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Il caso Jason Pruscino: distruzione di cadavere e concorso nel reato nella sentenza Cass. 31023/2012

Secondo quanto disposto dai giudici di legittimità, mediante sentenza n. 31023 del 2012, “il reato di cui all’art. 411 c.p. (soppressione di cadavere) si differenzia da quello di cui all’art. 412 c.p. (occultamento di cadavere) in quanto l’occultamento di cui a quest’ultima norma è finalizzato al nascondimento temporaneo con la consapevolezza, a priori, che il cadavere occultato sarà ritrovato, mentre la soppressione di cui all’art. 411 c.p. si realizza quando il nascondimento viene eseguito in modo che il cadavere sia definitivamente sottratto alle ricerche”.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto contro un’ordinanza del GIP, da parte di una donna indagata, in concorso col marito, per omicidio aggravato e distruzione di cadavere del proprio figlio di quasi due mesi.

Concorso morale nel reato di omicidio: quando la condotta omissiva è penalmente rilevante

Quello affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento è solo uno degli svariati e, purtroppo, ormai troppo frequenti casi di tragedia familiare che vedono coinvolto il nostro Paese.

L’indifesa vittima di questa amara vicenda è il piccolo Jason, nato il 9.5.2011 nell’ospedale di Teramo da una relazione tra Katia Reginella ed un uomo diverso da quello che decise poi di riconoscerlo, subito dopo il matrimonio con la donna. Si trattava di Danny Pruscino, uomo dalla personalità molto labile e che insieme alla madre del bambino formava una coppia che da sempre aveva vissuto in una situazione di fortissima incuria.

I due coniugi, oltre a Jason, avevano altri due figli (un bambino ed una bambina), vittime di continui maltrattamenti da parte dei propri genitori.

Non è dato sapere con esattezza ciò che accadde quella tragica sera del Luglio 2011, viste le numerosissime versioni contrastanti dei due coniugi che si sono succedute nel corso di questi anni.

La donna raccontò che il proprio marito, in un raptus di ira scatenato dall’assillante pianto di Jason, scaraventò il piccolo contro il divano di casa, procurandone la morte istantanea.

Denny, dal canto suo, pur avendo confessato ai propri compagni di cella di essere stato l’artefice materiale dell’ingiustificabile delitto, accusò la moglie di non aver voluto portare il figlio in ospedale e di averlo aiutato a disfarsi del piccolo Jason.

A distanza di molti anni il corpo del bambino non è stato ancora ritrovato e ciò che rende ancor più drammatica l’intera vicenda è proprio il fatto che siano i suoi stessi genitori ad impedire che gli venga data una degna sepoltura.

In una delle sue prime versioni Reginella raccontava di aver messo il bambino in un sacchetto della spazzatura, ancora vivo, insieme al marito che poi lo avrebbe gettato dall’auto nei boschi attorno a Folignano; successivamente, ritrattava la propria versione, sostenendo di averlo dato ad un’altra coppia, ed infine dichiarava di averlo lasciato fra le aiuole del cimitero di Folignano.

Purtroppo, ad oggi, le ricerche dei carabinieri non hanno condotto al ritrovamento di Jason.

Nascondimento definitivo vs. celamento temporaneo del cadavere: criteri distintivi per la difesa

Il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, mediante ordinanza, disponeva a carico di Katia Reginella e di Danny Pruscino la misura cautelare in carcere, ritenendoli gravemente indiziati di aver cagionato, in concorso tra loro, la morte del figlio Jason. A distanza di circa cinque mesi, sempre il GIP, dietro espressa richiesta del rappresentante della pubblica accusa, emetteva una seconda ordinanza che confermava la precedente misura cautelare, ma qualificava diversamente il fatto come “omicidio aggravato e distruzione di cadavere”.

Alla luce di quanto sopra, Katia Reginella formulava apposito ricorso per cassazione al fine di ottenere l’annullamento della seconda ordinanza sopra richiamata.

Il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 31023 del 2012 e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso proposto da Katia Reginella si fonda su due distinti motivi di impugnazione.

Con il primo contestava la violazione dell’art. 273 c.p.p. attinente le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, l’art. 110 c.p.p. in materia di concorso nel reato, nonché il difetto di motivazione all’interno dell’ordinanza impugnata.

In particolare, la madre del piccolo ritieneva illegittima l’estensione della nozione di concorso nel provvedimento in questione, sostenendo che la sua sarebbe stata una mera condotta omissiva successiva all’omicidio consumato dal marito.

Secondo la difesa della ricorrente, la mera presenza fisica sul luogo del delitto non poteva configurare un’ipotesi di concorso nel reato, neppure nella forma del mera partecipazione morale al delitto consumato.

In più, la ricorrente riteneva che il GIP avesse omesso di considerare le proprie dichiarazioni sia nella parte in cui affermava di aver tentato di opporsi alla furia del marito e di aver, comunque, prestato soccorso al figlio, sia in quella in cui confessava di trovarsi da tempo in una condizione di forte condizionamento psicologico nei confronti del proprio marito.

Con il secondo motivo di impugnazione la difesa di Reginella sosteneva che nel caso di specie non ricorresse un’ipotesi di “distruzione di cadavere”, ma di mero “occultamento”, come comprovato dagli esiti delle intercettazioni ambientali di un colloquio intervenuto tra i due coniugi.

Quando diventa soppressione di cadavere per non farlo trovare

La Suprema Corte con la sentenza in commento rigettava entrambi i motivi di impugnazione sopra esaminati.

In ordine al primo di questi, i Giudici di legittimità sostenevano come la condotta omissiva di Reginella, che con il suo intervento avrebbe potuto impedire la morte del figlio, risultava giuridicamente apprezzabile e, dunque, equivalente ad un vero e proprio concorso morale.

Perché si possa ritenere sussistente un’ipotesi di concorso nel reato è sufficiente anche la mera partecipazione ad una parte finale della condotta criminosa. E ciò è proprio quanto verificatosi nel caso di specie, in cui l’indagata, non solo si era adoperata con il marito a portare a completo adempimento la condotta criminale dallo stesso posta in essere, ma aveva anche reso impossibile il ritrovamento del corpo della vittima e cooperato col Pruscino per sostituire il divano di casa.

Relativamente al secondo motivo di impugnazione, i giudici si rifacevano ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale il reato di cui all’art. 411 c.p. (distruzione di cadavere) si differenzia da quello di cui all’art. 412, in quanto l’occultamento di cui a quest’ultima norma è finalizzato al nascondimento temporaneo con la consapevolezza, a priori, che il cadavere occultato sarà ritrovato, mentre la soppressione di cui all’art. 411 c.p. si realizza quando il nascondimento viene eseguito in modo che il cadavere sia definitivamente sottratto alle ricerche.

Pertanto, alla luce delle sopra esposte motivazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposta dalla madre di Jason e la condannava, come detto, al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene che la sentenza in esame sia particolarmente significativa sotto il profilo dell’interpretazione estensiva dell’ipotesi di concorso nel reato.

In un sistema sanzionatorio che fatica ad imporre la sua efficacia deterrente, è senz’altro rilevante che la giurisprudenza abbia ritenuto colpevole la madre del piccolo, sia per non essere intervenuta ad impedire la furia omicida del marito, sia per aver cooperato con il medesimo ai fini della distruzione del corpo di Jason.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del delitto, gli inquirenti hanno cercato di indagare sul movente che avrebbe mosso Danny Pruscino a commettere quell’assurdo gesto.

Da una serie di dichiarazioni rese ai propri compagni di cella, sembrerebbe che il colpevole fosse animato da un forte sentimento di gelosia nei confronti del piccolo, nato dal tradimento di Reginella con un altro uomo.

La gelosia, dunque, è diventata l’arma che ha ucciso il piccolo Jason, colpevole solo di essere un bambino indifeso, frutto inconsapevole del peccato commesso dalla propria madre con un altro uomo.

Collegamento con altre sentenze.

La sentenza in esame si ricollega ad un iter logico- argomentativo fatto proprio dalla Corte di Cassazione già da tempo, relativamente al profilo distintivo tra le norme di cui agli artt. 411 e 412 c.p.

Solo per riportare alcuni esempi, con sentenza n. 18019/2011 la Suprema Corte aveva ritenuto integrato il reato di occultamento di cadavere, nella condotta di colui che aveva nascosto il corpo della vittima di un omicidio nel portabagagli di un’autovettura pur parcheggiata a pochi metri dal luogo in cui era stato consumato il delitto (nel caso di specie ricorreva il requisito del “celamento temporaneo”); o ancora, con pronuncia n. 8748/2011 i giudici di legittimità sostenevano espressamente che “l’integrazione del reato di occultamento di cadavere non richiede che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente la sistemazione del cadavere in modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezzabile (fattispecie di collocamento parziale del cadavere all’interno di una macchia di rovi posta in zona isolata)”.

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