mezzi della polizia e alle ambulanze, gli autobus diventano ospedali da campo improvvisati. L’Italia intera sprofonda nell’orrore, fissa sulle televisioni in bianco e nero che raccontano il via vai di soccorsi sotto l’orologio della stazione ancora oggi fermo alle 10.25, incredula davanti alle lacrime del Presidente della Repubblica Pertini che dichiarò ai giornalisti “Non ho parole, siamo di fronte all'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia”.

Le indagini della magistratura individuarono negli anni a venire esecutori materiali alcuni militanti di estrema destra, ma i mandanti rimasero sempre sconosciuti.

Diversi processi per stabilire l'estraneità della parte offesa

Una pagina di storia criminale, che nessuno vorrebbe accostata al proprio nome. Tra questi c’è F.R., proveniente dagli ambienti politici di estrema destra. Sebbene alla fine di una lunga vicenda giudiziaria venga affermato a chiare lettere che non ha nulla a che vedere con la strage di Bologna, per molti anni i giornalisti continuano a fare inchieste supponendo legami in ambito politico internazionale.

La Cassazione nel 2008 sancisce che il coinvolgimento di F.R. non risulta né dalle indagini investigative né dalla ricostruzione storico-giuridica operata dai magistrati bolognesi e che ogni accostamento alla strage è da considerarsi diffamatorio. Sulla scorta di questa pronuncia, sono arrivati anche giudizi risarcitori da una serie di processi nei quali F.R. si è costituito parte civile contro i giornalisti che insistevano per ritagliargli un ruolo non secondario nella vicenda.

A distanza di anni, la Cassazione torna a pronunciarsi sul caso perché compare sul web un articolo dedicato alle vicende di F.R. nel quale l’autore, documentandosi esclusivamente con le informazioni reperite online sui motori di ricerca e su Wikipedia, lo mette in relazione alla strage di Bologna. L’autore non è un giornalista, ma un esponente di un partito politico che ha voluto stigmatizzare la nascita di una determinata compagine politica legata a F.R.

Tre gradi di giudizio conformi

Il 10 maggio 2018 la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza emessa il 11 ottobre 2016 dal Tribunale di Bolzano con la quale L.R. viene condannato alla pena della multa, con il beneficio della sospensione, ed al risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in sede civile in relazione al reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 commi 2 e 3, c.p., commesso nei confronti di F.R.

La sentenza viene impugnata dall’imputato con ricorso respinto dalla Corte di Cassazione, che conferma in ultima istanza la decisione della Corte di Appello.

La difesa: scriminante del diritto di cronaca

L’imputato deduce preliminarmente vizio di manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 78, 102 e 122 c.p.p. perché la costituzione di parte civile è avvenuta tramite sostituto processuale al quale non era stata conferita espressa procura speciale.

Nel merito, deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in riferimento alla interpretazione delle scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica, perché la Corte territoriale conclude che aver messo in relazione F.R. con la strage alla stazione di Bologna equivarrebbe a dire che lo stesso è stato coinvolto e condannato per tale delitto, pure in mancanza di riferimenti espressi; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza della scriminante putativa del diritto di critica o di cronaca non essendo l’imputato un giornalista e dunque non dovendosi applicare gli standard di accuratezza nel verificare i fatti alla base delle affermazioni proposte né le regole di deontologia professionale tipiche del giornalismo, ma avendolo ritenuto colpevole per la condotta omissiva di non aver chiarito che la relazione tra la persona offesa e la strage di Bologna era stata definitivamente risolta nel senso dell'esclusione di qualsiasi coinvolgimento di quest'ultima nella grave vicenda delittuosa.

L'imputato non si è documentato, sostiene il resistente

La parte civile ha replicato con memoria difensiva alle eccezioni dell'imputato, sottolineando che: la costituzione di parte civile è avvenuta secondo le formalità previste dall'art. 78 comma 1, n. 2, c.p.p. fuori dell'udienza dibattimentale, mentre nel merito, ha argomentato che l'imputato avrebbe violato, nell'esercizio del diritto di critica, il presupposto necessario della verità del fatto, collegando la persona offesa alla strage di Bologna.

Adduce a sostegno che ogni privato cittadino deve verificare le notizie prima di pubblicarle e un precedente giudiziale con il quale viene riconosciuta nei confronti di alcuni giornalisti la responsabilità per il reato di diffamazione in relazione al medesimo collegamento operato dall'imputato tra la persona offesa e la strage di Bologna.

Attenzione alle notizie di cronaca giudiziaria

Il Collegio rigetta il ricorso valutandolo sia nelle questioni preliminari che in quelle di merito.

Relativamente alle modalità di costituzione di parte civile, la Corte cassa il motivo di ricorso proposto perché inammissibile e manifestamente infondato. Rileva infatti che dal controllo degli atti risulta che l'atto di costituzione di parte civile è stato notificato a mezzo posta sia al pubblico ministero che all'imputato, confermandosi in tal modo che il perfezionamento è avvenuto fuori udienza nel rispetto della regola del conferimento di procura speciale al difensore nominato, mentre all’udienza si è esercitata solo la facoltà di depositare materialmente l'atto di costituzione.

La Corte ritiene infondata anche la prima delle eccezioni difensive proposte nel merito.

Sostiene che la parte civile è stata più volte coinvolta in processi per diffamazione, giunti sino al grado di legittimità, nei quali si è riconosciuto come l’accostamento del suo nome all’attentato alla stazione ferroviaria di Bologna rappresentasse un travalicamento del limite consentito del diritto di cronaca o di critica e concretizzasse una diffamazione.

Ed è seguendo la linea interpretativa tracciata dalle precedenti pronunce, richiamandone la ricostruzione storico-giuridica dei fatti, che la Corte arriva alla conclusione che costituisce condotta diffamatoria mettere la figura di F.R. – pur non estraneo a condotte terroristiche e agli ambienti della destra eversiva come assodato da una sentenza di appello passata in giudicato con la quale veniva condannato per il reato di associazione sovversiva – in relazione all’efferato episodio terroristico di Bologna.

Come ricostruito nelle pregresse istruttorie, infatti, F.R. non è mai stato imputato per quel delitto e si è costituito parte civile nel processo per la strage di Bologna, ottenendo risarcimento del danno, in ragione della sua estraneità ai fatti.

Riportare informazioni in modo suggestivo può essere diffamante

In linea generale e muovendo dal caso concreto, la Corte assume che deve essere ritenuta lesiva della reputazione della persona offesa l'attribuzione di una notizia complessivamente non vera evincibile innegabilmente dal contesto unitario dell'articolo, nella quale si accosta, in modo suggestivo per un lettore medio, un dato rispondente alla realtà ad un fatto non vero del quale l’autore ometta di specificare l’infondatezza.

Applicazione dell'esimente del diritto di critica e di cronaca

Perché si possa applicare l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, ribadisce il Collegio articolando un indirizzo giurisprudenziale consolidato, è necessario che l'articolista, nel selezionare i fatti non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, l'operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione.

Mentre, in relazione al diritto di cronaca, l’esimente non opera se la ricostruzione degli avvenimenti avviene travisando la consecuzione degli stessi in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore.

A nulla rileva, afferma la Suprema corte, che l'articolo presenti finalità di critica politica nei confronti del soggetto descritto, se una parte importante dello scritto è dedicata a ricostruire la figura storico-criminale di F.R. in termini di cronaca giudiziaria. Tanto più che il diritto di critica politica non elide la valenza diffamatoria dello scritto se contiene omissioni ed equivoci narrativi che suggeriscono l’attribuzione ad una certa persona di fatti non veri.

La seconda eccezione di merito, circa la configurabilità del reato in capo al ricorrente, viene parimenti ritenuta infondata.

Wikipedia e i motori di ricerca non garantiscono uno standard di accuratezza

Per confutarla viene acquisito l’iter logico della Corte d'Appello che ha valutato come insufficientemente assolto dal ricorrente l'onere di verifica delle fonti dalle quali ha tratto la notizia diffamatoria.

Tale onere non sarebbe dunque sufficientemente adempiuto, contrariamente alle tesi difensive, se i contenuti dei propri articoli giornalistici sono accertati solo tramite motori di ricerca e dati di conoscenza provenienti dalla enciclopedia web Wikipedia.

Soprattutto quando si tratti di ricostruire una materia delicata come la cronaca giudiziaria e in un contesto di notoria incertezza di accertamento delle responsabilità come quello che ha caratterizzato le vicende della strage di Bologna; e tanto più è grave la condotta attribuita, maggiore dovrà essere l’onere di verifica delle fonti dalle quali si trae la notizia potenzialmente diffamatoria

Pertanto, la Corte non ritiene che documentarsi esclusivamente sui motori di ricerca o sulle enciclopedie online garantisca quel grado di completezza informativa necessario perché operi la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica giornalistica, elidendo la diffamazione.

Ciò anche quando a scrivere non sia un giornalista, perché si tratta di uno standard di accuratezza nel verificare le fonti e la completezza dei fatti riportati che deve essere preteso nei confronti di chiunque intenda pubblicare una notizia diffondendola a mezzo stampa (anche via web).

Rischio diffamazione per contenuti non verificati

La portata della pronuncia non deve dissuadere gli articolisti dal continuare a utilizzare i dati informativi restituiti dai motori di ricerca, da siti web di informazione sommaria o da enciclopedie web il cui contenuto è affidato ad una community, ma tende a delineare una forma di responsabilità cui va incontro l’autore.

Chi intende pubblicare una notizia non certa o non accuratamente verificata, infatti, accetta il rischio che la sua condotta possa essere non giustificata e dunque diffamatoria

Il diritto alla tutela della reputazione

Nel corpo della sentenza si trova il riferimento ad un recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, il n. 3132 del 23 gennaio 2019, nel quale sono protagonisti due giornalisti accusati di diffamazione per avere ripetutamente pubblicato su un quotidiano l'esistenza di indagini a carico di una interprete processuale di testimoni stranieri.

La Corte in tale sede ribadisce il diritto di ciascuno alla tutela della reputazione che viene leso quando il cronista non rispetti la verità della notizia pubblicata, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale, l'obiettività dell'informazione.

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