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  • Il caso Jason Pruscino: distruzione di cadavere e concorso nel reato nella sentenza Cass. 31023/2012

Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare la figlia alla madre

 Il 27 luglio 2026 il Tribunale civile di Milano ha emesso un provvedimento destinato a far discutere: Leonardo Maria Del Vecchio, figlio dell'imprenditore fondatore di EssilorLuxottica, è stato condannato dal giudice a restituire entro le ore 18 del 28 luglio 2026 la figlia di un anno alla madre, la modella e influencer Sara Soldati.

Quest'ultima, assistita dall'avvocata, non vedeva la bambina da venti giorni.

Il Tribunale ha contestualmente nominato un curatore speciale della minore, nella persona dell'avvocato *** a presidio degli interessi della bambina indipendentemente dalle posizioni di entrambi i genitori. 

Aggiornamento delle 18.50: Leonardo Maria Del Vecchio ha accompagnato la figlia dalla madre. Incontro a Porto Cervo. 'Rispettato il provvedimento del giudice'. 

 

La vicenda — che coinvolge personaggi noti al grande pubblico — ripropone nella sua brutalità fattuale alcune delle questioni più delicate del diritto di famiglia contemporaneo: l'efficacia dei provvedimenti di consegna del minore, il ruolo del curatore speciale, le conseguenze dell'inottemperanza sul piano civile e penale.

Proviamo a fare chiarezza, guardando a cosa dicono le norme e, soprattutto, i giudici.

1. Il fondamento normativo: bigenitorialità e responsabilità genitoriale

Il principio cardine dell'intero sistema è l'art. 337-ter del codice civile (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 e applicabile tanto ai figli nati nel matrimonio quanto a quelli nati fuori di esso): il figlio minore ha il diritto di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi». Il giudice adotta i propri provvedimenti «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale» del figlio, valutando prioritariamente l'affidamento condiviso.

Ciò significa che, nel sistema italiano, l'affidamento esclusivo — disciplinato dall'art. 337-quater c.c. — rappresenta un'eccezione che richiede «un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore». La Cassazione civile, con la recentissima ordinanza n. 22941 dell'8 luglio 2026, ha ribadito che il c.d. affido super esclusivo — che priva il genitore non affidatario persino delle decisioni di maggior interesse — richiede che «la contrarietà [all'interesse del minore] sia radicale, grave e rigorosamente accertata», non potendo mai fondarsi su logiche punitive o dissuasive estranee all'interesse del bambino. La stessa pronuncia ricorda che l'art. 337-ter c.c. fissa il perimetro dell'affido condiviso includendo tra le decisioni congiunte quelle relative a «istruzione, educazione (anche religiosa o etico/culturale), salute, residenza abituale del minore»; solo le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere assunte disgiuntamente.

2. La nomina del curatore speciale: il minore come soggetto autonomo di diritti

La scelta del Tribunale di Milano di nominare immediatamente un curatore speciale per la bambina non è casuale: risponde a una precisa previsione normativa e a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

L'art. 473-bis.8 del codice di procedura civile (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 78 c.p.c.) prevede che «il giudice provveda alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento» in tutti i casi in cui «dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori». In ogni caso, il giudice «può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore».

La Cassazione civile, Sezione I, con l'ordinanza n. 11631 del 30 aprile 2024 ha chiarito che l'orientamento si è «consolidato nel ritenere che, nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità». In tali procedimenti «il conflitto di interessi con i genitori deve ritenersi presunto», poiché il minore è parte in senso formale del giudizio: la sua voce processuale non può essere affidata a nessuno dei due contendenti.

Il minore non è, insomma, l'oggetto della contesa tra i genitori, ma un soggetto titolare di diritti autonomi: come ricorda la Cassazione nella sentenza n. 22941/2026, richiamando l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene».

3. Gli strumenti civili di coercizione: dalle astreintes al risarcimento del danno

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di restituzione non venisse eseguito spontaneamente, il Tribunale dispone di un arsenale di rimedi coercitivi direttamente applicabili. L'art. 473-bis.39 c.p.c. — introdotto dalla Riforma Cartabia e modificato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 — prevede che, in caso di «gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale», il giudice possa d'ufficio:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • individuare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo (astreintes);
  • condannare il genitore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
  • condannare al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore.

La Cassazione civile, Sezione I, con l'ordinanza n. 29690 del 19 novembre 2024, ha affrontato il delicato rapporto tra le astreintes (art. 614-bis c.p.c., oggi art. 473-bis.39 c.p.c.) e le sanzioni ex art. 709-ter c.p.c., chiarendo che si tratta di due strumenti con funzioni distinte e non sovrapponibili: le prime hanno «funzione preventiva» e guardano al futuro, mirando a «responsabilizzare maggiormente il genitore all'osservanza delle prescrizioni in tema di affidamento stabilite nell'interesse esclusivo del minore»; le seconde hanno invece «funzione repressiva di già avvenute violazioni». I due meccanismi sono pertanto cumulabili e la loro applicazione congiunta è pienamente legittima.


4. I profili penali: artt. 574 e 388 del codice penale

La mancata restituzione della bambina alla madre non esaurisce i propri effetti sul piano civile. Essa apre scenari penali che meritano di essere analizzati con precisione.

4.1. L'art. 574 c.p.: il reato di sottrazione di persone incapaci

L'art. 574 del codice penale punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque «sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi». Si tratta di un reato permanente che «tutela il legame tra minore e genitore» e la condotta incriminata è quella che «porta alla cesura di tale legame».

La Cassazione penale, Sezione VI, con la sentenza n. 14884 del 24 aprile 2026 ha fornito una lettura rigorosa e attuale dell'elemento materiale del reato. La Corte ha chiarito che «la sottrazione deve impedire all'altro genitore l'esercizio della funzione educativa e, in generale, l'esercizio delle diverse manifestazioni della responsabilità genitoriale, ledendo il bene giuridico tutelato dalla norma». In particolare, è «irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, che [il genitore] conoscesse il luogo dove si trovava il figlio e che potesse contattarlo»: il semplice fatto che l'altro genitore sappia dove si trova il bambino o possa raggiungerlo telefonicamente non esclude il reato, se l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale risulta di fatto impedito. Il reato può essere commesso «anche da un genitore in danno dell'altro», poiché «entrambi i genitori sono titolari dei poteri-doveri disciplinati dagli artt. 316 e ss. cod. civ., sempre che non sia stata pronunciata decadenza (art. 330 cod. civ.) o che non sia stato disposto l'affidamento esclusivo».

4.2. L'art. 388, comma 2, c.p.: l'elusione dei provvedimenti del giudice

Una volta che il Tribunale di Milano abbia emesso il proprio ordine di restituzione, entra in campo anche l'art. 388, comma 2, del codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), che punisce chi «elude» i provvedimenti del giudice concernenti l'affidamento dei minori.

Sul punto, la Cassazione penale, Sezione VI, con la sentenza n. 38126 del 18 settembre 2023 ha ribadito un principio fondamentale: «il mero inadempimento del provvedimento del giudice nella suddetta materia non integra il reato», poiché «occorre che il genitore si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite dell'altro genitore non affidatario [...], ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede». La «elusione» non può essere equiparata a ogni inadempimento: deve esserci un quid pluris, costituito da condotte pretestuose, fraudolente o simulate, «ovvero con l'adozione di comportamenti in concreto volti a rendere — senza alcuna ragione — le occasioni di incontro più difficoltose». Tale impostazione è «coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite» (Sez. U, n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuocolo), che hanno chiarito come oggetto del presidio penale non sia «la mera inosservanza ma la elusione del provvedimento del giudice, consistente in condotte accompagnate da atti fraudolenti o simulati finalizzati ad evitare l'adempimento».

4.3. Il concorso formale tra i due reati

I due reati — artt. 574 e 388 c.p. — tutelano beni giuridici distinti e possono concorrere formalmente: il primo presidia «il legame tra minore e genitore» e il corretto esercizio della responsabilità genitoriale; il secondo tutela «l'effettività della tutela giurisdizionale». La Cassazione, nella già citata sentenza n. 14884/2026, ha espressamente confermato che «la giurisprudenza ritiene configurabile il concorso formale tra questo reato [art. 574 c.p.] e quello di elusione di provvedimenti del giudice concernenti l'affidamento dei minori (art. 388, comma 2, cod. pen.)».

5. Il diritto alla bigenitorialità come diritto del minore, non dei genitori

Un punto che la giurisprudenza ha progressivamente chiarito — e che vale la pena sottolineare — è che la bigenitorialità non è, anzitutto, un diritto dei genitori, bensì del figlio. La Cassazione civile, nell'ordinanza n. 29690/2024, ha affermato che «il diritto alla bigenitorialità [...] è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta».

Questa prospettiva non è solo teorica: la Cassazione ha più volte cassato decisioni di merito che, pur accertando condotte ostruzionistiche di un genitore, avevano disposto misure ablative della responsabilità genitoriale dell'altro senza verificare in concreto le «prevedibili ripercussioni sull'assetto cognitivo del minore» di un cambiamento traumatico dell'ambiente familiare (cfr. Cass. civ. n. 9691/2022, richiamata nella n. 22941/2026). Bigenitorialità e superiore interesse del minore non sono sinonimi: il secondo è il limite e la misura del primo.

Il nuovo ordine di consegna

Il provvedimento del Tribunale di Milano del 27 luglio 2026 è, in fondo, la sintesi di un sistema giuridico che, negli ultimi anni — tra la Riforma Cartabia del 2022, il correttivo del 2024 e una giurisprudenza di legittimità sempre più affinata — ha dotato i giudici di strumenti sempre più efficaci per garantire l'effettività dei propri provvedimenti in materia di minori.

L'ordine di consegna immediato, la nomina del curatore speciale d'ufficio, la previsione di astreintes per ogni giorno di ritardo e le fattispecie penali a presidio dell'adempimento compongono un sistema nel quale l'inadempienza non paga — né sul piano civile, né su quello penale. 

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