Prescrizione dei crediti contributivi previdenziali - Tribunale di Velletri
Il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale e non si converte in decennale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile.
Tribunale Velletri sez. lav., 14/09/2021, n.1260
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2020 la parte ricorrente P.B. ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 12-13 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
"Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nn. .., solamente mediante estratto di ruolo richiesto all'ente riscossore in data 17.11.2020, annullarli, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento nn.. e .. per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, annullarli, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici;
- nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui ai provvedimenti impugnati.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario".
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Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
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La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa all'udienza odierna.
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Nel merito, va premesso che l'azione proposta dalla parte ricorrente ha per oggetto anche l'accertamento della (in)esistenza – originaria o sopravvenuta – dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento di cui sopra e, dunque, dell'assenza del diritto delle parti convenute a procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Ne consegue che l'azione in questione va qualificata – in parte qua – come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di "Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali") prevede che "1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. 3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]".
All'accertamento dell'omissione contributiva segue quindi, a seconda della disciplina applicabile ratione temporis, un (eventuale) avviso bonario, poi l'iscrizione a ruolo e, ancora poi, la notifica della cartella di pagamento – o, in alternativa, l'emissione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo – a loro volta seguiti dagli opportuni atti interruttivi, cioè dalle intimazioni di pagamento, e/o dagli atti dell'esecuzione forzata.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che "Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo" (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Secondo il diritto vivente formatosi in materia negli ultimi anni, "Relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata; c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata" (Tribunale Roma sez. lav. 04 maggio 2017 n. 4076), e che "Secondo il condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.Lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni [ora 20 giorni, n.d.a.] dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmemte d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996). […] in ordine alle censure inerenti il merito della pretesa […] trova applicazione al riguardo il termine perentorio (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14692/2007) di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24".
La giurisprudenza ha pure precisato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali – per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo – è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale: in tal senso cfr. Cassazione civile sez. VI 04 aprile 2017 n. 8752, che ha chiarito che "La prescrizione dei contributi previdenziali, nel caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale, rimane quinquennale· e non si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.", nonché Tribunale Roma sez. lav. 25 maggio 2017 n. 4934, secondo cui "la scadenza del termine (perentorio) per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato".
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno (definitivamente) stabilito che "La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione , produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l' art. 3, commi 9 e 10, L . n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell' art. 2953 c.c. . Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito dalla L. n. 122/2010 ). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell' art. 2953 c.c. . Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell' art. 2953 c.c. , tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (Cassazione civile SS. UU. 17 novembre 2016 n. 23397).
In sintesi: qualora la cartella esattoriale – o l'avviso di addebito – siano stati validamente notificati al destinatario e non tempestivamente impugnati da quest'ultimo, tale soggetto decade dalla possibilità di far valere tanto i vizi formali della cartella o dell'avviso di addebito (e degli altri atti antecedenti non autonomamente e tempestivamente impugnati), sia dalla possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione maturata prima ancora della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito.
Anche in tal caso, tuttavia, rimangono aperte – secondo la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni – talune possibilità per l'esecutando:
[a] di far valere l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) – per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi (o di atti esecutivi) – tramite l'impugnazione, per tale motivo, del successivo atto della procedura esecutiva o del successivo atto interruttivo posti in essere dall'agente di riscossione o dall'ente creditore;
[b] di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti interruttivi o il compimento di atti esecutivi, per accertare l'eventuale prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione (per decorso di un ulteriore quinquennio, dopo la notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi);
[c] di esperire una azione giudiziale (di accertamento negativo), anche senza attendere la notifica di ulteriori atti del procedimento di riscossione o di ulteriori atti interruttivi, per accertare la nullità o l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale e quindi (non operando, in caso di nullità o inesistenza della notifica della cartella, la decadenza e la preclusione ex art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) per far accertare l'eventuale prescrizione intervenuta prima ancora della inesistente o invalida notificazione della cartella o dell'avviso.
La giurisprudenza più recente (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6166) ha invero stabilito taluni principi che innovano parzialmente il quadro sopra delineato.
Appare opportuno riportate taluni significativi passaggi della decisione citata: "8. Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sè autonomamente impugnabile (v. Cass. n. 22946 del 10/11/2016 e Cass. n. 20618 del 13/10/2016). […] 10. Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria, seguita dalla conforme giurisprudenza della Sezione tributaria (v. ancora da ultimo Cass. 19/01/2018, n. 1302). Secondo tale pronuncia, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. 11. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. 12. E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. 13. Nel caso, in considerazione del fatto che nella ricostruzione della Corte territoriale, non oggetto di specifica impugnazione, la cartella era stata ritualmente notificata, correttamente è stato ritenuto che mediante l'opposizione all'estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, nè la prescrizione del credito oggetto della cartella, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. 14. Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), […]. 15. A tale proposito, come ritenuto da questa Corte nei precedenti arresti sopra citati (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017) […] difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva" (Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n. 6166).
In base a tale nuovo orientamento dunque:
a) sussiste interesse ad agire tramite un'azione di accertamento negativo proposta dal debitore ricorrente avverso crediti risultanti da un estratto di ruolo richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione laddove le correlate cartelle di pagamento o i correlati avvisi di addebito non erano stati regolarmente notificati nei confronti del debitore ricorrente, poiché ciò consente al debitore di recuperare la possibilità di impugnare gli atti che non gli erano mai stati portati a conoscenza;
b) non sussiste interesse ad agire in capo al debitore ricorrente ove questi abbia presentato un'azione di accertamento negativo avverso crediti risultanti da un estratto di ruolo richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione, nel caso in cui le correlate cartelle di pagamento o i correlati avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati nei confronti della parte ricorrente: ciò vale anche ove il debitore voglia far valere la prescrizione sopravvenuta successivamente alla notificazione delle cartella di pagamento o degli avviso di addebito (con la sola eccezione di quanto detto appresso, sub lett. c);
c) in deroga a quanto appena illustrato, nella ipotesi sub lett. b sussiste invece interesse ad agire in capo al debitore ricorrente laddove emerga che l'agente di riscossione (convenuto a seguito della proposizione della menzionata azione di accertamento negativo per opera della parte ricorrente) abbia posto in essere atti attestanti la persistente volontà di riscuotere i crediti.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato, a tal proposito, che "quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non [può] essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio. 6.- Solo nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui accede Cass. n. 27799 del 31/10/2018), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Ed a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ultima parte, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. 7.- Tale corretta ricostruzione sistematica, fondata sulla giurisprudenza delle Sez. Unite prima richiamata (sentenza n. 19704/2015), è stata pure affermata dalla giurisprudenza della terza sezione di questa Corte (con sentenze n. 22946/2016 e n. 20618/2016) e più di recente ribadita dall'ordinanza n. 5446/2019 di questa sezione sesta alla quale hanno fatto seguito numerose altre pronunce tutte conformi. 8.- Con la sentenza n. 29294/2019, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa sezione, la IV sezione della Corte ha ribadito i medesimi principi solo aggiungendo il principio secondo cui l'interesse ad agire postula un giudizio di merito (in quanto deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua è sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponde al vero) ed ha riconosciuto che l'interesse ad agire possa derivare dal fatto che l'INPS abbia contestato in giudizio l'avvenuta prescrizione del credito" (Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2020, n. 15604).
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che il DPR n. 602/73 (c.d. "DPR riscossione") prevede, all'art. 26 (rubricato "Notificazione della cartella di pagamento") che "(1) La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. (2) La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (3) Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. (4) Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. (5) […] (6) Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, co. 4, del DPR n. 602/1973 nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (Corte cost., Sent., 22-11-2012, n. 258).
Il D.P.R. n. 600/1973 (c.d. "D.P.R. accertamento") stabilisce, all'art. 60 (rubricato "Notificazioni"), che "(1) La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) […]; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) […]; f) le disposizioni contenute negli artt. 142,143,146,150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. […]".
L'art. 140 c.p.c. (che contiene la disciplina della notificazioni in caso di irreperibilità relativa o di rifiuto di ricevere la copia) prevede che "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento": il perfezionamento del meccanismo notificatorio ivi previsto non avviene con la mera spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (Corte Costituzionale, 14/01/2010 , n. 3).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito, a tal proposito, che "Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre, ed in particolare: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale a seguito del rifiuto […] di ricevere l'atto […]; b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito […]; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito […]. La Suprema Corte ha affermato che "il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi della norma suddetta, in caso di omissione di uno di tali adempimenti (nella specie l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario), restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale" (Cass. 11713/2011). […] la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 specifica che con il ricevimento della, raccomandata informativa (cfr. ultime due righe della motivazione) si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione […]). Si badi che il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva soltanto nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente dal caso di specie, in cui è stata ricevuta […]. Da questa data la [parte] ricorrente è stata posta in condizione di conoscere l'atto di citazione" (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2015, n.19772).
Pertanto, dal combinato disposto dell'art. 26, co. 4, del DPR 602/73 (c.d. "D.P.R. riscossione"), dell'art. 60, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 (c.d. "D.P.R. accertamento") e dell'art. 140 c.p.c., deriva che:
(A) nell'ipotesi in cui il destinatario dell'atto da notificare, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica effettuato presso la sua abitazione, ufficio o azienda, abbia poi ricevuto effettivamente la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona al momento della effettiva ricezione di tale raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto;
(B) nella diversa ipotesi in cui il destinatario dell'atto da notificare, già risultato relativamente irreperibile al momento del primo tentativo di notifica, non abbia poi ricevuto neppure la spedizione della (successiva) raccomandata informativa, in quanto risultato di nuovo relativamente irreperibile, la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona soltanto con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
La giurisprudenza ha pure chiarito i rapporti tra la fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c. (che riguarda l'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario) e quella di cui all'art. 60, co. 1, lett. e, del D.P.R. n. 600/1973 (che riguarda invece l'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario): nel dettaglio, secondo la Suprema Corte, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e) quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 6788/2017); la questione assume particolare rilievo in relazione alla circostanza che, per le ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata; per converso, alle ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, relative al trasferimento del contribuente in Comune diverso da quello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale, la medesima disposizione sopra ricordata richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione; questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass. n. 6911/2017, Cass. n. 4502/201); con riferimento alla previa acquisizione di notizie, e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che "nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. sent n. 20425/07 citata)" (Cassazione civile sez. trib., 27/07/2018, n.19958).
L'art. 30, co. 4, del D.L. n. 78/2010 prevede inoltre che "4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
La giurisprudenza ha chiarito, con riguardo alla notificazione di atti impositivi effettuata a mezzo posta, che "costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974)" (Cassazione civile, sez. trib., 28/5/2020, n. 10131).
E' opportuno riportare per esteso i passaggi salienti di tale pronuncia: "nel caso in esame, l'Ufficio si è avvalso della possibilità di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale […]; la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", fermo rimanendo, "ove ciò risulti impossibile", che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982; a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"; tuttavia, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n. 70/2001 oggetto: poste - condizioni generali del servizio postale - D.M. 9 aprile 2001, su g.u. n. 95 del 24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all'art. 32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49"; nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata; pertanto, come chiarito da questa Corte, "in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato"(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della cd. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, con la conseguenza che la notifica deve intendersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza del deposito presso l'Ufficio Postale, in quanto il regolamento del servizio di recapito non prevedeva la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza;". […] invero, la Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 8, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda la diversa modalità di notificazione a mezzo posta curata dall'Ufficiale Giudiziario, alla quale si applica la disciplina di cui alla L. n. 890 della 1982, compreso la norma in oggetto (vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, […]; il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato, a tutela delle ragioni del fisco di preminente interesse pubblico; come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica – C.A.N. – e l'inapplicabilità della L. n. 890 del 1982, art. 7, come modificato con la L. n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione (nel caso di specie neanche dedotta dalla ricorrente); in conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "nella notifica degli atti tributari, effettuata L. n. 890 del 1982, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza" " (Cassazione civile, sez. trib., 28/5/2020, n. 10131).
Nel caso di specie, la parte ricorrente – che ha premesso di essere venuta a conoscenza di talune posizioni debitorie a seguito della spontanea richiesta di estratto di ruolo presso l'agente di riscossione – ha impugnato autonomamente tale estratto di ruolo, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza dei crediti portati dai seguenti atti impositivi:
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- avviso di addebito n. ..,
- cartella di pagamento n. ..,
- cartella di pagamento n. ...
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti convenute AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e INPS emerge invero che:
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 13/6/2006 (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 15/5/2006 (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 13/6/2006 (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 21/11/2005 (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente in data 9/2/2006 (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata in data 23/4/2009 alla parte ricorrente, risultata relativamente irreperibile, con conseguente deposito presso la casa comunale ed invio della correlata raccomandata informativa (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata in data 12/5/2009 alla parte ricorrente, risultata relativamente irreperibile, con conseguente deposito presso la casa comunale ed invio della correlata raccomandata informativa (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. non risulta notificata correttamente alla parte ricorrente, difettando la prova del compimento di tutti gli atti previsti dall'art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata in data 18/6/2012 alla parte ricorrente, risultata relativamente irreperibile, con conseguente deposito presso la casa comunale ed invio della correlata raccomandata informativa (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- l'avviso di addebito n. .. è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente in data 31/7/2013 (all.1-2 al fascicolo di parte convenuta INPS);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata in data 22/4/2015 alla parte ricorrente, risultata assolutamente irreperibile, con conseguente deposito presso la casa comunale (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER);
- la cartella di pagamento n. .. è stata regolarmente notificata in data 13/1/2016 alla parte ricorrente, risultata relativamente irreperibile, con conseguente deposito presso la casa comunale ed invio della correlata raccomandata informativa (all. 2 al fascicolo di parte convenuta ADER).
A tale riguardo va evidenziato che:
- la parte ricorrente non ha proposto querela di falso avverso l'attestazione, effettuate dal concessionario del servizio postale circa l'invio della raccomandata a/r recante l'avviso bonario e circa la compiuta giacenza della stessa: pertanto tali attestazioni costituiscono prova piena (e legale) circa la regolarità delle notificazioni in questione;
- l'eccezione di difetto di conformità tra le copie fotostatiche prodotte dalle parti convenute e gli originali detenuti dalle stesse è meramente generica e dunque inammissibile, non avendo la parte ricorrente indicato le specifiche ragioni di tali convincimento;
- secondo la giurisprudenza, "l'identità fra il contenuto affermato dal mittente e quello giunto al destinatario si presume, a meno che il destinatario non fornisca la prova di aver ricevuto altro" (Cass. civ., sez. lav., 18/8/2003 n. 12078Cass. Civ., sez. III^, 9/9/1996 n. 8180): non avendo la parte ricorrente neppure dedotto che la raccomandata a/r notificate dalla parte convenuta avesse per contenuto qualcosa di diverso dall'avviso bonario in atti, deve ritenersi che tale raccomandata si riferisse proprio all'avviso bonario in parola.
Dall'applicazione dei principi di diritto illustrati in precedenza deriva quindi che:
a) tutti i motivi di ricorso riguardanti le cartelle di pagamento n. .., nonché l'avviso di addebito n. .. – ad eccezione del motivo di ricorso relativo alla (asserita) prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione dei predetti atti impositivi – sono inammissibili per decorso dei termini di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. (per quanto riguarda i vizi formali o procedimentali) e di cui all'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (per quanto riguarda i vizi di merito, ivi compresa la dedotta prescrizione intervenuta dopo il momento in cui è sorta l'obbligazione contributiva e prima della notificazione dei medesimi avvisi di addebito) rispetto alla data di notificazione dei singoli atti impositivi menzionati (cfr. Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506, cit.);
b) il motivo di ricorso relativo alla (asserita) prescrizione sopravvenuta dopo la notificazione dei medesimi atti impositivi è inammissibile per carenza di interesse ad agire (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2020, n. 15604, cit.);
c) il motivo di ricorso avente per oggetto l'omessa o inesistente notificazione della cartella di pagamento n. 09**** (relativa a crediti INPS sorti nell'anno 2007) è fondato, con conseguente inesistenza (o comunque estinzione per sopravvenuta prescrizione) dei crediti portati da tale cartella di pagamento.
La declaratoria di carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in relazione alle domande presentate dalla stessa e riguardanti le cartelle di pagamento portanti crediti della parte convenuta INAIL (n. ..) determinano l'assorbimento della domanda, presentata dalla parte convenuta INAIL, di condanna della parte ricorrente al pagamento delle somme correlate ai crediti in parola (euro 6.135,77).
Le spese di lite relative al rapporto tra la parte ricorrente e le parti convenute S*** SPA (titolare dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. ..) e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE vanno interamente compensate, in ragione della soccombenza parziale reciproca.
Le spese di lite relative al rapporto tra la parte ricorrente e la parte convenuta INPS vanno addebitate alla parte ricorrente, in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire: tali spese sono liquidate nella misura di euro 6.267,00.
Le spese di lite relative al rapporto tra la parte ricorrente e la parte convenute INAIL vanno addebitate alla parte ricorrente, per la medesime ragione suesposta: tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.550,00.
PQM
P.Q.M.
- dichiara la (parziale) inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire, limitatamente alle domande riguardanti le cartelle di pagamento n. ..;
- dichiara l'inesistenza e/o l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n. ..;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e le parti convenute S*** SPA e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta INPS, che liquida in euro 6.267,00, oltre accessori di legge;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta INAIL, che liquida in euro 3.550,00, oltre accessori di legge.
Velletri, 14 settembre 2021
Il giudice
dott. Claudio Silvestrini