Iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale

E’ legittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale (art. 77 D.p.r. n. 602/1973), non avendo il contribuente dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. 

I giudici lombardi, a sostegno della loro tesi, richiamano la sentenza n. 25010/21, con la quale la Corte di Cassazione afferma che l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni; grava, poi, in capo al debitore opponente l’onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

SENTENZA DEL 20/09/2022 N. 3565/25 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello regolare e tempestivo, la Agenzia della Riscossione di Mantova, ha impugnato la sentenza della CTP di Mantova n.07/02/2020, depositata il 10.02.2020, con la quale la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente, compensando le spese di lite.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Sig. Cxxxx Cxxxx impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n 0 xxxx6, con riferimento ai crediti sottostanti di natura tributaria.

Il contribuente, oggi appellato, eccepiva in particolare l'illegittimità dell'ipoteca in quanto avente ad oggetto un immobile compreso in un fondo patrimoniale, nonché la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica della comunicazione preventiva ex art. 77-bis del D.P.R. 602/73.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Mantova, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva pertanto l'integrale rigetto.

Con la sentenza n. 07/02/2020, pronunciata il 10.1.2020 e depositata in segreteria il 10.2.2020, come detto, la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, sez. II, accoglieva il ricorso ed annullava l'iscrizione ipotecaria opposta, compensando le spese di lite.

Con l'atto di appello l'Agenzia della Riscossione eccepisce: "Manifesta infondatezza ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui sancisce l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria opposta in quanto effettuata su un immobile conferito in un fondo patrimoniale", chiedendo l'annullamento della sentenza appellata.

Controdeduce parte privata reiterando le proprie difese di cui in prime cure.

Alla udienza del 10 marzo 2022 dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte (Sentenza n.25010/21) ricorda che, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973) è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., secondo cui: "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Sicché, argomenta la Corte, l'iscrizione è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni. Grava tuttavia in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, "ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza".

Viene infatti ulteriormente chiarito che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo "va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia". Ragion per cui, esemplifica la Corte, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, "fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (Cass. n. 3738/2015).

Ferme le considerazioni che precedono, pur volendo ritenere applicabile all'ipoteca de qua il divieto di cui all'art. 170 c.c., va in ogni caso rilevato che nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicabilità dell'art. 170 c.c., ovvero l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio e compensa le spese di lite.

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