L’esercizio abusivo della professione di giornalista
La sentenza in commento si inserisce nel dibattito, da tempo vivace, sui confini dell’attività giornalistica e sul rapporto tra la libertà costituzionale di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e la riserva professionale prevista dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti.
Il caso offre lo spunto per riflettere su una questione di persistente attualità: quando l’attività di informazione, se svolta in modo continuativo e organizzato, si trasforma da legittima espressione del diritto di cronaca e opinione in esercizio abusivo della professione di giornalista, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 348 c.p.
2. Il caso di specie
L’imputato, mai iscritto all’albo dei giornalisti, era stato condannato per aver esercitato abusivamente la professione, avendo svolto — in modo continuativo e strutturato — attività tipicamente giornalistiche: partecipazione a conferenze stampa, interviste, redazione di servizi di cronaca e commenti politici per una testata televisiva.
La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna, ritenendo che tali condotte integrassero l’esercizio della professione giornalistica senza titolo.
L’imputato ricorreva per cassazione sostenendo che:
la legge n. 69/1963 non precluderebbe l’esercizio di attività analoghe a quella giornalistica in forma autonoma, occasionale e non retribuita;
l’art. 35 della stessa legge, nel richiedere la prova di un’attività regolarmente retribuita per almeno due anni ai fini dell’iscrizione come pubblicista, implicherebbe che anche chi non è iscritto possa comunque svolgere attività giornalistica;
pertanto, la sua condotta non sarebbe riconducibile all’art. 348 c.p.
3. La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza giuridica della sentenza di merito.
Essa ha ribadito che, ai sensi dell’art. 45 della L. 69/1963 (come modificato dalla L. 198/2016), «nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti», pena l’applicazione dell’art. 348 c.p..
Il Collegio ha ricordato che:
la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la possibilità di svolgere attività informativa occasionale senza incorrere in sanzioni (Cass., sez. VI, n. 428/1971, Gori);
tuttavia, quando l’attività viene esercitata con modalità tipiche della professione — continuità, onerosità, inserimento in un contesto organizzato, riconoscibilità pubblica del ruolo — essa ricade nell’ambito della riserva professionale (Cass., SS.UU., n. 11545/2012, Cani).
Nel caso di specie, la Corte ha accertato in fatto che l’imputato svolgeva un’attività “organizzata” e continuativa per una testata televisiva, assumendo all’esterno l’apparenza di un giornalista di professione.
Di conseguenza, la condotta integrava l’esercizio abusivo di una professione protetta.
4. Il quadro normativo e la ratio della riserva professionale
La L. 69/1963 delinea un sistema duale:
giornalisti professionisti, che esercitano l’attività in modo esclusivo e continuativo;
giornalisti pubblicisti, che la svolgono in modo non occasionale ma anche in concomitanza con altre professioni.
L’art. 45 sancisce una riserva di attività a favore degli iscritti all’albo, che trova la propria ratio nella tutela dell’affidamento del pubblico e nella garanzia di qualità, correttezza e responsabilità dell’informazione professionale.
Non si tratta, pertanto, di una limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero, bensì di una regolamentazione dell’attività professionale del giornalista, che implica un rapporto stabile con l’informazione organizzata.
La Cassazione, in linea con la dottrina prevalente, distingue così:
la manifestazione del pensiero (libera e garantita a chiunque), anche attraverso mezzi di diffusione pubblica;
l’attività professionale giornalistica, che implica la produzione sistematica e retribuita di contenuti informativi nell’ambito di una redazione o di un’impresa editoriale.
5. Profili di diritto penale: l’art. 348 c.p.
L’art. 348 c.p. punisce chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
L’elemento oggettivo del reato si concretizza nel compimento di atti tipici della professione, esercitati con modalità tali da ingenerare l’apparenza di un’attività regolarmente abilitata.
Nel caso in esame, la Corte ha individuato la sussistenza dell’abusività nella:
continuità e sistematicità della condotta;
retribuzione per le prestazioni;
appartenenza effettiva a una testata televisiva strutturata;
autodefinizione pubblica dell’imputato come “giornalista”.
In assenza di iscrizione all’albo, tali elementi rendono la condotta penalmente rilevante, distinguendola dalle ipotesi di collaborazione occasionale e libera manifestazione del pensiero, che rimangono lecite.
6. La libertà di informazione e i limiti ordinamentali
La sentenza in commento contribuisce a chiarire i limiti costituzionalmente compatibili della riserva professionale nel settore dell’informazione.
Il diritto di cronaca e di critica, fondato sull’art. 21 Cost., non viene compresso: chiunque può scrivere, pubblicare, diffondere idee, anche tramite mezzi di comunicazione di massa.
Tuttavia, quando tali attività assumono caratteri imprenditoriali o professionali, lo Stato può richiedere requisiti di qualificazione (iscrizione all’albo, rispetto del codice deontologico, responsabilità editoriale).
In altri termini, la libertà di stampa resta piena; ciò che viene riservato è l’esercizio professionale dell’informazione organizzata, che comporta doveri aggiuntivi e tutela dell’affidamento del pubblico.
7. Osservazioni conclusive
La Cassazione riafferma un principio di equilibrio tra libertà individuale e disciplina professionale:
da un lato, tutela la libertà di espressione, ammettendo la legittimità dell’attività informativa occasionale;
dall’altro, ribadisce la necessità di iscrizione all’albo per chi eserciti in modo stabile e remunerato l’attività giornalistica.
La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata, ma mantiene un rilievo particolare nell’epoca del giornalismo digitale e della disintermediazione informativa: in un contesto in cui i confini tra professione e attività amatoriale si fanno sempre più sfumati, la Corte riafferma la funzione pubblica del giornalismo come attività professionale qualificata, soggetta a regole e responsabilità.
8. Conclusione
La sentenza offre un importante spunto di riflessione sistematica:
la libertà di informare non coincide con la professione giornalistica;
l’esercizio organizzato e continuativo di quest’ultima, senza titolo abilitativo, integra il reato di esercizio abusivo di una professione.
In definitiva, la Corte di Cassazione ribadisce che la libertà di stampa non è libertà di professione, ma diritto di espressione che coesiste con la regolamentazione pubblicistica dell’attività giornalistica, nell’interesse della correttezza dell’informazione e della tutela dei cittadini.
Bibliografia essenziale
L. 3 febbraio 1963, n. 69, “Ordinamento della professione di giornalista”
Cass., sez. VI, 2 aprile 1971, Gori, Rv. 118492
Cass., SS.UU., 23 marzo 2012, Cani, Rv. 251819
Cass., sez. VI, 15 maggio 2013, Rv. 255673
Cass., sez. VI, 1 marzo 2023, inedita, ord. in commento