Cass. civ., Sez. II, Sent., 16 dicembre 2024, n. 32680
Il divieto di proporre giudizio petitorio in pendenza del giudizio possessorio, di cui all'art. 705 c.p.c., presuppone che la causa possessoria sia già pendente.
Il divieto di proporre giudizio petitorio in pendenza del giudizio possessorio, di cui all'art. 705 c.p.c., presuppone che la causa possessoria sia già pendente.
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Cassazione – Sezione IV Penale
Sentenza 6 febbraio 2026, n. 5037
In sintesi: La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose aggravate ai danni di un dipendente rimasto ferito durante l’utilizzo di una sega circolare in un mobilificio. L’infortunio era avvenuto mentre il lavoratore stava lavorando un pezzo di legno e la lama della macchina era entrata in contatto con la mano, provocando gravi lesioni. I giudici hanno ritenuto che il datore di lavoro non avesse adempiuto agli obblighi di formazione del lavoratore e di verifica delle condizioni di sicurezza del macchinario, in particolare per l’assenza della cuffia di protezione. La difesa aveva sostenuto che tali compiti fossero stati affidati al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che eventuali irregolarità derivassero da condotte di altri soggetti. La Cassazione ha ribadito che la nomina dell’RSPP non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di vigilanza e controllo effettivo sulla sicurezza. È stato inoltre dichiarato inammissibile il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
Il cosiddetto ravvedimento operoso in materia paesaggistica è subordinato alla spontaneità dello stesso e non si estende ai reati urbanistici.
Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.