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Nullità degli Atti Tributari senza la seconda Notifica via raccomandata

La notificazione degli atti (anche tributari) è disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c.: in particolare, ai sensi dell’art 139 c.p.c., rubricato“notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”, la notificazione deve effettuarsi nel comune di residenza del destinatario, nella casa di abitazione in cui si trova o nel luogo in cui esercita l’industria o il commercio.

Se, tuttavia, il destinatario non viene trovato in uno di questi luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa,purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Infine, in mancanza anche delle persone suddette, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetta di riceverla. Il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.”

Ebbene, si tratta di comprendere se ed in quali ipotesi la mancanza della comunicazione mediante raccomandata renda invalida la notificazione.

A tal proposito, occorre fare riferimento ad un’ulteriore disposizione dettata per la notificazione degli atti tributari: l’art 60 del DPR n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Tale norma prevede che“la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”, fatte salve alcune necessarie modificazioni:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Il tenore letterale della disposizione è molto chiaro, che specifica il più generale articolo 139 del codice di procedura civile: nel caso in cui l’atto venga consegnato in mani diverse da quelle del destinatario, il messo deve comunicare l’avvenuta notificazione mediante una lettera raccomandata.

Nullità dell’accertamento tributario notificato al parente

In forza di tale disposizione, dunque, la giurisprudenza tributaria ha ritenuto che, in mancanza della raccomandata informativa, la notifica è insanabilmente nulla.

Tale principio di diritto è stato, ad esempio, applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara (sentenza n. 35 del 28 giugno 2010) nella seguente vicenda: il contribuente aveva impugnato la cartella eccependo la nullità della relativa notificazione, in quanto l’avviso di accertamento era stato consegnato alla moglie, senza che gli venisse trasmessa la raccomandata informativa prevista dall’art 60, D.P.R. 600/1973 così come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

I giudici gli avevano dato ragione, in quanto, proprio per effetto delle richiamate modificazioni, l’invio della raccomandata informativa doveva ritenersi obbligatorio per tutte le ipotesi in cui la consegna non avveniva personalmente al destinatario dell’atto.

Una diversa interpretazione della norma violerebbe il diritto di difesa ex art 24 Cost, impedendo al contribuente di impugnare atti di cui non è neppure mai venuto a conoscenza.

Tale orientamento sembra, peraltro, accolto pure dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche in caso di notificazione a persona diversa dal destinatario, la notifica si perfeziona quando sono stati “effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”. (Cass. SS. UU., n. 19704/15).

In tale processo il ricorrente rilevava “la mancanza di prova della comunicazione alla società, mediante raccomandata, dell'avvenuto deposito dell'atto presso il Comune nonchè la mancanza dell'attestazione della impossibilità di effettuare la notificazione al legale rappresentante della suddetta società”  che era correttamente individuato nell'atto da notificare (quindi non c’erano scuse).

Proprio con tale strategia e ragionamento giuridico l’Avvocato Alessandro Buccilli dell’omonimo Studio Legale è riuscito a far annullare diversi accertamenti fiscali illegittimi, anche di notevole importo.

Non basta la notifica al parente di atti tributari: cartelle e accertamenti

Ne deriva, dunque, che l’art 139 c.p.c., nella parte in cui prevede l’invio della raccomandata informativa solo per il caso della consegna al portiere o al vicino del destinatario, non è applicabile alla notificazione degli atti tributari, quali avvisi di accertamento, cartelle esattoriali ecc.

Infatti, come si anticipava, è pur vero che l’art 60, comma 1, D.P.R. n. 600/73, richiama espressamente la normativa prevista dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., ma lo stesso comma impone l’adozione di precise modifiche (disciplina speciale ed eccezionale, per i cultori della materia), tra cui, appunto, l’obbligo di dare notizia al destinatario dell’atto, senza operare alcuna distinzione tra la consegna al portiere/vicino ovvero ad un familiare/altra persona che si occupi della casa.

In conclusione, nella notifica di atti tributari (di qualsiasi natura, sia essa accertamento oppure cartella esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica per mezzo di invio ed effettiva ricezione della c.d. lettera informativa a favore del contribuente; in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera nullo e privo di effetti giuridici nei confronti dell’interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.

Sentenze Contrarie

Occorre, tuttavia, considerare che non sempre la giurisprudenza si è orientata in tal senso: si registrano, infatti, alcune pronunce della Corte di Cassazione di segno opposto, secondo cui “l’omissione della comunicazione è una mera irregolarità che non incide sulla validità della notificazione (Cass. civ. sent. n. 7816/2006; n. 2990/1982; n. 755/1980).”

Al fine di stabilire “l’essenzialità dell’avviso d’avvenuta notifica al destinatario a mezzo di lettera raccomandata”, si deve, infatti, distinguere tra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art 139 c.p.c., “per la quale tale formalità non è necessaria”, da quella di cui al terzo comma, “per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario (Cass. 24.7.92 n. 8920, 7.6.78 n. 2847).”

In tal senso, l’omessa spedizione della raccomandata comporta la nullità della notificazione solo nell’ipotesi di cui al terzo comma dell’art 139 c.p.c., ovvero in caso di consegna dell’atto al portiere o al vicino e non anche nell’ipotesi di consegna ad una persona di famiglia o addetta alla casa.

Infatti, secondo la Suprema Corte:“Nell’ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 139 c.p.c. l’omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a sé favorevoli. La nullità della notificazione dei processi verbali di contestazione determina l’impossibilità giuridica dell’acquisto, da parte degli stessi, dell’efficacia di titolo esecutivo e, quindi, la nullità degli atti di riscossione (nella specie, cartella esattoriale) opposti con il ricorso introduttivo, in sede di merito, del presente giudizio”.(Cass. 19 gennaio 2007 n. 1258).

Ipotesi di sviluppi giurisprudenziali

In conclusione, sembra potersi affermare che non vi è ancora un orientamento del tutto consolidato, ma la giurisprudenza è sempre più incline a riconoscere, in un’ottica a favore del contribuente, la nullità degli atti consegnati a persona diversa dal destinatario, senza più operare una distinzione tra la consegna in mano del portiere/del vicino e la consegna a persona di famiglia/addetta alla casa.

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