Cognizione Giudice Ordinario impugnazione decadenza dalla carica
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni civili: Sezioni unite, 29 luglio 2003, n. 11646.
Compete al giudice ordinario la controversia in tema di eleggibilità, anche quando venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza.
Omissis.
Invero, la giurisdizione in tema di contenzioso elettorale amministrativo è distribuita tra giudice ordinario e giudice amministrativo (artt. 82 e ss. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, applicabili ai consiglieri regionali in forza del rinvio di cui all'art. 19 legge 17 febbraio 1968, n. 108, e art. 6 legge 6 dicembre 1971, n. 1034), spettando al primo le questioni che attengono alla eleggibilità e al secondo quelle che riguardano le operazioni elettorali (ex multis, Cass., sez. un., 22 gennaio 2002, n. 717).
In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie in tema di eleggibilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo bensì sul diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo e il giudice ordinario - nelle cause elettorali devolute alla sua cognizione - ha il potere di correggere (in caso di accoglimento del ricorso) il risultato dell'elezione stessa, sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo o di porre nel nulla il provvedimento di decadenza, se emesso al di fuori delle condizioni che lo legittimano (Cass., sez. un., 17 febbraio 1994, n. 1558; Cass., 23 marzo 2000, n. 3473).
Nel caso in esame il petitum sostanziale (che s'identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio: tra le più recenti, Cass, sez. un., 11 ottobre 2002, n. 14529; 2 agosto 2002, n. 11626; 17 gennaio 2002, n. 489) concerne, come già si è notato, il diritto soggettivo vantato dall'… a conservare la carica di consigliere regionale, senza incorrere nella sospensione disposta in conseguenza della condanna penale.
Tale diritto (in nessun modo collegato con le operazioni elettorali) inerisce strettamente all'eleggibilità, ossia al diritto soggettivo pubblico all'elettorato passivo (art. 51 Cost.), di cui costituisce espressione e sul quale la sospensione viene ad incidere.
Pertanto la cognizione al riguardo spetta al giudice ordinario. Omissis