Risarcimento Danni Circolazione Veicoli

La responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli è fonte di costante pericolo non solo per i conducenti, ma anche per i pedoni.

L’obbligazione di risarcimento trova il suo riferimento normativo nell’articolo 2054 del Codice Civile che si riferisce esclusivamente ai veicoli senza guida di rotaie e prevede la normativa della responsabilità del conducente e del proprietario.

In particolare il primo comma prevede che il conducente è obbligato a risarcire il danno causato alle persone o alle cose dalla circolazione di un veicolo a meno che non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tale prova può risultare particolarmente difficile in quanto non basta che egli provi di essersi comportato in maniera diligente e prudente alla guida del veicolo ma, secondo la giurisprudenza costante, è necessario provare che il fatto sia derivato da causa imputabile al danneggiato o ad un terzo, ovvero per caso fortuito o forza maggiore (come ad esempio l’attraversamento repentino ed imprevedibile di un pedone).

Il secondo comma prevede, invece, un concorso di colpa paritario nello scontro tra veicoli, sempre fino a prova contraria, ovvero dimostrando che la colpa sia addebitabile in maniera esclusiva o comunque superiore al 50% all’altro o agli altri conducenti.

Si prevede, inoltre, che il proprietario sia responsabile solidalmente con il conducente salvo che riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

L’ultimo comma dell’art. 2054 prevede che in ogni caso il conducente ed il proprietario sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione, o da difetto di manutenzione del veicolo.

Inoltre, poiché la circolazione stradale è un’attività particolarmente rischiosa, la Legge 24 dicembre 1969 n.990 ora abrogata e recepita nel D.Lgs. 209/2005, il Codice delle Assicurazioni Private, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per i veicoli in circolazione sulla strada nonché l’istituzione di un Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati o sprovvisti di copertura.

 

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