Apertura Porte e spostamento Pareti senza alcun titolo
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 11/07/2022, n.681
Gli interventi di manutenzione straordinaria, come quelli comportanti modifiche interne dell'edificio, non abbisognano di alcun titolo.
Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, possono essere realizzate senza alcun titolo, non essendo lo stesso necessario neppure per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, né per le modifiche della destinazione d'uso dei locali.
In tal senso, è illegittimo l'ordine di demolizione di opere edilizie consistenti nella sola diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile, nel caso in cui il Comune, a fronte dell'asserzione dell'interessato, concernente la minima entità delle difformità edilizie riscontrate, non abbia tuttavia fornito alcun principio di prova in ordine all'impatto edilizio eventualmente creato nell'assetto del territorio o all'eventuale mutamento della destinazione d'uso del manufatto originario che tale diversa distribuzione degli spazi interni ha comportato.