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  • Niente Indennità per chi non usa il bene indiviso Cassazione civile n. 2423/2015

Cassazione civile sez. tributaria - 15/07/2009 n. 16435

Termini perentori dell'art. 25 DPR 602 del 1973.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -

Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOC SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ** 9, presso lo studio dell'avvocato ** FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 896/2003 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2009 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato NAPOLITANO, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

L'Ufficio delle entrate di Caserta notificava, in data 5.12.2000, alla società SOC. s.r.l.

con sede in quella città, cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale veniva richiesto il

pagamento di I.V.A. ritenuta non pagata per l'anno 1994. La società impugnava innanzi

alla C.T.P. detto atto perchè emesso da ufficio non competente, essendo, nella specie,

competente il Centro di servizio di Salerno, con competenza su tutto il territorio della

Campania, e perchè intempestivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ed, infine,

perchè privo di motivazione.

La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso; mentre la C.T.R. della Campania, su appello

dell'Ufficio, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che, ancorchè il D.P.R. n. 287

del 1992, art. 40, comma 1, lett. a), avesse definito le attribuzioni dei centri di servizio in

materia di controllo delle dichiarazioni delle imposte dirette e dell'I.V.A. sussisteva anche la

"concorrente" competenza territoriale dell'Ufficio di Caserta in forza della Circolare

ministeriale n. 258 del 4.11.1998, che il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

non avesse natura perentoria e, infine, che l'atto fosse sufficientemente motivato.

Avverso detta decisione la società SOC. s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato

in due motivi, integrati da memoria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia

delle entrate resistono con controricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 287

del 1992, art. 40, comma 1, lett. a), per non avere la C.T.R. tenuto conto del disposto di

detta norma che stabilisce la competenza dei Centri di servizio e per avere ritenuto che la

Circolare ministeriale n. 258 del 4.11.1998, atto meramente amministrativo potesse

derogare al disposto di una norma di legge;

non avvedendosi, inoltre, malgrado l'espressa eccezione formulata da essa appellata che

tale circolare non era nemmeno conferente al giudizio de quo in quanto attinente solo a

regolare i rapporti tra i Centri di servizio e gli uffici delle entrate con riferimento

all'emissione di avvisi di accertamento parziali.

Rileva, inoltre, parte ricorrente che proprio da detta circolare risulta che tutti i Centri di

servizio attualmente istituiti hanno le competenze previste dal D.P.R. n. 287 del 1992, art.

40 ed esercitano le stesse anche riguardo ai rapporti pendenti alla predetta data, anche in

materia di emissione di atti di accertamento parziale D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 41 bis.

Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602

del 1973, art. 25 per avere la C.T.R. ritenuto non perentorio il termine previsto da detta

norma (nella stesura successiva alle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 46 del 2000, ma

antecedente alle ulteriori modificazioni introdotte con il D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1,

comma 1, lett. b)) quando la perentorietà di tale termine era stata riconosciuta con

decisione della Corte costituzionale n. 107/2003 e dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Lamenta sostanzialmente la società contribuente l'illegittimità del ruolo per essere stato lo

stesso emesso dall'Ufficio delle entrate di Caserta, ufficio da ritenersi incompetente in forza

del combinato disposto del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 40, comma 1, lett. a), e del D.M. 29

dicembre 1997, mentre il ruolo avrebbe dovuto essere emesso dal Centro di servizio di

Salerno, ritenuto competente per tutto il territorio della Campania.

Tale tesi è errata in quanto dalla lettura dell'invocato art. 40 non si rileva assolutamente

che l'istituzione dei Centri di servizio per le imposte dirette ed indirette avesse come

conseguenza l'abolizione delle competenze degli Uffici delle entrate, anzi, dal chiaro

disposto di tale norma, si evince che ai Centri di servizio è rimessa solo la competenza di

provvedere "alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633, artt. 28 e 74 bis, con esclusione delle dichiarazioni con richiesta di rimborso;

all'emanazione dei conseguenti avvisi di irrogazione di sanzioni; alla segnalazione al

competente ufficio delle entrate delle incongruenze che possono dar luogo a rettifica",

restando quindi esclusa remissione dei ruoli rimasti nell'ambito delle competenze degli

Uffici delle entrate. Nè potrebbe in alcun modo rilevare una diversa disposizione del D.M.,

in quanto atto meramente amministrativo, mentre la circolare illustra le attività poste in

essere a livello centrale e le modalità operative di esercizio dell'azione di accertamento da

parte dei centri di servizio, nonchè gli adempimenti specifici cui sono tenuti gli Uffici delle

Entrate e delle Imposte Dirette.

Il secondo motivo è, invece, fondato.

Ha errato la C.T.R. nel ritenere che il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

non avesse natura perentoria.

Infatti, questa Corte si è più volte pronunciata sul punto

affermando il principio secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, anche nel testo

applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento al

contribuente debba essere effettuata in un termine da considerarsi perentorio. A tale

conclusione concorrono sia l'interpretazione letterale e logica della disposizione che quella

teleologica, formulata in ragione della necessità di non lasciare il contribuente esposto

indefinitamente all'azione esecutiva del Fisco.

Nell'affermare tale principio la Corte ha osservalo che, tale interpretazione - l'unica

costituzionalmente legittima in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - ha anche trovato l'avallo

della Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 107 del 1993. (cfr, ex multis, cass. civ. sentt.

nn. 10. Occorre, infine, precisare che l'onere della prova in ordine al rispetto dei termini de

quibus, in caso di contestazione, è a carico dell'ente impositore (cfr., tra le più recenti,

cass. civ sent. n. 16826 del 2006).

Tutto ciò premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il secondo motivo di ricorso

va accolto e, cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura condivisa, la causa

va rinviata per un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopraesposti, ad altra

sezione della C.T.R. della Campania. La stessa C.T.R. si occuperà anche del governo

delle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in

relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della

Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione

Tributaria, il 26 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009

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