La Coltivazione Di Marijuana È Reato Anche Se Domestica E Finalizzata al Solo Uso Personale
Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 29 maggio 2014 – 22 gennaio 2015, n. 3177.
Ogni attività non autorizzata di coltivazione di piante da cui è possibile estrarre sostanze stupefacenti integra una condotta penalmente rilevante, anche quando detta coltura sia attuata soltanto in funzione di un uso personale del prodotto della coltivazione.
Qualora il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze, sia da considerarsi di lieve entità, l’autore è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
La coltivazione di erba (marijuana) è reato anche se prodotta per uso personale, si rischia fino a 4 anni di reclusione e 10 mila euro di multa ex art. 73 Testo unico stupefacenti.
La coltivazione di piante da cui è possibile estrarre sostanze psicotrope e stupefacenti e il relativo trattamento sanzionatorio costituiscono uno dei temi di maggiore scontro in ambito giuridico e sociale, sia per i ripetuti interventi del legislatore, sia per la diversità di convinzioni ed opinioni che inevitabilmente incidono, su questo argomento più che su altri, sulle diverse posizioni assunte.
Si contendono il campo da un lato opinioni dure, conservatrici e giustizialiste, che vedono anche nella coltivazione di una pianta di marijuana l’inizio della rovina di un essere umano, in specie degli adolescenti e, pertanto, da punire col massimo rigore e severità possibili, dall’altra convincimenti più flessibili e opinioni meno allarmistiche, più attente viceversa alla distinzione, allorquando si parla di droga, tra le sostanze cosiddette pesanti e quelle che invece possono definirsi leggere, distinzione che, secondo questi ultimi, non può che riflettersi sulla sanzione inflitta.
Tale dualismo, non scevro dai condizionamenti legati alle proprie convinzioni politiche, ha condotto, negli anni, all’alternarsi anche sotto il profilo giuridico di posizioni differenti, che hanno visto le norme sugli stupefacenti modificarsi più volte, dapprima con il riconoscimento della scriminante dell’uso personale, successivamente con l’eliminazione di qualunque distinzione tra le diverse droghe, poi con la reintroduzione di tale differenziazione.
Ad oggi, come compreso a proprie spese dall'imputato, non è sufficiente sostenere di aver coltivato tre piantine di canapa indiana per il proprio svago personale al fine di evitare la condanna, poiché anche tale condotta integra un reato.
E infatti, irrompeva nella sua abitazione la polizia giudiziaria, la quale, a seguito di perquisizione, scopriva nella casa la presenza di tre piante di marijuana, delle quali una alta 1.20 m con infiorescenze già giunte a maturazione, per un peso complessivo di 124 g, nonché di ulteriori foglie e infiorescenze maturate dalle altre due piante di dimensioni inferiori, per un peso complessivo di 16 grammi contenuti in un barattolo nascosto.
Dopo essere stati eseguiti gli opportuni rilievi e le necessarie analisi chimiche, emergeva che il quantitativo di sostanza stupefacente rintracciato all’interno della casa era idoneo alla formazione di 68 dosi singole.
A nulla sono valse le argomentazioni difensive, volte a sostenere l’inoffensività di tale accadimento, atteso che l’imputato aveva il solo e unico fine di tenere per sé il prodotto della coltivazione, peraltro ottenuto in modo del tutto rudimentale e grossolano. Detto comportamento ha infatti portato ad una condanna in tutti e tre i gradi di giudizio, dapprima quantificata in cinque mesi e venti giorni di reclusione più euro 2000,00 di multa, poi ridotta dalla Corte di Cassazione a due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 458,00 di multa.
Benché i giudici non abbiano preso in considerazione il mero carattere domestico della coltivazione ai fini del riconoscimento della responsabilità, ciò che salta agli occhi dei più rigorosi è la tenuità della sanzione, ancor di più tenendo conto che, vista la sospensione condizionale concessa, il condannato non la sconterà.
È stato infatti previsto (semmai possibile) che egli si asterrà in futuro dal compiere ulteriori reati e quindi è stato concesso tale beneficio previsto dalla legge.
La Coltivazione Di Marijuana non è reato se personale
Particolare evidenza meritano le argomentazioni sostenute dal legale dell’imputato, ancorché non accolte, poiché, da un punto di vista sociale, coincidono con i pensieri profani di quella parte di popolazione più aperta all’idea di una futura legalizzazione delle droghe definite “leggere”.
La domanda intorno a cui queste ruotano è una: rappresenta un’offesa o un pericolo per la società civile e per lo Stato la coltivazione domestica per uso personale di poche piante di marijuana?
In altre parole, può veramente affermarsi che qualche “spinello” costruito e consumato in casa possa travalicare quella soglia di offensività minima richiesta per l’applicazione di una pena?
Ma non per tutti ...
La risposta dei giudici, ribadita più volte, è positiva.
Perlomeno da un punto di vista giuridico, non possono sottacersi le posizioni già espresse dalla Suprema Corte, secondo cui non vi è spazio in situazioni siffatte per valutazioni in concreto dell’offensività della condotta, poiché tale offensività si radica già nella sola idoneità della coltivazione a produrre sostanza stupefacente. Non solo quindi viene punito il risultato, ma da sanzionarsi appaiono anche le premesse che portano a quel risultato.
Non importa che la coltivazione sia rudimentale e domestica, né che produca un quantitativo limitato di sostanza drogante, ciò che conta, ai fini della responsabilità penale, è la conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente utilizzabile per il consumo (Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 22459 del 15.3.2013, Cangemi, Rv. 255732).
Non rileva neppure lo stadio in cui si trova la coltura, in quanto la punibilità investe tutte le fasi della coltivazione, dallo stadio iniziale sino alla maturazione della pianta e la successiva estrazione di principio attivo drogante.
Uso personale della sostanza
Va altresì evidenziata la tesi difensiva della scriminante dell’uso personale della sostanza.
Se infatti è vero che la produzione di droga, anche se domestica, è riconosciuta come punibile in quanto idonea a porre in circolazione sostanza stupefacente, diversa è la condizione di chi si limita ad un uso “privatissimo” di questa, o almeno così è stato sostenuto dalla difesa.
A sostegno di tale argomento, il legale ha richiamato la normativa europea e, segnatamente, la decisione del Consiglio UE 2004/GAI/757 del 25 ottobre 2004, per la quale il fine del consumo personale della sostanza assume un valore di causa di giustificazione rispetto alla condotta illecita, ragion per cui, in presenza di tale finalità, quand’anche il fatto sia astrattamente idoneo a costituire reato, viene esclusa la punibilità.
Tuttavia, anche tale tema si è infranto contro il muro della Corte di Cassazione, che ha escluso la rilevanza dell’uso personale in relazione alla coltivazione, evidenziando come anche a livello europeo, nella stessa decisione quadro richiamata dalla difesa, si escluda la fase della coltivazione dall’applicabilità della causa di giustificazione dell’uso personale.
In sostanza, il diritto è interpretazione, una medesima disposizione normativa può essere oggetto di molte interpretazioni diverse, indi per cui talvolta dalla stessa fonte si seguono percorsi diversi e si raggiungono risultati differenti, nello stupore di chi assiste dall’esterno al funzionamento della macchina della giustizia.
Il solo aspetto su cui la Suprema Corte ha ritenuto di dover intervenire in soccorso dell’imputato, eseguendo una riduzione di pena, è stato dettato dalla modifica normativa intervenuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e dell’intervento del legislatore attuato con legge 79 del 2014, con cui si è reintrodotta la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e conseguentemente ridotto la pena prevista nel caso in cui le sostanze in oggetto rientrino tra quelle cosiddette leggere.
Profili critici del reato di coltivazione
Seppur consapevoli della astratta correttezza logico giuridica delle argomentazioni della Suprema Corte, volendo effettuare un’analisi delle condotte punite, viene da chiedersi se non sia paradossale la circostanza per cui se si detiene droga per uso personale, ancor più se si è manifestamente tossicodipendenti, quando la si è acquistata da terzi, si può non essere puniti, mentre se, per ottenere lo stesso scopo del consumo personale si coltiva la pianta che produce la sostanza, si consuma un reato.
Se è vero che attraverso la normativa sulle sostanze droganti si persegue il fine di combattere il traffico degli stupefacenti e i profitti illeciti ad esso sotteso, probabilmente sarebbe più coerente riconoscere l’inoffensività di chi porta a compimento l’intero percorso che va dalla produzione alla consumazione nell’intimità del suo salotto, che non alimenta alcun commercio illegale.
Questa è solo una delle tante contraddizioni e domande che gravitano attorno all’argomento droga, le quali sono destinate ad essere risolte diversamente a seconda del periodo storico e delle contingenze politiche esistenti.
Quali sono i danni provocati da uno spinello? Quali quelli provocati dall’alcol, dalla nicotina e dal monossido di carbonio contenuti nelle sigarette, o, ancora, dal gioco delle scommesse ormai dilagante, da videopoker e quant’altro? Ha senso diversificare il trattamento sanzionatorio connesso?
Sono interrogativi a cui ciascuno di noi, con il proprio bagaglio di esperienze personali e opinioni dà una risposta diversa; certamente, si deve essere d’accordo sulla necessita, nell’affrontare certi argomenti, di abbandonare ogni forma di ipocrisia.