Cassazione civile sez. tributaria - 15/07/2009 n. 16435
Termini perentori dell'art. 25 DPR 602 del 1973.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SOC SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ** 9, presso lo studio dell'avvocato ** FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 896/2003 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 22/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2009 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato NAPOLITANO, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
L'Ufficio delle entrate di Caserta notificava, in data 5.12.2000, alla società SOC. s.r.l.
con sede in quella città, cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale veniva richiesto il
pagamento di I.V.A. ritenuta non pagata per l'anno 1994. La società impugnava innanzi
alla C.T.P. detto atto perchè emesso da ufficio non competente, essendo, nella specie,
competente il Centro di servizio di Salerno, con competenza su tutto il territorio della
Campania, e perchè intempestivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ed, infine,
perchè privo di motivazione.
La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso; mentre la C.T.R. della Campania, su appello
dell'Ufficio, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che, ancorchè il D.P.R. n. 287
del 1992, art. 40, comma 1, lett. a), avesse definito le attribuzioni dei centri di servizio in
materia di controllo delle dichiarazioni delle imposte dirette e dell'I.V.A. sussisteva anche la
"concorrente" competenza territoriale dell'Ufficio di Caserta in forza della Circolare
ministeriale n. 258 del 4.11.1998, che il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
non avesse natura perentoria e, infine, che l'atto fosse sufficientemente motivato.
Avverso detta decisione la società SOC. s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato
in due motivi, integrati da memoria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia
delle entrate resistono con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 287
del 1992, art. 40, comma 1, lett. a), per non avere la C.T.R. tenuto conto del disposto di
detta norma che stabilisce la competenza dei Centri di servizio e per avere ritenuto che la
Circolare ministeriale n. 258 del 4.11.1998, atto meramente amministrativo potesse
derogare al disposto di una norma di legge;
non avvedendosi, inoltre, malgrado l'espressa eccezione formulata da essa appellata che
tale circolare non era nemmeno conferente al giudizio de quo in quanto attinente solo a
regolare i rapporti tra i Centri di servizio e gli uffici delle entrate con riferimento
all'emissione di avvisi di accertamento parziali.
Rileva, inoltre, parte ricorrente che proprio da detta circolare risulta che tutti i Centri di
servizio attualmente istituiti hanno le competenze previste dal D.P.R. n. 287 del 1992, art.
40 ed esercitano le stesse anche riguardo ai rapporti pendenti alla predetta data, anche in
materia di emissione di atti di accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 41 bis.
Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602
del 1973, art. 25 per avere la C.T.R. ritenuto non perentorio il termine previsto da detta
norma (nella stesura successiva alle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 46 del 2000, ma
antecedente alle ulteriori modificazioni introdotte con il D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1,
comma 1, lett. b)) quando la perentorietà di tale termine era stata riconosciuta con
decisione della Corte costituzionale n. 107/2003 e dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Lamenta sostanzialmente la società contribuente l'illegittimità del ruolo per essere stato lo
stesso emesso dall'Ufficio delle entrate di Caserta, ufficio da ritenersi incompetente in forza
del combinato disposto del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 40, comma 1, lett. a), e del D.M. 29
dicembre 1997, mentre il ruolo avrebbe dovuto essere emesso dal Centro di servizio di
Salerno, ritenuto competente per tutto il territorio della Campania.
Tale tesi è errata in quanto dalla lettura dell'invocato art. 40 non si rileva assolutamente
che l'istituzione dei Centri di servizio per le imposte dirette ed indirette avesse come
conseguenza l'abolizione delle competenze degli Uffici delle entrate, anzi, dal chiaro
disposto di tale norma, si evince che ai Centri di servizio è rimessa solo la competenza di
provvedere "alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, artt. 28 e 74 bis, con esclusione delle dichiarazioni con richiesta di rimborso;
all'emanazione dei conseguenti avvisi di irrogazione di sanzioni; alla segnalazione al
competente ufficio delle entrate delle incongruenze che possono dar luogo a rettifica",
restando quindi esclusa remissione dei ruoli rimasti nell'ambito delle competenze degli
Uffici delle entrate. Nè potrebbe in alcun modo rilevare una diversa disposizione del D.M.,
in quanto atto meramente amministrativo, mentre la circolare illustra le attività poste in
essere a livello centrale e le modalità operative di esercizio dell'azione di accertamento da
parte dei centri di servizio, nonchè gli adempimenti specifici cui sono tenuti gli Uffici delle
Entrate e delle Imposte Dirette.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
Ha errato la C.T.R. nel ritenere che il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
non avesse natura perentoria.
Infatti, questa Corte si è più volte pronunciata sul punto
affermando il principio secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, anche nel testo
applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento al
contribuente debba essere effettuata in un termine da considerarsi perentorio. A tale
conclusione concorrono sia l'interpretazione letterale e logica della disposizione che quella
teleologica, formulata in ragione della necessità di non lasciare il contribuente esposto
indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco.
Nell'affermare tale principio la Corte ha osservalo che, tale interpretazione - l'unica
costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - ha anche trovato l'avallo
della Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 107 del 1993. (cfr, ex multis, cass. civ. sentt.
nn. 10. Occorre, infine, precisare che l'onere della prova in ordine al rispetto dei termini de
quibus, in caso di contestazione, è a carico dell'ente impositore (cfr., tra le più recenti,
cass. civ sent. n. 16826 del 2006).
Tutto ciò premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il secondo motivo di ricorso
va accolto e, cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura condivisa, la causa
va rinviata per un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopraesposti, ad altra
sezione della C.T.R. della Campania. La stessa C.T.R. si occuperà anche del governo
delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della
Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009