Giurisdizione Giudice Ordinario Cause Ineligibilità Enti Locali
CONSIGLIO DI STATO V Sezione, 29 novembre 2005, n. 6760
Annulla senza rinvio T.A.R. Lazio – I Sezione ter, 11 ottobre 2004, n. 10661
Le controversie in materia di decadenza dalla carica elettiva, così come quelle in materia di ineleggibilità, in quanto attinenti a diritti soggettivi rientrano nella sfera di cognizione del giudice ordinario che, in questo ambito, può anche revocare o modificare gli atti amministrativi relativi alle stesse.
Omissis.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, invero, è univoca nel senso che non solo le controversie in materia di ineleggibilità, ma anche quelle in tema di decadenza dalle cariche elettive degli Enti pubblici territoriali costituiscono cause attinenti a diritti soggettivi e come tali appartengono alla sfera di cognizione del giudice ordinario, il quale in questo ambito può anche revocare o modificare gli atti amministrativi che vengano in rilievo (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., nn. 5074 del 1985, 5434 del 1986 e 1 del 1999).
È stato precisato, difatti, che le cause in materia di decadenza, al pari di quelle sulla ineleggibilità, investono il diritto politico di elettorato passivo espressamente riconosciuto dall’art. 51 della Costituzione, diritto la cui consistenza resta inalterata anche dopo la convalida dell’elezione, non esistendo norme che, conferendo all’Amministrazioni poteri discrezionali al riguardo, possano affievolirlo.
Mentre, quindi, le cause inerenti alle operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, devolute al giudice amministrativo dall’art. 6 della legge n- 1034 del 1971, sottendono posizioni di interesse legittimo, in quanto le norme che regolano le dette operazioni sono dirette a tutelare in via preminente gli interessi dell’Amministrazione, le controversie, concernenti, invece, l’elettorato passivo (e cioè la posizione della candidatura ed il mantenimento della carica elettiva) involgono posizioni di diritto soggettivo, poiché la condotta dell’Amministrazione è vincolata dalle norme in vista della prevalente tutela dell’interesse dei destinatari. In aderenza a questa impostazione, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la posizione del titolare di una carica elettiva va ricondotta allo schema del diritto soggettivo anche rispetto alla norme che hanno trovato applicazione nella presente vicenda (artt. 58, comma 1, lett. c, e 59, comma 6, del D.L.gs n. 267 del 2000); né rileva la circostanza che, in questa sede, ha formato oggetto di impugnativa anche il decreto di scioglimento del consiglio comunale, trattandosi di provvedimento strettamente consequenziale alla decadenza dalla carica di sindaco dell’appellante da cui trae l’unico presupposto e che rientra anch’esso nella cognizione del giudice ordinario.
Omissis.
l'efficacia delle dimissioni, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.