Corte di cassazione penale 49773/2019: omicidio colposo di persona già affetta da malattia

Svolgimento del processo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trento ha confermato la condanna di F.P. alla pena sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di cui all'art. 589-bis c.p.

(per avere investito il pedone S.I. e per averne così cagionato la morte in data 10 settembre 2016, mentre era alla guida di un camion e, con imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della regola cautelare di cui all'art. 154 C.d.S., si fermava sul limite esterno della pubblica via, cambiando direzione di marcia ed invadendo la corsia laterale destinata al passaggio pedonale - (omissis)).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) l'inosservanza degli artt. 40 e 41 c.p. e art. 533 c.p.p., atteso che vi è un consistente lasso temporale tra il sinistro ed il decesso della persona offesa e che si sarebbe dovuto indagare sulla sussistenza o insussistenza di cause alternative, non emergendo dalla documentazione medica una situazione mortale riconducibile ai traumi conseguenti al sinistro ed evincendosi altresì una serie di concause preesistenti (neoplasia mammaria con metastasi ossee); 2) il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del sinistro, non essendo stata adeguatamente valutata l'imprevedibilità e l'imprudenza della condotta del pedone, che è passata in prossimità della parte retrostante del camion intento nella retromarcia invece di fiancheggiarlo e superarlo lateralmente, raggiungendo così le strisce pedonali (come desumibile dalla deposizione del teste A., che aveva dato indicazioni di guida all'imputato, e dalla relazione dei Carabinieri); 3) la sopravvenuta illegalità della revoca della patente all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.

Motivi della decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, avente ad oggetto il nesso di causalità, che, ad avviso del ricorrente, è stato affermato senza adeguata indagine circa la sussistenza di cause alternative del decesso, indipendenti dalla condotta dell'imputato, non può essere accolto.

In proposito occorre premettere che il c.p. vigente, all'art. 41 c.p., ha accolto il principio della equivalenza delle cause, in base al quale l'azione od omissione dell'agente è considerata causa dell'evento nel quale il reato si concreta, anche se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, concorrono alla sua produzione perché il comportamento dell'agente ha pur sempre costituito una delle condizioni dell'evento. Non spiegano, pertanto, alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità né l'essere quelle concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole e nemmeno l'avere le stesse una maggiore prossimità all'evento oppure una preminente efficienza causale (in questo senso già Sez. IV, n. 2764 del 08 marzo 1983 ud. - dep. 26 marzo 1983, Rv. 158139 - 01). In definitiva, quando la condotta dell'agente costituisce un antecedente senza cui l'evento non si sarebbe verificato, poiché la sua assenza non avrebbe consentito la messa in moto di quell'ulteriore elemento che, per forza propria, ha, in definitiva, determinato l'evento stesso, tale condotta rappresenta pur sempre un elemento che ha contribuito, in una certa misura, al suo verificarsi: ne consegue che in caso di omicidio colposo di persona già affetta da malattia, l'azione dell'imputato deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento quando ha prodotto un trauma che ha influito nella evoluzione dello stato morboso, provocando o accelerando la morte, mentre va escluso il rapporto di causalità quando il trauma rappresenta solo il momento coincidenziale con la morte per essersi accertato che esso non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l'evento letale (così Sez. IV, n. 3903 del 08 marzo 1983 ud. - dep. 28 aprile 1983, Rv. 158789 - 01, in una fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale a seguito del quale la vittima aveva riportato lesioni che avevano, a seguito di cancrena e processo tossico, determinato l'aggravamento e la perforazione della preesistente ulcera pilorica e una grave compromissione del sistema cardiocircolatorio con conseguente morte).

Alla luce di tali principi risulta congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata, in cui si legge che "sussiste il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato (incidente del (omissis)) e l'evento morte, verificatosi il (omissis), in quanto dal referto del (omissis) e dal certificato medico in atti del 13 settembre 2016 si rileva che una delle cause del decesso è riconducibile al politraumatismo e alla frattura scomposta del bacino e relative conseguenze riportate nell'investimento. Le altre cause del decesso, verosimilmente preesistenti (neoplasia mammaria con metastasi ossee, ecc., come da certificato del 13 settembre 2016) non rivestono all'evidenza il ruolo di cause che da sole possano escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento morte". In definitiva, i giudici di merito hanno desunto il collegamento causale tra la condotta dell'agente, che ha provocato il sinistro, con conseguente frattura del bacino e politraumatismo, ed il decesso della vittima dalla certificazione medica in atti, correttamente applicando, rispetto alle patologie preesistenti, il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p.. Né il ricorrente ha indicato specifici atti istruttori che possano contraddire tali conclusioni o individuato manifeste illogicità del ragionamento svolto.

2. Neppure la seconda censura relativa alla dinamica del sinistro merita accoglimento. Invero, tale doglianza costituisce una mera ripetizione del motivo formulato in appello e non si confronta con il contenuto puntuale della sentenza di appello, in cui si è evidenziato che, data l'età della vittima, il suo avvicinamento al veicolo durante la manovra del camion è stato verosimilmente graduale e sarebbe stato, dunque, percepibile dall'imputato ove avesse osservato le cautele prescritte dall'art. 154 C.d.S., effettuando la manovra con gradualità e lentezza, accertandosi della totale assenza di ostacoli e di pedoni.

Difatti, in tema di reato colposo, poiché il conducente di un veicolo in retromarcia ha l'obbligo fondamentale di controllare direttamente o a mezzo di altra persona il tratto di strada da percorrere in tale direzione, a nulla rileva, se a ciò non adempie, che nessuno abbia notato sulla traiettoria del veicolo stesso la presenza di un soggetto, poi rimasto vittima, o non abbia notato alcunché che lo potesse indurre a ritenere probabile quella presenza (così già Sez. IV, n. 10813 del 20 maggio 1987 ud. - dep. 15 ottobre 1987, Rv. 176844 - 01, cui si sono conformati i precedenti richiamati nella sentenza impugnata Sez. IV, n. 8591 del 07 novembre 2017 ud. - dep. 22 febbraio 2018, Rv. 272485 - 01 e Sez. IV, n. 35824 del 27 giugno 2013 ud. - dep. 30 agosto 2013, Rv. 256959 - 01).

In proposito occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013 ud., dep. 21 febbraio 2013, rv. 254584; v. anche Sez. IV, n. 38202 del 07 luglio 2016 ud., dep. 14 settembre 2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

3. Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio - 17 aprile 2019, n. 88, pubblicata nella G.U. n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2,D.L.vo n. 285 del 1992, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui all'art. 589-bis c.p. (Omicidio stradale) e art. 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del cit. art. 222 C.d.S., comma 2, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi art. 589-bis commi 2 e 3, c.p. e art. 590-bis commi 2 e 3, c.p..

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento limitatamente alla revoca della patente, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

Rigetta il ricorso nel resto.

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