Gli infortuni sul lavoro
Mai come in questi tempi è di attualità il problema degli infortuni sul lavoro.
L’11 ottobre cade la ricorrenza della giornata nazionale dedicata alle vittime degli infortuni sul lavoro e quella del 2025 è stata la settantacinquesima edizione.
Un argomento molto sentito, poiché dopo i tempi di Coronavirus si è aggiunta una categoria di lavoratori a quelle già presenti nelle classifiche delle professioni più a rischio, ovvero gli operatori del settore sanitario.
Perché un infortunio o una malattia possano essere indennizzabili, è necessario che la causa debba ravvisarsi nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Cosa fare quando il lavoratore si infortuna in missione operativa all’esterno
Ma qual è l’iter che un lavoratore, indipendentemente dalle sue mansioni, deve seguire per ottenere ristoro dai danni subiti mentre si trova al lavoro e subisce un infortunio? Innanzitutto bisogna allargare il campo delle ipotesi anche a quelle situazioni, forse meno comuni, in cui il lavoratore non si trova ad operare nella struttura del datore di lavoro ma viene mandato in missione operativa presso altre sedi o altre ditte ed altresì a quelle circostanze in cui l’infortunio consista nel contrarre una malattia, cosiddetta professionale.
Il datore di lavoro può difendersi dimostrando di avere approntato tutte le misure di sicurezza
Inoltre, va sempre detto che il datore di lavoro può in qualsiasi momento provare la propria mancanza di responsabilità qualora dimostri di avere adottato tutte le misure imposte dalla legge per prevenire gli infortuni, alcune di tipo generale e altre di tipo specifico in relazione alla peculiarità delle mansioni o dei macchinari che si utilizzano.
Il datore di lavoro infatti può dimostrare di avere adeguatamente informato i propri dipendenti, ad esempio mediante corsi di formazione o cartelli esplicativi, sia sull’utilizzo della strumentazione che sulla condotta da tenere per evitare infortuni.
Il datore di lavoro non sarà riconosciuto colpevole anche quando il lavoratore, al di là della esistenza o meno di tutti i dispositivi richiesti dalla legge, abbia comunque tenuto un comportamento così imprevedibile e imprudente da annullare di fatto ogni possibile efficacia delle misure di sicurezza.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie del dipendente
Fin dal 1965 è prevista una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore del dipendente, al quale è garantito il diritto al trattamento economico e alla conservazione del posto, in base a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile. Nel concetto, anche per derivazione giurisprudenziale, sono state fatte rientrare tutte quelle fattispecie che coinvolgono il lavoratore nella sua sfera lavorativa. Dunque, non solo incidenti avvenuti nel luogo o nell’orario di lavoro, ma anche fatti occorsi durante il tragitto o le malattie purché da tali situazioni derivi per il lavoratore la morte o l’inabilità permanente o assoluta temporanea per più di tre giorni.
Il risarcimento, o indennizzo, sarà erogato dall’Inail che potrà sottoporre a visite di controllo l’infortunato. Mentre il primo giorno di assenza dal lavoro sarà retribuito nella sua interezza, i successivi saranno retribuiti al 60 per cento. Dal quinto giorno in poi l’Inail si sostituisce al datore di lavoro nell’erogazione della indennità che dal novantunesimo giorno di malattia in poi viene pagata con una somma pari al 75 per cento della paga giornaliera.
A carico dell’Istituto anche gli esami diagnostici qualora prescritti e la cumulabilità con assegni famigliari e altri benefici tranne cassa integrazione e indennità versate dall’INPS.
Qualora al lavoratore residuasse una invalidità che lo renda permanentemente inabile al lavoro, l’Inail potrà risarcirlo con una somma di denaro erogata in percentuale al danno subito e da pagarsi sotto forma di indennità una tantum o di rendita diretta, stabilita assecondando le percentuali contenute nelle tabelle Inail delle menomazioni, degli indennizzi e dei coefficienti.
Accanto alle somme percepite dall’Inail, il lavoratore può comunque beneficiare di risarcimenti previsti da assicurazioni private, che possono estendersi anche a soggetti diversi dal lavoratore, come per esempio la famiglia.
L’INAIL copre la maggior parte dei casi
Nella maggior parte dei casi è dunque l’INAIL a sancire la procedura che il lavoratore deve seguire per vedersi riconoscere l’indennizzo del suo infortunio.
È il datore di lavoro a dover denunciare il fatto presso l’ufficio territorialmente competente, tutte le volte che un suo dipendente o un soggetto ad esso assimilato perché soggetto all’obbligo assicurativo, rimanga vittima di un infortunio sul lavoro. Per farlo è sufficiente che la denuncia con la descrizione del fatto sia corredata dalla Certificazione unica dei redditi dell'anno precedente a quello in cui è accaduto il fatto.
Tale adempimento consente poi all’Inail di erogare in favore del dipendente le prestazioni economiche, sanitarie e integrative di cui ha diritto, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo, fino al completo recupero della capacità lavorativa.
Per ottenere questo obiettivo, l’Inail mette a punto un percorso di riabilitazione e reinserimento della persona nell’ambito sociale e lavorativo che può avvenire anche attraverso la applicazione di protesi riabilitative: si pensi a quanti lavoratori perdono l’uso di un arto o di un senso e che però, con le adeguate protesi, possono tornare ad essere produttivi.
Se nonostante l’infortunio e la denuncia, l’Inail non riconosca la sua competenza, il lavoratore può sempre presentare ricorso. La strada più breve è quella della opposizione davanti alla Commissione interna dell’Inail, altrimenti, bisogna fare ricorso alle vie giudiziali con l’assistenza di un avvocato.
La particolarità dei contagi da Covid-19 tra i dipendenti delle strutture sanitarie
Sul punto la opinione pubblica ha assistito ad un dibattito molto acceso. In un primo momento infatti, non essendovi norme specifiche, si propendeva per escludere il personale sanitario ovvero medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie in genere contagiati da Covid-19 dal novero dei soggetti interessati da infortunio sul lavoro indennizzabile ai fini Inail.
Finché l’Istituto è intervenuto con una nota esplicativa che ha chiarito l’appartenenza alla categoria di infortunio sul lavoro di tutto il personale sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto che fosse stato contagiato.