Tribunale Bari 16/01/2018 integra resistenza indurre la percezione di pericolo nel pubblico ufficiale
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - IL GIUDICE MONOCRATICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI - 1 SEZIONE PENALE MONOCRATICA ha pronunciato mediante lettura contestuale della motivazione la seguente SENTENZA nella causa penale di primo grado
Contro
A.F. n. B. IMPUTATO dei reati:
a. di cui agli artt. 110, 112 n.4, c.p., e artt.73 co.1 e 1 bis e 80 co.1 lett. b) del D.P.R. n. 309 del 1990, così come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, per avere in concorso con il minore M. C., senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, illecitamente detenuto ad evidente fine di commercio e spaccio: - gr. 504 circa di sostanza stupefacente del tipo MARIJUANA (custodita in un contenitore di cartone e suddivisa quattro involucri incellophanati); che - avuto riguardo: - al peso lordo complessivo; - al confezionamento frazionato; - alle altre circostanze alle altre modalità dell'azione consistite nel tentare di disfarsi della sostanza stupefacente sequestrata che gettavano dal ciclomotore durante la fuga non era destinata ad uso esclusivamente personale.
In Bari accertato il 29 giugno 2017
b. di cui agli artt. 110, 112 n.4, c.p., 337 c.p., per avere, in concorso con il minore M. C., usato violenza nei confronti degli A.M.M., A.T. e P.D.N. dei carabinieri di Bari, che in qualità di pubblici ufficiali, erano intervenuti per fermarlo per accertamenti di polizia, opponendosi agli stessi, mentre compivano un atto legittimo del loro ufficio, zigzagando nel traffico urbano a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty blu targato (...), tra le auto in circolazione, mettendo così in pericolo la vita degli agenti e rischiando un tamponamento con altri veicoli, nel tentativo non riuscito di darsi alla fuga, al fine di assicurare l'impunità del proprio comportamento e delle violazioni di cui al capo a);
In Bari accertato il 29 giugno 2017
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di giudizio immediato del 11 settembre 2017 A.F. era citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati descritti in epigrafe.
All'udienza del 5 dicembre 2017 veniva disposto un rinvio, con sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare, su richiesta della difesa.
All'udienza del 19 dicembre 2017 il giudice dichiarava aperto il dibattimento e, su consenso delle parti, acquisiva il fascicolo del pm con rinuncia a tutti gli altri mezzi istruttori.
All'odierna udienza le parti, chiusa l'istruttoria, rassegnavano le rispettive conclusioni e il Tribunale decideva dando lettura della motivazione.
Alla luce della documentazione in atti e del verbale di narcotest è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.
In particolare, dal verbale di arresto e di perquisizione e sequestro si evince che alle ore 14.35 del 28 giugno 2017 i militari della Compagnia Carabinieri di Bari Centro - A.D., M.M., A.T. e P.D.N. - mentre erano in servizio, notarono sopraggiungere in Viale J., direzione centro cittadino, a bordo di un ciclomotore Piaggio Liberty blu tg. (...), due uomini (successivamente identificati in A.F. e il minore M.C.). Immediatamente gli operanti intimarono l'alt, ma i due ignorarono l'ordine e si diedero a precipitosa fuga. Iniziò, per tale motivazione, un inseguimento durante il quale gli operanti accesero i dispositivi visivi e acustici, in dotazione della macchina di servizio, al fine di indurre i due a fermarsi. Nonostante ciò questi ultimi continuarono imperterriti nella fuga, mettendo a repentaglio la propria incolumità nonché quella dei passanti e degli stessi operanti. In particolare, percorrevano ad alta velocità Viale J. "zigzagando" tra le autovetture che ivi circolavano e attraversavano alcune intersezioni senza rallentare. All'intersezione con via P. avevano addirittura rischiato di causare un incidente stradale con una automobile di colore bianco.
Giunti in via dei B., senza aver mai perso di vista i fuggitivi, i militari notarono con certezza che i due abbandonavano sul ciglio della strada una busta di cartone e, subito dopo, si rifugiavano nel portone di ingresso condominiale in cui si trovava l'abitazione del M.. Gli operanti raccolsero immediatamente il cartone, all'interno del quale vennero rinvenuti 504 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, suddivisi in quattro involucri di cellophane. Subito dopo raggiunsero i due fuggitivi presso l'abitazione del M..
L'A. venne, pertanto, tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
La relazione tecnica ha confermato i risultati forniti dal Narcotest in quanto la sostanza stupefacente in sequestro era del tipo Marijuana.
Il contenuto del verbale di arresto e degli atti irripetibili, come appena sintetizzato, non lascia residuare dubbi in merito alla responsabilità dell'imputato con riferimento ai reati contestatigli.
Quanto al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 il non trascurabile dato quantitativo elide ogni dubbio in ordine alla destinazione della droga, detenuta a fini di cessione, nel caso specifico potenzialmente idonea a soddisfare la domanda di una ampia fascia di mercato.
Basti pensare che dagli accertamenti tecnici eseguiti è emerso che dalla sostanza stupefacente sequestrata si sarebbero potute ricavare 1833 dosi di cannabis. In particolare si legge nella relazione tecnica che il reperto possedeva una percentuale di principio attivo del 9% di purezza.
Superfluo rilevare che il quantitativo rinvenuto esorbita di molto il numero ragionevole di dosi detenibili per il consumo personale, peraltro neanche rivendicata dall'imputato.
A ciò si aggiunga che la precipitosa fuga a cui si diedero l'imputato e il M. rafforza tale convincimento dimostrando la mala fede dei due e la colpevolezza dell'A.. Ben avrebbe potuto l'imputato scendere dal motociclo e, anziché rifugiarsi presso l'abitazione del M., avvicinarsi agli operanti al fine di collaborare con gli stessi e di professare la sua innocenza.
Deve, inoltre, rilevarsi che la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta esclude altresì in radice la possibilità di ritenere integrata l'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la relativa valutazione deve essere condotta alla luce di tutti gli elementi indicati dalla norma, e dunque sia quelli relativi all'azione che quelli relativi all'oggetto materiale del reato e cioè qualità e quantità della sostanza stupefacente, dovendosi escludere la ricorrenza della fattispecie in questione anche quando uno solo degli elementi porti ad escludere che la lesione del bene protetto sia "di lieve entità".
A tale proposito si è riconosciuto lo spazio per l'applicazione della fattispecie di minore gravità con riferimento a dosi "conteggiate a decine" e lo si è escluso in presenza di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa varietà (Cass. Sez. 4, 29 settembre 2005, 21 ottobre 2005, nr. 38879).
Nel caso di specie la valutazione del numero di dosi ricavabili, più di 1800 impone di escludere decisamente l'operatività della norma di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è necessario che la fuga si atteggi in una condotta di guida tanto spericolata da mettere in pericolo le forze dell'ordine od i passanti; tale condotta è, infatti, tale da ridurre lo spazio di azione e reazione delle forze dell'ordine. Invero, gli operanti, in tali casi, sono presi dal dubbio se intraprendere un inseguimento pericoloso per sé o per i terzi ignari, oppure desistere dal controllo; tale status psicologico equivale ad una minaccia, appunto perché limita la funzione del pubblico ufficiale ("integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità", Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46618 del 20/11/2009 dep. 03/12/2009 ).
Nel caso di specie, vi è la prova di una fuga avvenuta con manovre repentine e spericolate: innanzitutto non vi è dubbio che correre in una strada di un centro abitato alle ore 14,30 abbia tali caratteristiche, ma al di là di questa scontata considerazione, il richiesto pericolo per le forze dell'ordine e per la circolazione stradale si stava concretizzando, nel caso di cui trattasi, in un vero e proprio incidente stradale tra il ciclomotore incriminato e un'altra autovettura.
Né vi sono dubbi, per quanto su detto, del concorso dell'A. in tale delitto e che lo stesso debba risponderne penalmente anche se non era alla guida del ciclomotore.
Infatti, in tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché come nel caso di specie si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione della stessa condotta o dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi; per cui quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo della condotta o dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà come ulteriore conseguenza, che ciò che si è verificato sia da considerarsi come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato.
Sono, dunque, necessarie - come nel caso di specie - due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione della condotta o dell'evento voluto. In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo, che può anche consistere, come nel caso di specie, nel rafforzamento o nell'agevolazione di uno specifico proposito criminoso di altri. Infatti, non solo l'A. non ha impedito che il M. continuasse la fuga, ma si è anche rifugiato col minore presso l'abitazione di quest'ultimo.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, risulta ampiamente provata la responsabilità dell'imputato in relazione ai due reati in riferimento ai quali, vista la medesimezza del disegno criminoso, riconoscersi il vincolo della continuazione, ex art. 81 c.p.
In ordine alla concreta quantificazione della pena, possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale della parte, che ha acconsentito alla acquisizione dell'intero fascicolo del pm, come equivalenti rispetto alla contestata aggravante (sussistente in quanto il fatto di reato per cui vi è stato arresto in flagranza è stato commesso dall'imputato in concorso con un minore).
La pena deve essere così calcolata:
pena base (applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. che, in ragione del notevole quantitativo complessivo di dosi ricavabili, impediscono di irrogare il minimo della pena e ritenuta più grave la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente):
Anni due mesi dieci di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa;
aumento ex art. 81 c.p. mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art. 337 c.p.
Deve disporsi la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro.
Alla affermazione di responsabilità deve fare seguito la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara A.F. colpevole dei reati ascrittigli, riuniti ex art. 81 c.p., e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Bari, il 16 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2018.
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