• Home
  • Focus
  • Indivisibilità della querela ed Unicità della Costituzione di Parte civile

Analisi critica delle ordinanze del Tribunale di Foggia n. 6496/2023 e n. 9/2023

Nel sistema processuale civile italiano esistono strumenti concepiti per evitare che ogni controversia si trasformi inevitabilmente in un processo lungo e complesso. Tra questi assume particolare rilievo l’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione, disciplinato dall’art. 696-bis c.p.c.

L’istituto consente alle parti di ottenere una consulenza tecnica prima dell’avvio della causa, con lo scopo di chiarire gli aspetti tecnici della vicenda e favorire una possibile soluzione conciliativa. La procedura è stata introdotta dal legislatore proprio per incentivare una gestione più efficiente delle controversie e ridurre il numero dei giudizi ordinari.

Proprio questo strumento è stato oggetto di una interpretazione particolarmente restrittiva da parte del Tribunale di Foggia, con le ordinanze n. 6496 del 20 gennaio 2023 e n. 9 del 17 marzo 2023. I due provvedimenti, letti congiuntamente, sollevano interrogativi rilevanti sull’effettiva portata dell’istituto e sulla sua funzione nel sistema processuale civile.

La certezza è che una simile interpretazione finisca per svuotare di contenuto l’art. 696-bis c.p.c., trasformando uno strumento nato per prevenire il processo in una procedura di applicazione marginale, al limite dell'inutilizzabilità come strumento deflattivo del contenzioso.

La funzione dell’accertamento tecnico preventivo

L’art. 696-bis c.p.c. è stato introdotto con la finalità di consentire alle parti di chiarire rapidamente gli aspetti tecnici di una controversia e favorire una conciliazione prima dell’avvio della causa.

Il giudice nomina un consulente tecnico che analizza la situazione, esamina i documenti e svolge le verifiche necessarie. Una volta completata l’indagine, il consulente tenta di favorire un accordo tra le parti.

Se la conciliazione riesce, la controversia si chiude senza processo. Se invece l’accordo non viene raggiunto, la relazione tecnica costituisce comunque una base utile per il successivo giudizio.

Nel corso degli anni questo istituto ha trovato applicazione soprattutto nelle controversie caratterizzate da forte complessità tecnica, come le vicende di responsabilità sanitaria, le controversie edilizie e i danni agli immobili.

In questi ambiti la consulenza tecnica preventiva consente di comprendere rapidamente se una pretesa abbia un fondamento reale oppure se sia destinata a rivelarsi infondata.

Le ordinanze del Tribunale di Foggia

Le ordinanze del Tribunale di Foggia n. 6496 del 20 gennaio 2023 e n. 9 del 17 marzo 2023 adottano una lettura particolarmente restrittiva dell’istituto.

Secondo il giudice foggiano, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. non può essere utilizzato quando la consulenza tecnica abbia una funzione meramente esplorativa. La procedura sarebbe ammissibile soltanto quando il ricorrente abbia già fornito elementi sufficienti a dimostrare la plausibilità del diritto fatto valere.

In altre parole, la consulenza tecnica preventiva non dovrebbe servire a verificare se esista una responsabilità, ma soltanto a chiarire aspetti tecnici di una pretesa già sostanzialmente dimostrata.

Una simile impostazione produce conseguenze rilevanti.

Se la parte deve dimostrare preliminarmente la fondatezza della propria domanda, l’utilità stessa della consulenza preventiva viene drasticamente ridimensionata.

Le lacune di questa interpretazione

L’interpretazione proposta dal Tribunale di Foggia appare discutibile sotto diversi profili.

In molte controversie tecniche la prova della responsabilità dipende proprio dalle valutazioni del consulente. Pretendere che il ricorrente dimostri preventivamente ciò che la consulenza dovrebbe accertare significa introdurre un requisito che la norma non prevede.

L’effetto concreto è quello di restringere in modo significativo l’ambito di applicazione dell’istituto.

L’accertamento tecnico preventivo diventa utilizzabile solo quando la controversia è già sostanzialmente definita sul piano probatorio. In queste situazioni, tuttavia, la parte potrebbe introdurre direttamente il giudizio di merito.

Il risultato è un evidente paradosso. Uno strumento nato per evitare il processo rischia di diventare superfluo proprio nei casi in cui sarebbe più utile.

Il rapporto con la logica delle riforme processuali

Negli ultimi anni il legislatore ha cercato di incentivare strumenti che permettano di risolvere i conflitti prima dell’avvio del processo.

Mediazione civile, negoziazione assistita e consulenza tecnica preventiva condividono una stessa logica: ridurre il contenzioso e favorire soluzioni rapide.

Una interpretazione che limita drasticamente l’uso dell’art. 696-bis c.p.c. appare difficilmente conciliabile con questa impostazione.

Se la consulenza tecnica preventiva diventa uno strumento utilizzabile solo in casi marginali, il sistema perde uno dei meccanismi più efficaci per chiarire rapidamente le controversie tecniche.

Un orientamento minoritario destinato a non consolidarsi

Le ordinanze n. 6496/2023 e n. 9/2023 del Tribunale di Foggia rappresentano un esempio di interpretazione particolarmente restrittiva dell’accertamento tecnico preventivo. Tuttavia si tratta, allo stato, di un orientamento isolato e minoritario nel panorama giurisprudenziale.

La funzione dell’art. 696-bis c.p.c. è infatti quella di consentire una verifica tecnica anticipata della controversia, proprio per evitare l’introduzione di giudizi inutili o prematuri. Un’interpretazione che ne limita drasticamente l’utilizzo rischia di entrare in contrasto con la ratio stessa della norma e con la logica delle riforme processuali orientate alla deflazione del contenzioso.

Per queste ragioni è verosimile che la linea interpretativa espressa dalle ordinanze foggiane non sia destinata a consolidarsi nel tempo. L’orientamento prevalente della giurisprudenza continua infatti a riconoscere all’accertamento tecnico preventivo una funzione ampia, finalizzata proprio a chiarire i profili tecnici della controversia prima dell’avvio del giudizio.

x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto