Corte di cassazione penale 31874/2019 Responsabilità del proprietario di un cane
L'obbligo di custodia degli animali sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, e il custode ha l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione.
Pertanto, egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo. Su questa linea di principio, la Corte di Cassazione penale ha ritenuto la responsabilità del custode di un cane che si era avventato su un bambino mordendolo e provocandogli lesioni, confermando la condanna della proprietaria, riconosciutele le circostanze attenuanti generiche, alla pena complessiva di 500 euro di multa, oltre spese processuali, con condanna generica al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, oltre alle spese di assistenza e di rappresentanza di quest'ultima, avendola ritenuta responsabile del reato previsto e punito dall'art. 590 c.p. in relazione all'art. 672 c.p.
In alcuni Comuni ci sono aree verdi riservate ai cani
Un cane femmina di razza pastore tedesco gioca senza museruola né guinzaglio nell’area cani messa a disposizione da un Comune della Provincia di Ravenna. E’ un pomeriggio di fine aprile del 2014 ed è caldo, i giorni cominciano ad allungarsi ed è un piacere rimanere all’aperto qualche ora in più dopo il lungo inverno. L’area è un piccolo spazio ricavato all’interno dei giardinetti, appositamente riservata ai cani, adeguatamente recintata per evitare che i cani escano o che le persone entrino, e come previsto dal cartello con le norme di comportamento posto all’ingresso, i cani possono circolare liberi all'aperto, purché rimangano sotto il controllo dei padroni.
Nei pressi si trova la signora R. con il suo nipotino, un piccolo di cinque anni curioso e vivace come tutti i bambini della sua età. il piccolo sfugge per un attimo al controllo della nonna e si introduce nel recinto che delimita l’area per i cani. Coglie il momento in cui la nonna ancora tenendolo per mano, si volta a chiudere il cancello di ingresso al parco.
La reazione violenta del cane
il cane, temendo un’intrusione, si avventa sulla presenza inattesa e sconosciuta azzannando il piccolo alla gamba destra.
La povera nonna inizia a gridare aiuto appena vede il cane che strattona la gamba del suo nipotino e cerca addirittura di fare da scudo tra il piccolo e l’animale. La concitazione è grande ma solo quando le urla della nonna iniziano a farsi più disperate la padrona del cane si rende conto di quello che succede. Fino a qualche momento prima era seduta su una panchina poco distante insieme ad un altro suo cane, più piccolo e tranquillo, che comodamente riposava sulle sue gambe.
Richiamata dagli strilli, la padrona si alza e si avvicina al proprio cane per impartirgli l’ordine di liberare la morsa, ma solo dopo vari tentativi riesce a staccare il cane dal corpo del minore, tirandolo per il guinzaglio con forza.
La padrona del cane rimprovera la nonna del bambino per avergli consentito di entrare in una zona riservata ai cani in libertà, assumendosene il rischio, mentre con i cani al guinzaglio si allontana dal parco per salire in macchina e andarsene. Peccato per lei che si trova ad assistere alla scena un testimone il quale, temendo che la signora potesse farla franca, tira fuori il cellulare e scatta le foto della targa della macchina per poi consegnarle agli agenti della Polizia Locale nel frattempo giunti sul posto.
Tre gradi di giudizio si concludono allo stesso modo
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 giugno 2018, confermava la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato la G., riconosciutele le circostanze attenuanti generiche, per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p. in relazione all'art. 672 c.p.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la proprietaria. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile condannando la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria.
La ricorrente chiede la revisione dei fatti
La ricorrente lamenta mancanza o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'appello ha escluso, a priori, che la condotta della nonna del minore fosse idonea di per sé ad escludere il nesso eziologico tra evento e comportamento dell'imputata ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p. sostenendo che non sarebbe prevedibile ed esorbiterebbe dall'obbligo di attenzione del padrone del cane l'ipotesi di un adulto che introduce volontariamente in un'area dove i cani circolano liberamente un bambino non in grado di relazionarsi con gli stessi. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.
Criteri rigorosi per valutare la colpa del detentore del cane
La Corte richiama le considerazioni del Tribunale essendo la relativa sentenza in motivazione articolata, logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. In essa si riconosce la colpa della proprietaria ricorrente per inosservanza di specifiche norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre rischi per la pubblica incolumità, in riferimento all'art. 672 c.p. oltre al “Decalogo Aree Cani” vigente all'epoca dei fatti in contestazione.
Nel caso di specie, basandosi anche sulla istruttoria testimoniale e sulla mancanza di una versione alternativa dei fatti per assenza al processo della proprietaria, quest’ultima ha incautamente omesso di esercitare sul proprio pastore tedesco ogni forma di controllo lasciandolo all'interno dell'area cani. La mancanza di controllo si è esplicitata nella perdita del contatto visivo, nel non avergli applicato una museruola come invece previsto dal Decalogo, nel disinteressarsi lasciandolo solo nell’area dei cani e mettendosi a sedere distante su una panchina, ritenendo che il problema di tutelare la propria incolumità dalle possibili aggressioni del proprio animale fosse esclusivamente altrui. Tanto che si è accorta del dramma solo a seguito delle urla concitate della nonna perché non aveva mai guardato in direzione del proprio cane.
La posizione di garanzia del detentore
E’ pur vero, statuisce la Cassazione, che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, ma il principio di colpevolezza richiede la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.
Il proprietario del cane è dunque tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, anche in considerazione della sua razza, della sua indole e degli eventuali sintomi di malattia. Inoltre, è ritenuto indiscutibile che alcune razze di cani necessitino di una maggiore attenzione come nel caso dei cani da guardia in genere, dei pastori tedeschi, dei terranova maremmano, degli American Stafford.
In definitiva, la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall'animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall'art. 672 c.p. con la mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso.
La colpa contestata alla proprietaria è generica ma anche specifica, per non essersi adeguata alle norme regolamentari del Decalogo riportato all’ingresso del recinto, per le quali il custode deve mantenere un costante controllo visivo dell'animale e avere sempre a portata di mano la museruola.
Inoltre, la colpa della vittima imprudente può al più concorrere con quella del garante ma non la esclude a meno che non ci si trovi di fronte a comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità.
Cautela anche nella propria casa se ci sono ospiti
La sentenza specifica ulteriormente che in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane persiste nei confronti di ogni possibile situazione immaginabile e anche all’interno dell’abitazione, qualora sia frequentata da terzi, se i padroni omettono di chiudere il cane in una zona dell’abitazione sicura e appartata da quella dove si trovano gli ospiti. Ma non è certo un obbligo che sussiste solo nei confronti di padroni e custodi di cani, che siano di razze tranquille o aggressive, poiché tale obbligo vale per tutti gli animali domestici che in date circostanze possano divenire pericolosi e la cui pericolosità va poi accertata in concreto.
Il collegamento con l’art. 672 c.p.
Tipico del caso in questione è il risvolto della colpa specifica contestata al proprietario del cane, in relazione all'art. 672 c.p. che sancisce uno specifico obbligo di custodia degli animali, ravvisabile nell’adozione delle debite cautele. Si tratta di una norma di comportamento che raggiunge chiunque si trovi per qualsiasi ragione a detenere un animale, anche se non ne è il proprietario risultante dal microchip o dall’anagrafe canina. La norma mette quindi in rapporto di semplice detenzione materiale l’animale e la persona, collegando a questa ultima il dovere di non lasciare libero l'animale in suo possesso o di custodirlo con le debite cautele.
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