Irretroattività dell'art. 3 bis del decreto legge 146 del 2021
A parere di alcuni la sentenza di Cassazione 26283 del 2022 è applicabile a tutti i processi pendenti, tuttavia c'è anche chi ha proposto una più condivisibile tesi giuridica.
Secondo una diversa ricostruzione teorica, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 non può che applicarsi ai giudizi introdotti in data successiva al 21.12.2021:
“Si è fatto leva anche in questo caso sul principio “tempus regit actum”, questa volta per affermare che il principio cardine delle logiche temporali del processo è quello in base al quale un atto deve seguire le norme vigenti nel momento in cui viene realizzato, andando, dunque, ad applicarsi le regole esistenti nel momento in cui l’atto ha origine.
Irretroattività dell'art. 3 bis del decreto legge 146 del 2021
Il processo si articola in fasi processuali, collegate le une alle altre, ma la nuova norma va ad incidere sulla specifica fase processuale in cui si innesta.
Si è fatto riferimento, poi, alla giurisprudenza formatasi in ordine al regime di impugnazione di un provvedimento giudiziario.
Si è ritenuto (Cass., sez.3, 12 maggio 2000, n. 6099; Cass., 20 settembre 2006, n. 20414; Cass., sez. 3, 2 ottobre 2008,, n. 24491; Cass., sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 3688), che, in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta (nella specie, l'art. 68 della legge 353/90, a mente del quale "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione", norma applicabile ai giudizi pendenti al 1° gennaio 1993 ex art. 9 legge 534/95) ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.
Articolo 11 delle Preleggi: irretroattività della legge
Un generale principio di "affidamento" legislativo (desumibile dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) preclude, difatti, la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest'ultima regolati, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo.
Nel caso di successione di leggi processuale nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio (Cass., sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 3688) (…)"
Impugnabilità dell'estratto di ruolo per i processi pendenti fino a dicembre 2021
Pertanto, per i ricorsi, gli appelli ed anche i ricorsi per cassazione, compreso il controricorso, che sono stati articolati secondo le norme vigenti prima della novella legislativa del dicembre 2021, lo ius superveniens non dovrebbe esplicare alcun effetto retroattivo.
Al momento di presentazione del ricorso di prime cure era possibile impugnare la cartella ed il ruolo, tramite l’estratto di ruolo conosciuto “casualmente”, senza la necessaria sussistenza di un interesse “qualificato” del contribuente.
Pertanto, seguendo questo orientamento, l’impugnazione di un atto deve avvenire secondo le regole vigenti al momento in cui esso è emesso. Il nuovo regime di impugnazione dovrebbe operare solo per i ricorsi notificati dal 21 dicembre 2021.
Sul punto infine si segnala il contributo della sentenza C.G.T. I grado Reggio Emilia, ord. 20.09.2022, n. 154.