Infortunio sul Lavoro: Condanna per Datore di Lavoro e Preposto
⚠️ Premessa:
Per ragioni di privacy e chiarezza espositiva, i nomi reali delle persone e delle imprese coinvolte nella vicenda sono stati sostituiti con nomi di fantasia. La ricostruzione si basa integralmente sulla sentenza della Corte di Cassazione del 16 novembre 2016.
Il Caso: Ustioni Gravi Durante la Pulizia di una Cisterna
Il lavoratore Luca Marchetti, formalmente dipendente della cooperativa Puliverde Coop., da tempo prestava servizio presso lo stabilimento della società Tecnovernici S.r.l., azienda operante nella verniciatura industriale.
Il giorno dell’incidente, su ordine del preposto Alberto Sala, Luca fu incaricato di affiancare un altro operaio nella pulizia urgente di una cisterna trasportata su camion.
Per rimuovere incrostazioni di vernice, venne usato un solvente infiammabile.
Non avendo strumenti adeguati a disposizione, Luca utilizzò una frusta elettrica normalmente impiegata per miscelare vernici. L’innesco di una fiammata a contatto con i vapori provocò ustioni di secondo e terzo grado, con una prognosi di 186 giorni.
⚖️ Le Accuse: Violazioni della Sicurezza e Posizioni di Garanzia
La Procura contestava a:
Giovanni Bruni, datore di lavoro di Tecnovernici e responsabile dell’unità produttiva;
Alberto Sala, preposto al reparto,
il reato di lesioni colpose gravi (art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3) per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/2008.
Le omissioni contestate riguardavano:
l’aver messo a disposizione uno strumento pericoloso in un’area a rischio di incendio;
la mancata formazione e informazione del lavoratore;
la mancata vigilanza sulle modalità di esecuzione delle operazioni.
Le Sentenze di Merito e il Ricorso in Cassazione
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la responsabilità degli imputati, condannandoli alla pena (poi ridotta) di 20 giorni di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile.
I ricorrenti hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo:
la mancanza di una posizione di garanzia, trattandosi di personale esterno;
la rottura del nesso causale, ritenendo imprevedibile l’uso della frusta elettrica da parte del lavoratore;
l’eccessiva severità della pena, che avrebbe dovuto essere pecuniaria.
La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, con le seguenti argomentazioni:
✅ Posizione di Garanzia per Effettiva Ingerenza
La Corte ha confermato che Bruni e Sala ricoprivano posizioni di garanzia di fatto, in quanto esercitavano poteri direttivi e organizzativi anche sui dipendenti della cooperativa. In base al principio di effettività, chi esercita concretamente funzioni di datore o preposto è responsabile anche se il rapporto di lavoro è formalmente in capo ad altro soggetto (Cass. Sez. 4, n. 50037/2017).
✅ Obblighi del Committente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008
La fruizione di lavoratori esterni all’interno dell’unità produttiva imponeva alla Tecnovernici di coordinare, informare e prevenire i rischi interferenziali. La frusta elettrica era accessibile e l’uso improprio noto e tollerato, nonostante la sua pericolosità.
✅ Condotta del Lavoratore Non Interruttiva del Nesso Causale
L’utilizzo della frusta elettrica da parte di Luca Marchetti non fu un gesto imprevedibile o eccezionale. Era piuttosto una prassi consolidata, segno di un deficit organizzativo e dell’assenza di un sistema efficace di prevenzione.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la colpa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore se l’infortunio si verifica nell’ambito di rischi prevedibili e governabili (Cass. Sez. U, n. 38343/2014 “Thyssenkrupp”).
✅ Pena Proporzionata alla Gravità della Colpa
La Corte ha ritenuto adeguata e motivata la pena detentiva, seppur contenuta, considerando la gravità dell’infortunio, la colpa organizzativa e il ruolo attivo degli imputati nel determinare il contesto pericoloso.
Lezioni per le Imprese e i Professionisti della Sicurezza
Questa pronuncia è un importante richiamo per le aziende che si avvalgono di lavoratori di ditte terze. L’appalto interno non esonera dalla responsabilità prevenzionistica.
Tre principi chiave ribaditi dalla Cassazione:
Effettività della posizione di garanzia: conta chi dirige, non chi firma il contratto.
Responsabilità per i rischi interferenziali: l’ambiente lavorativo deve essere sicuro per tutti.
Prevenzione estesa anche agli errori prevedibili del lavoratore: il datore deve impedirne l’occorrenza tramite formazione, controllo e mezzi adeguati.