Risarcimento danni vigilanza malato psichiatrico
La responsabilità invocata non è stata riconosciuta per carenza di prova della condotta colposa, dell’evento dannoso come prevedibile e rimediabile, e per l’inapplicabilità dell’onere probatorio del contraente in favore del congiunto, in quanto estraneo al contratto di cura.
Avvertenza
I nomi e le circostanze sono stati modificati per motivi di riservatezza. Qualsiasi riferimento è del tutto fittizio, ma la struttura logica e giuridica — in particolare l’argomentazione e gli sviluppi processuali — rispecchia fedelmente il caso originale (Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 26/02/2024) 26/03/2024, n. 8109).
Nel presente articolo analizziamo il procedimento intentato da Giovanni Rossi nei confronti della Comunità Sanitaria “Il Faro”.
Rossi agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della figlia, Anna, avvenuta in data 25 aprile 2004 nella comunità stessa, dove la giovane era ricoverata ai sensi di una misura di sicurezza, a causa di un grave disturbo psichico considerato pericoloso per sé e per gli altri.
Intossicazione da farmaco
Secondo la ricostruzione fornita da padre Rossi, la morte di Anna sarebbe stata causata da un’intossicazione acuta da farmaco, determinata dalla sua assunzione volontaria di una dose eccessiva di “Disipal”.
La tesi sostenuta era che la struttura “Il Faro” avesse trattato Anna con negligenza grave, violando i doveri di cura, vigilanza e controllo previsti dal contratto di cura sottoscritto con la paziente.
In particolare, si contestava che la comunità non avesse impedito ad Anna di procurarsi il farmaco letale — né all’interno della struttura, né durante una recidiva visita successiva all’Ospedale di Rinascita, dove era stata accompagnata alle 20:59 del 23 aprile 2004 per un tentato suicidio con ingestione di frammenti di vetro — né avesse assicurato un controllo adeguato nella notte tra il 24 e il 25 aprile, quando un altro paziente condivideva la stanza e avrebbe udito, secondo quella testimonianza, segnali evidenti di un’overdose.
Rossi sosteneva che, se la comunità avesse osservato diligentemente i doveri contrattuali — cioè custodito il farmaco e monitorato lo stato di salute della figlia anche nelle ore notturne — la tragedia non si sarebbe verificata, sia perché Anna non avrebbe potuto ingerire il Disipal, sia perché un intervento tempestivo avrebbe potuto farle superare la fase acuta dell’intossicazione.
Risarcimento danni errore medico
Il Tribunale di Bologna, nel giugno 2014, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo priva di concretezza la colpa imputata alla comunità. Rossi impugnò la sentenza e rinnovò la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio (CTU), per stabilire se un intervento medico tempestivo avrebbe potuto salvare la vita di Anna.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 23 agosto 2021, eseguì la CTU ma rigettò nuovamente il ricorso, confermando integralmente le motivazioni del Tribunale.
Richiamando i fatti, la Corte osservò: Anna non era stata giudicata bisognosa di sorveglianza continua, poiché la misura di sicurezza le consentiva libertà di movimento giornaliera; l’episodio dell’ingestione del frammento di vetro non appariva riconducibile a intenti suicidiari ma piuttosto a una richiesta di attenzione, e i controlli ospedalieri erano stati tempestivi e ritenuti rassicuranti. L’esito della CTU mostrò come fosse impossibile stabilire con certezza se un intervento notturno avrebbe potuto invertire l’esito fatale — in particolare per la difficoltà di distinguere tra i sintomi del disturbo psichico sottostante e quelli dell’intossicazione, soprattutto in presenza di terapie farmacologiche concomitanti.
I motivi di ricorso e il vaglio della Corte di Cassazione
Il ricorso per cassazione proposto da Rossi muoveva da tre presupposti principali:
la qualificazione errata del modello di responsabilità (ex art. 1218 c.c. anziché ex art. 2043 c.c.);
il difetto di vigilanza nella notte fatale e la mancata segnalazione dello stato di emergenza;
l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, della mancata ispezione notturna, nonostante il testimone infermiere avesse riferito di aver udito un pesante russare, che avrebbe potuto mascherare un disagio respiratorio.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso. Sul tema del modello di responsabilità, la Suprema Corte ha ribadito che Rossi, quale padre, non poteva invocare la responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., atteso che il contratto di cura era tra la figlia e la struttura. Il solo modello applicabile nei suoi riguardi era quello extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e su di lui gravava l’onere di provare colpa, danno e nesso causale.
Quanto alla netta separazione tra atti di appello e primo grado il Collegio ha evidenziato che i giudici di merito avevano escluso l’inadempimento della comunità, basandosi su prove oggettive e testimonianze, perciò le rimostranze di Rossi si fondavano su una ricostruzione alternativa del fatto contraria a quella già accertata, che la Corte suprema non poteva rimettere in discussione.
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata valutazione dell’omessa vigilanza, fu considerato inammissibile perché non indicava differenze tra le motivazioni del Tribunale e della Corte d’appello, entrambe concordi nel ritenere non provata la condotta colposa del personale di turno.
Conclusioni e rilievi di carattere generale
La pronuncia della Cassazione, depositata il 26 marzo 2024 (decisione del 26 febbraio), conferma un orientamento rigoroso nel nostro diritto civile riguardo alla responsabilità della struttura sanitaria nei decessi di pazienti psichiatrici. Viene ribadito che i congiunti possono agire in via extracontrattuale, ma l’onere di provare la colpa e la causalità resta a loro carico.
Il caso evidenzia l’equilibrio tra l'obbligo della comunità di garantire adeguati standard di custodia, protezione e controllo e la concreta configurabilità di tali obblighi solo in presenza di specifici indicatori di pericolo. In questo senso, la giurisprudenza ha escluso l’estensione generalizzata della vigilanza continua in assenza di presupposti clinici oggettivi.
La tragica vicenda di Anna lascia aperti profili etici e sociali di grande impatto, quanto meno in ordine alla delicatezza del trattamento dei pazienti con disturbi psichici gravi.
Sul piano giuridico, tuttavia, la vicenda non ha dato vita a un risarcimento, poiché – secondo i giudici italiani – non vi è stata prova certa della responsabilità attribuita alla comunità, né la dimostrazione che un tempestivo intervento avrebbe salvato la vita della figlia.