Attendibilità perizia Cass. pen. Sentenza 1801/2022
Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 16/11/2021) 17/01/2022, n. 1801
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - Dott. ROMANO Michele - Consigliere - Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: R.A., nato a (OMISSIS); C.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito nella L. 16 settembre 2021, n. 126. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso nell'interesse di R. e per l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di C.; per entrambi i ricorrenti, l'Avv. D'ANIELLO Carmine, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. |
Svolgimento del processo
1. Con sentenza deliberata il 05/07/2011, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, per quanto è qui di interesse, così si pronunciava:
1.1 dichiarava R.A. responsabile dei reati ascrittigli ai capi A) (in concorso con persone non identificate, omicidio di S.C. e tentato omicidio di A.F., aggravati dalla premeditazione e con metodo mafioso: il (OMISSIS)), B) (detenzione e porto di arma clandestina, aggravato dal metodo mafioso: il (OMISSIS)), C) (ricettazione di un'auto provento di furto, con l'aggravante teleologica: il (OMISSIS)), F) (in concorso con alcuni coimputati, omicidio di T.F., con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e dell'agevolazione mafiosa del clan D.G.: il (OMISSIS)), F1) (detenzione e porto di arma clandestina, aggravato dal metodo mafioso: il (OMISSIS)) e F2) (ricettazione di un'auto provento di furto, con l'aggravante teleologica e quella dell'agevolazione mafiosa: il (OMISSIS)) e, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo;
1.2. dichiarava C.A. responsabile dei reati ascrittigli ai capi D) (in concorso con alcuni coimputati, omicidio di G.N., con le aggravanti della premeditazione, del numero dei concorrenti, dei motivi abietti e dell'agevolazione mafiosa del clan D.G.: tra il 29 e il 30/03/1996) e D1) (detenzione e porto di arma clandestina: tra il 29 e il 30/03/1996) e, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena dell'ergastolo.
2. Pronunciandosi sugli appelli degli imputati, la Corte di assise di appello di Napoli, sempre per quanto è qui di interesse, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
2.1. assolveva R. dai reati di cui ai capi A) e B) - limitatamente al porto di pistola -, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai capi B) - limitatamente alla detenzione dell'arma - e C) perchè estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza appellata, con la condanna dell'imputato alla pena principale dell'ergastolo;
2.2. applicava a C. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminava la pena in anni 21 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.
3. Investita dal ricorso per cassazione degli imputati, la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 8398 del 21/04/2016, dep. 2017, sempre per quanto è qui di interesse, annullava con rinvio la sentenza allora impugnata nei confronti di R. e, limitatamente all'aggravante della premeditazione, nei confronti di C..
Con riferimento alla posizione di R., la sentenza di annullamento ha rilevato quanto segue: "L'omicidio di T.F., per il quale (e per i connessi delitti di detenzione e porto illegale delle armi utilizzate per sparare alla vittima, nonchè di ricettazione dell'autovettura usata dai killer nell'agguato) l'imputato è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito, è stato commesso il (OMISSIS) nell'area di servizio di un distributore di carburanti di (OMISSIS); la vittima era stata attinta da numerosi colpi di arma da fuoco; nei pressi del cadavere erano stati repertati otto bossoli calibro 9x21, corrispondente a quello della pistola rinvenuta dagli inquirenti, unitamente a un revolver cal. 38, a bordo della vettura Fiat Uno incendiata e abbandonata nella zona, compendio di furto commesso due giorni prima a (OMISSIS); nei pressi del cadavere era stata altresì riscontrata la presenza di frammenti di vetro non appartenenti ad alcuna delle autovetture parcheggiate nell'area del distributore.
2. L'accusa a carico del R. si fonda sulla chiamata in correità operata dal collaboratore di giustizia D.G.P., reo confesso dell'omicidio, nella cui esecuzione materiale il D.G. aveva coinvolto il R., che lo aveva contattato dopo gli omicidi dei fratelli G. temendo di essere ucciso a sua volta, al fine - riferito dal collaboratore - di saggiarne l'affidabilità in funzione dell'aggregazione al proprio gruppo camorristico; secondo il racconto del collaboratore, sintetizzato dalla sentenza impugnata, il D.G. e il R., armati rispettivamente di una pistola P38 special e di una pistola cal. 9x21 (o 7,65 parabellum), avevano atteso che gli specchiettisti D.G.R. e L. detto "(OMISSIS)" segnalassero la presenza del T. presso il bar del distributore, dove era solito recarsi; il R. aveva procurato la vettura (Fiat Uno) rubata, a bordo della quale, una volta ricevuta la segnalazione telefonica dal predetto "(OMISSIS)", i due killer avevano raggiunto il luogo dell'agguato, entrando nell'area del distributore e affiancando la vittima; il R., che si trovava alla guida, aveva esploso dalla vettura 3 o 4 colpi in direzione del T., che si trovava sulla sua sinistra, scendendo quindi dal veicolo e sparando altri 2 o 3 colpi verso la vittima caduta a terra; il D.G. aveva sparato a sua volta in direzione di un'altra persona, che si trovava alle spalle del R. e stava per estrarre una pistola, infrangendo col proiettile il finestrino della vettura; subito dopo l'omicidio il R. aveva provveduto all'eliminazione delle pistole e della Fiat Uno; successivamente un agente di polizia penitenziaria, presente sul luogo, aveva fatto intendere al D.G. di averlo riconosciuto, ma che non lo avrebbe denunciato. La propalazione di D.G.P. è stata confermata dal fratello R., che ha ammesso di aver partecipato all'omicidio col ruolo attribuitogli dal congiunto e ha a sua volta chiamato in correità il R., riscontrando il racconto del fratello sulle ragioni del coinvolgimento nel delitto del ricorrente, messosi a disposizione del clan D.G., e sulle relative modalità esecutive; secondo il narrato di D.G.R., riassunto dalla Corte distrettuale, lo specchiettista che, incaricato insieme a lui di avvistare la vittima, aveva telefonato al R. per segnalare la presenza del T., era Ro.Lu. (persona, a detta del collaboratore, molto legata all'imputato); il D.G. ha confermato di aver visto il R. sparare al T., dopo essere sceso dal lato guida della Fiat Uno, nonchè la condotta successiva dell'imputato, consistita nel bruciare la vettura e le armi utilizzate, e altresì la circostanza relativa alla presenza dell'agente di polizia penitenziaria che aveva assistito all'omicidio ma aveva rassicurato lui e il fratello che sarebbe stato zitto.
3. La sentenza impugnata ha dato atto che le concordi dichiarazioni dei fratelli D.G. avevano trovato riscontro nelle risultanze della prova generica, con riguardo al tipo di autovettura utilizzata dai killer, alla sua provenienza furtiva e al successivo incendio della stessa, alla distanza ravvicinata tra lo sparatore e la vittima e alla posizione in cui si trovava il T. allorchè era stato colpito, al rinvenimento sul lato sinistro del cadavere di frammenti di vetro di una vettura diversa da quelle parcheggiate in loco, all'utilizzo di pistole di tipo e calibro corrispondente a quelle indicate dai collaboranti, alla presenza sul luogo del delitto di un agente di polizia penitenziaria.
La sentenza d'appello ha valorizzato come ulteriori elementi di riscontro le dichiarazioni del coimputato F.F. sull'adesione del R. al gruppo capeggiato da D.G.P., che aveva deciso di coinvolgere l'imputato nell'omicidio del T., e sull'arrivo del D.G. e del R. nell'abitazione in cui avevano atteso la telefonata a seguito della quale erano immediatamente partiti; la partecipazione di D.G.P. all'omicidio era stata confermata da M.G., che, avendo chiesto ad E.G. una pistola cal. 9x21, aveva appreso da questi che l'aveva consegnata al D.G. per uccidere il T., nonchè dai collaboranti P.G. e Fr.Do..
4. Premesso che non sussiste la violazione di legge dedotta nel motivo di ricorso, sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova rappresentativa costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono stati correttamente delineati dalla sentenza impugnata alle pagine 1628 nei termini già indicati con riferimento alle posizioni degli imputati Mo., D.S. e D.F. e che devono intendersi richiamati, la doglianza del R. è invece fondata con riguardo al denunciato vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della partecipazione dell'imputato all'azione omicidiaria, contestata dal ricorrente con argomentazioni basate su altre risultanze processuali che non sono state adeguatamente prese in esame e sottoposte a vaglio critico dalla Corte distrettuale.
In base al racconto dei fratelli D.G., riportato dalla sentenza nei suoi contenuti essenziali, a sparare alla vittima era stato soltanto il R., con la pistola i cui bossoli (cal. 9x21) erano stati repertati accanto al cadavere, mentre D.G.P. si sarebbe limitato a esplodere, in una fase immediatamente successiva, uno o più colpi in direzione di altro soggetto presente in loco, che stava estraendo una pistola verosimilmente per intervenire in soccorso del T., infrangendo nella circostanza il finestrino della Fiat Uno (a bordo della quale il collaboratore si trovava) posizionato sulla traiettoria dello sparo, secondo una circostanza che è stata ritenuta riscontrata dal rinvenimento, accanto al cadavere del T., di frammenti di vetro del finestrino di un'autovettura non appartenenti ad alcuna di quelle parcheggiate nell'area del distributore in cui era avvenuta la sparatoria (e perciò riconducibili, verosimilmente, alla vettura dei killer, a bordo della quale gli stessi erano fuggiti).
Secondo il narrato di D.G.P., in particolare, il R. aveva sparato i primi 3 o 4 colpi in direzione del T. dall'interno della Fiat Uno di cui si trovava alla guida, dopo aver affiancato la vittima, che era a piedi, dal lato del conducente; quindi l'imputato era sceso dalla vettura, esplodendo altri colpi verso il T. caduto a terra; la dinamica così descritta postula tuttavia che il finestrino della vettura fosse stato abbassato (come è ragionevole ritenere, per evitare che l'imputato potesse essere attinto, altrimenti, dalle schegge di vetro prodotte dai fori dei proiettili da lui esplosi), ovvero che - in alternativa - fosse stato infranto dal R., che aveva sparato per primo, così da rendere comunque incongruente l'affermazione del D.G. per cui la frantumazione del vetro era invece dovuta ai colpi che egli aveva successivamente esploso in direzione del soggetto (non identificato) che stava per intervenire con un'arma da fuoco in difesa della vittima.
La spiegazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, per cui il finestrino poteva essere abbassato solo parzialmente (pagina 119), appare fondata su un dato congetturale, e non si confronta adeguatamente con altre risultanze istruttorie, richiamate dal ricorrente, che indicano invece in D.G.P. l'autore materiale dell'omicidio del T., senza menzionare il R., costituite, in particolare, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia P.G., Fr.Do. - de relato dal teste oculare D.L., agente di polizia penitenziaria la cui presenza sulla scena del delitto è stata riferita anche dai fratelli D.G., il quale aveva riferito al Fr. di aver visto il D.G. scendere dalla vettura e sparare al T. - e M.G., che (secondo quanto riportato dalla Corte distrettuale) ha riferito di aver appreso da E.G. dell'avvenuta consegna della pistola calibro 9x21 a D.G.P. per commettere l'omicidio, con affermazione che non coincide col narrato di quest'ultimo per cui le armi del delitto sarebbero state procurate personalmente dal R..
Anche le risultanze di prova generica - che peraltro appaiono prive dell'efficacia individualizzante di cui devono essere muniti gli elementi di riscontro esterno della propalazione accusatoria, con riguardo non solo allo specifico episodio delittuoso, ma anche alla partecipazione ad esso del soggetto chiamato in correità, dovendo perciò investire la partecipazione del R. all'omicidio (ex plurimis, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607) - non risultano congruamente valutate, sotto il profilo del mancato rinvenimento sulla scena del delitto di bossoli di calibro (diverso da quello 9x21) riferibile alla seconda pistola (cal. 38) presente sulla Fiat Uno incendiata, tali da confermare il racconto dei fratelli D.G. sull'impiego effettivo, nella sparatoria, di due armi da fuoco (e non della sola 9x21 impugnata dall'esecutore materiale dell'omicidio).
La motivazione della sentenza impugnata sull'attendibilità della ricostruzione della dinamica omicidiaria, coinvolgente il R., operata dai fratelli D.G., e sull'idoneità delle rispettive propalazioni a riscontrarsi reciprocamente, doveva essere tanto più puntuale, stringente ed esaustiva, in quanto la stessa sentenza ha ritenuto invece priva dei requisiti di coerenza e precisione, necessari a supportare un'affermazione di colpevolezza, la chiamata in reità operata da D.G.R. a carico dell'imputato con riguardo alla confessione stragiudiziale ricevuta dal R. di essere l'autore dell'omicidio di S.C., tanto da assolvere l'imputato dalla relativa accusa (ascritta al capo A della rubrica), riformando sul punto la condanna inflitta in primo grado. Anche l'originario coimputato Ro.Lu., indicato dai D.G. quale compartecipe dell'omicidio T., col ruolo di specchiettista incaricato di segnalare ai killer la presenza della vittima, e in particolare da D.G.R. come persona molto legata al R. (ciò che costituiva la verosimile spiegazione del suo coinvolgimento nel delitto), è stato assolto dall'accusa già all'esito del giudizio di primo grado, sulla scorta della ritenuta inaffidabilità del riconoscimento fotografico del Ro. operato dal collaborante.
Un ulteriore elemento critico afferente la motivazione della sentenza impugnata, evidenziato dal ricorrente, è infine rappresentato dalla valorizzazione, a carico del R., a titolo di riscontro della chiamata in correità proveniente dai fratelli D.G., delle dichiarazioni di F.F., anch'egli originariamente imputato dell'omicidio del T., di cui il F. si era accusato e dal quale è stato assolto in prime cure sulla scorta della ritenuta falsità della confessione, così da radicare un giudizio di inaffidabilità soggettiva del propalante tale da esigere una valutazione particolarmente rafforzata della scindibilità delle sue dichiarazioni, che non è stata compiuta - se non in termini assertivi - dalla Corte distrettuale.
5. Per tali ragioni, la condanna di R.A. per i delitti ascritti ai capi F, FI e F2 deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per un nuovo giudizio, che non ricada nei medesimi vizi motivazionali e si confronti adeguatamente con le doglianze difensive sui punti sopra indicati; restano di conseguenza assorbite le censure, dedotte nei primi due motivi di ricorso, avverso l'ordinanza 18.10.2013 di diniego delle istanze istruttorie formulate dalla difesa del R., al fine di non pregiudicare l'ambito dell'accertamento demandato al giudice di rinvio".
A proposito della posizione di C., l'annullamento in ordine all'aggravante della premeditazione è così argomentato dalla sentenza di annullamento: "E' invece fondata, nei termini e agli effetti che seguono, la censura riguardante la circostanza aggravante della premeditazione. La sentenza impugnata, pur avendo escluso la prova della ricorrenza diretta nei confronti dell'imputato degli elementi costitutivi della premeditazione - che sono rappresentati (Sez. 5 n. 42576 del 3/06/2015, Rv. 265149) dall'esistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento cronologico), e di una ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento ideologico) - ha fatto applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte, per cui l'aggravante di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 3 si estende al concorrente che non abbia direttamente premeditato il delitto, alla condizione che egli abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, effettiva conoscenza della premeditazione altrui, e abbia fatto propria la particolare intensità del dolo (qualificato) dei compartecipi (ex plurimis, Sez. 5 n. 29202 dell'11/03/2014, Rv. 262383).
La ricorrenza dei presupposti per l'operatività di tale principio, con riguardo all'elemento psicologico che ha connotato il concorso del C. nell'omicidio del G., risulta peraltro affermata in termini solo assertivi, come emerge immediatamente dalla lettura della pagina 62 della sentenza impugnata, che non si confrontano col dato - tratto dalle riportate propalazioni dei collaboratori di giustizia, e in particolare di D.G.P. - della sostanziale estraneità dell'imputato alla criminalità organizzata e al contesto di contrapposizione tra clan camorristici locali in cui era maturato l'omicidio, che ha condotto (tra l'altro) la Corte distrettuale a escludere la prova che il ricorrente fosse stato portato a conoscenza del progetto di uccidere il G. prima del giorno del delitto, così che l'indicazione delle ragioni per le quali doveva ritenersi che il C. (che non aveva partecipato all'elaborazione del progetto omicidiario) fosse al corrente della natura premeditata del delitto in capo ai correi e ne avesse condiviso e fatta propria la determinazione ferma e risoluta di eseguire l'omicidio, anzichè essersi limitato a prestare, in virtù di malintesi legami parentali, un contributo agevolativo, rafforzativo della determinazione criminosa altrui (in termini comunque idonei, come si è detto, a integrare il concorso punibile nel reato base ex art. 110 c.p.), esigeva una motivazione puntuale e adeguata, che non è dato invece riscontrare. Il rilevato vizio di carenza di motivazione impone l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli".
4. Chiamata al giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza deliberata in data 08/01/2020, ha confermato la condanna all'ergastolo di R.A. per i capi F), F1) e F2), mentre ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione nei confronti di C., confermando l'irrogazione della pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione.
4.1. Per quanto riguarda la posizione di R., il giudice del rinvio, definito il perimetro della cognizione devoluta dalla sentenza di annullamento, ha esaminato le questioni poste dal rapporto tra le dichiarazioni dei due principali accusatori - i fratelli D.G.P. e R. (in particolare, del primo) - e i dati probatori afferenti alla prova generica, ricostruendo l'origine dei frammenti di vetro rinvenuti accanto ai bossoli e la questione del mancato rinvenimento dei bossoli dell'arma utilizzata da D.G.P. (un revolver che non espelle i bossoli esplosi). La Corte di assise di appello di Napoli ha poi esaminato le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia D.G. alla luce di altri contributi dichiarativi (offerti da P.G., Fr.Do. e M.G., nonchè dall'ex agente della polizia penitenziaria D.L.A. e dal teste T.A.), soffermandosi su altri punti rispetto ai quali la sentenza di annullamento aveva rilevato profili di criticità, quali quelli afferenti al contributo dichiarativo di F.F., al coinvolgimento del coimputato Ro.Lu. e all'assoluzione dello stesso R. dall'omicidio di S.C.. Esaminata, anche alla luce della perizia disposta in sede di giudizio di rinvio, la questione relativa alle armi usate per l'omicidio ed escluso l'uso di un fucile, il giudice del rinvio giunge alla conclusione della piena armonizzazione dell'impianto accusatorio, basato sulle chiamate di correo di D.G.P. e R., con altri apporti dichiarativi e con ulteriori dati probatori.
4.2. Per quanto riguarda la posizione di C., la Corte di assise di appello esclude la circostanza aggravante, confermando, però, il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le residue aggravanti e, con esso, la determinazione della pena irrogata.
5. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 08/01/2020 ha proposto ricorso per cassazione R.A., attraverso il difensore Avv. D'Aniello Carmine (d'ora in poi, per comodità di esposizione: primo ricorso), denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, non avendo il giudice del rinvio motivato adeguatamente in ordine alla prova della partecipazione di R. all'omicidio di T.F. in relazione al ruolo attribuitogli dai collaboratori D.G.P. e R., in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca dei collaboratori stessi anche in relazione alla dinamica del fatto e alla luce dei risultati scientifici e delle diverse relazioni balistiche e in ordine alla valutazione dei dati probatori acquisiti agli atti (la distinzione in sotto-paragrafi - assente nell'atto di ricorso è funzionale a una più chiara esposizione delle doglianze).
Alla stregua della sentenza di annullamento, il giudice del rinvio non doveva valutare la credibilità dei collaboratori D.G.P. e R., ma, alla luce degli altri elementi di prova, doveva rivalutare la consistenza intrinseca di tali dichiarazioni.
5.1. Quanto alla dinamica dell'omicidio e alla rottura del finestrino a seguito dell'esplosione dei colpi da parte di D.G.P., la sentenza impugnata è giunta alla conclusione che si trattava del finestrino posto nella parte terminale del finestrino laterale posteriore di sinistra, laddove lo stesso collaboratore ha sempre riferito di aver sparato verso la "portiera anteriore lato guida", infrangendo il triangoli flesso ivi esistente, sicchè la ricostruzione del giudice del rinvio non valuta l'intrinseca consistenza della chiamata stessa, facendo riferimento a una clausola di stile, ossia all'imprecisione legata al tempo decorso dai fatti, non tiene conto di quanto dichiarato dal collaboratore nè della circostanza che il vetro infranto era proprio accanto al cadavere di T. (come risulta dalle foto allegate al ricorso). La sentenza impugnata si basa su una ricostruzione "propria" del giudice del rinvio, che sostituisce la stessa ricostruzione del collaboratore sulla base di considerazioni congetturali.
5.2. In ordine al mancato rinvenimento sul luogo del delitto dei bossoli della Smith & Wesson cal. 38, la Corte di assise di appello omette di valutare che il revolver cal. 38 rinvenuto nell'auto data alle fiamme conteneva nel tamburo 4 bossoli e 2 incamiciature, il che significa che i colpi esplosi da quell'arma erano stati almeno 4, laddove D.G.P. ha riferito di aver sparato 1 o 2 colpi con quell'arma; inoltre non è stato valutato che, se i bossoli sono ritenuti dal revolver cal. 38, altrettanto vero è che i proiettili sono stati espulsi, ma nessun proiettile di tale calibro venne rinvenuto nel luogo del delitto.
5.3. A proposito della traiettoria dei colpi esplosi contro T., la sentenza impugnata giunge a contraddire quanto riferito da D.G.P. sulla condotta di R., affermando che solo due colpi furono sparati dall'auto, mentre i restanti cinque furono esplosi fuori dalla stessa, sicchè il vuoto probatorio è stato integrato dal giudice del rinvio attraverso proprie congetture. Il dato probatorio valorizzato dai giudici di merito, ossia le dichiarazioni del solo collaboratore D.G.P. appare carente, illogico e contraddittorio perchè valutato senza tener conto dei dati probatori - perizia medico-legale e testimonianza del dottor D.M. - che contraddicono le dichiarazioni stesse.
5.4. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore Fr.Do. e del teste D.L.A. (dal quale il primo ha appreso quanto riferito), presente sulla scena del delitto (come confermato anche da D.G.R.), in modo contraddittorio la sentenza impugnata afferma che Fr. è attendibile, per poi escludere che quanto riferito de relato incida sul racconto dei collaboratori, perchè la fonte principale D.L. è inaffidabile e può aver mentito o dilatato la responsabilità di D.G. per ottenere i favori del clan, laddove, secondo gli stessi fratelli D.G., D.L. mentì ai Carabinieri SU quanto visto per paura, sicchè l'affermazione secondo cui il fine di D.L. era ottenere favori dal clan è una deduzione propria della Corte di assise di appello, non avendo mai D.G. riferito di favori chiesti da D.L.. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare logicamente - una volta ritenuta certa la presenza di D.L. al momento del fatto e acquisita la prova dei motivi per i quali negò prima alla polizia giudiziaria, poi in udienza - perchè quanto riferito nell'immediatezza a Fr. e agli stessi fratelli D.G. e, da questi a M., sia da ritenere logicamente inaffidabile, non risultando adeguato e logico il riferimento ai problemi giudiziari dello stesso D.L.. D.G.P. non ha mai smentito quanto riferitogli da D.L. in ordine alla propria condotta nell'azione omicidiaria, ma la sentenza impugnata ha omesso di valutare questo dato probatorio, tanto più che il racconto dei due collaboratori è in contrasto circa la condotta attribuita a R., che secondo D.G.R. scese subito dall'auto per sparare in piedi da vicino a T.. Illogicamente la sentenza impugnata, per un verso, "recupera" le dichiarazioni di D.L., ritenuto inaffidabile, circa il coinvolgimento di D.G.P. nell'omicidio, mentre, per altro verso, afferma che lo stesso D.L. non ha negato la presenza di altri.
5.5. Avuto riguardo alle dichiarazioni di M.G., illogicamente la sentenza impugnata ritiene marginale il contrasto tra quanto raccontato da D.G.P., secondo cui le armi furono procurate da R., e lo stesso M., dettosi "assolutamente certo" che la 9x21 fu consegnata da E., valorizzando erroneamente l'errore sul nome di quest'ultimo, laddove l'affermazione secondo cui E. possa aver negato l'arma a M. per altri motivi è frutto di una deduzione della Corte di assise di appello priva di riscontri. L'affermazione di D.G.P., secondo cui avrebbe "compensato" R. delle armi perse nell'omicidio con la consegna di una pistola, non era mai stata fatta in precedenza e, dunque, doveva essere valutata secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p..
5.6. Carente e illogica è la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui analizza la testimonianza di T.A. e attribuisce ad essa valenza di conferma del racconto di D.G., che in realtà contraddice lì dove riferisce dell'intervento di un terzo soggetto in aiuto della vittima, intervento che costrinse il collaboratore a sparare due colpi, in risposta a un colpo di pistola esplosa all'indirizzo degli imputati, sicchè la testimonianza dello stesso T. è stata esaminata solo in parte.
5.7. Con riguardo alle dichiarazioni di F.F., la sentenza impugnata recupera la loro attitudine a confermare le accuse dei fratelli D.G. all'indirizzo del ricorrente muovendo dal rilievo della condanna irrevocabile dello stesso F. per l'omicidio G., nonostante il giudizio di inattendibilità generale attribuito al dichiarante, che aveva investito anche l'autenticità del ravvedimento. La ritenuta credibilità in ordine all'omicidio G. non poteva essere traslata in relazione ai fatti in esame, tanto più che la sentenza di primo grado aveva rilevato la macroscopica falsità delle dichiarazioni di F. in ordine all'omicidio di T.F., dichiarazioni travisate lì dove il giudice del rinvio afferma che il dichiarante non ha riferito di aver messo a disposizione l'abitazione delle due ragazze polacche usata come base di appoggio, ma solo di essersi trovato casualmente presente in detta abitazione nel momento in cui sopraggiunsero R. e D.G.P., laddove nessuno dei fratelli D.G. ha ricordato la presenza di F. all'interno dell'appartamento il giorno dell'omicidio. Il "recupero" della dichiarazione di F. da parte della sentenza impugnata si fonda sulla "nuova dichiarazione" di D.G.P., che, all'udienza del 19/04/2019, ha riferito che lo stesso F. accompagnò lui e il fratello R. il giorno dell'omicidio. In passato, però, entrambi i fratelli non avevano mai parlato del coinvolgimento e della presenza di F., il che conferma il rilievo della sentenza di primo grado secondo cui questi si era falsamente coinvolto nel delitto.
5.8. A fronte dell'assoluzione del coimputato Ro., che rende inattendibile il coinvolgimento di R. da parte dei fratelli D.G., la sentenza impugnata illogicamente sostiene che l'assoluzione stessa è dovuta unicamente alla confusione del collaboratore D.G.R. nell'individuazione fotografica, posto che il successivo riconoscimento è inficiato da quello erroneo fatto in precedenza nei confronti di un cugino omonimo di Ro.An. poi imputato, tanto più che il giudice del rinvio travisa e omette di valutare l'intero primo atto di individuazione. Il giudice di primo grado motivò l'assoluzione per la palese inattendibilità dell'individuazione fotografica, mentre il mancato riconoscimento dimostra che nessun Ro.Lu. fu coinvolto nell'omicidio e che il suo coinvolgimento fu strumentale al rafforzamento dell'accusa contro R.A., tanto più che la frequentazione assidua tra Ro. e R. è smentita dall'esistenza di un solo controllo dei due insieme, successivo al delitto.
5.9. Quanto all'assoluzione di R.A. dall'omicidio S., la sentenza impugnata afferma che detta assoluzione fu determinata dalla carenza di convergenza e di specificità delle dichiarazioni accusatorie, di cui una de relato la cui fonte era lo stesso R.A.. Se tale "lettura" dell'assoluzione del ricorrente non può condizionare la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, è però necessaria una valutazione rigorosa della consistenza delle accuse, tanto più che D.G.P. prima riferì che sua unica fonte era il fratello R., per poi indicare anche R.. L'assoluzione dall'omicidio S. dimostra la volontà dei fratelli D.G. di coinvolgere R. nelle proprie azioni delittuose, nè l'imputato deve fornire spiegazioni sull'interesse dell'accusatore a coinvolgerlo, tanto più che la sentenza di primo grado riconosceva che i fratelli D.G. avevano avuto rapporti e scambio di informazioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere in epoca anteriore alla manifestazione della volontà di collaborare, con valutazione sulle conseguenze di tale scelta e con la decisione di escludere dalle accuse alcune persone.
5.10. La motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria nella parte in cui esclude il possibile utilizzo di un fucile nel delitto T., in quanto il consulente del P.M. D.M. e quello della difesa L. hanno ritenuto possibile che alcune ferite siano state causate da colpi di fucile, laddove il dato non è stato contradetto dal perito nominato dal giudice del rinvio B., secondo il quale le dimensioni del foro di ingresso, inferiori al proiettile 9x21, sono dovute "probabilmente" all'elasticità della pelle, sicchè la conclusione della sentenza impugnata è fondata su una considerazione che può essere scientificamente sostenuta, ma che è contraddetta da un esperto ( D.M.) e da un esame radiografico che dimostrò come si trattasse di pallini o pallettoni, con conseguente illogicità della motivazione e omessa valutazione di un dato probatorio.
5.11. La sentenza impugnata ha recepito in modo acritico la versione fornita dai fratelli D.G. in ordine al fatto che R., già appartenente al contrapposto gruppo Pi. - D.T. - Q., dopo l'omicidio dei sodali G., da parte di D.G.P., si sarebbe avvicinato a quest'ultimo per timore di essere ucciso e l'omicidio di T. sarebbe servito a mettere alla prova l'imputato. Il giudice del rinvio non considera la testimonianza di D.C.G., cognato di R., vittima di un'estorsione che dimostrava l'impossibilità che R. facesse parte del gruppo Pi. - D.T. - Q..
Quanto alla sovrapponibilità del racconto dei due collaboratori, la sentenza impugnata non considera le divergenze nella descrizione dell'azione di R. e nella reazione di D.G.P., del tutto non avvertita dal fratello R., così come il mancato reperimento di proiettili calibro 38 sul luogo del delitto.
5.12. La Corte di assise di appello ha omesso di valutare la relazione autoptica del dottor D.M., la cui analisi della direzione dei colpi che hanno attinto la vittima è incompatibile con la dinamica descritta dai due collaboratori, mentre il perito B.d.u.t.p.l.q.q.c.s.t.p.p.a.Tessitore e.a.s.s.h.e.a.i.c.c.l.c.a.g.
5.I.g.d.r.h.a.o.d.v.l.d.C.n.p.r.a.t.a.p.d.a.b.e.a.d.d.s.r.p.i.c.e.a.i.c.l.d.d.d.d.c. 5.L.D.C.h.p.m.n.c.i.q.d.i.d.l.e.v.d.m.i.o.a.v.d.d.d.c.d.g.Pagano Guido,. F.D. e M.G., che attribuiscono de relato il ruolo di "esecutore materiale" dell'omicidio di T.F. a D.G.P., il primo e il terzo aventi quale fonte di conoscenza lo stesso D.G.P., il secondo avendo quale fonte diretta D.L.A.. M. ha riferito che l'arma utilizzata per l'omicidio T. era stata consegnata a D.G.P. dal suocero E.G., come riferitogli dallo stesso E., laddove il collaboratore D.D.S. ha raccontato che R. non faceva parte del clan D.G..
6. In favore di R.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Napoli anche il difensore Avv. Baldascino Alfonso (d'ora in poi: secondo ricorso), articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
6.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 627 e 192 c.p.p., nonchè vizi di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della chiamata di correo in relazione alle ragioni del coinvolgimento di R.A.. Erroneamente la sentenza impugnata ha escluso dall'ambito di valutazione attribuito al giudice del rinvio il contesto in cui è maturato l'omicidio, con riguardo alle ragioni del transito di R. al clan D.G., illogicamente spiegato con il timore di essere ucciso, posto che il passaggio al nuovo sodalizio avrebbe a sua volta comportato la vendetta del gruppo di originaria provenienza, mentre essenziale è la verifica se, all'epoca, l'imputato apparteneva al gruppo Pi. - D.T. - Q. e se effettivamente era transitato per paura nel gruppo contrapposto. La sentenza impugnata non offre alcuna spiegazione sull'impossibilità, per R., di far parte del gruppo Pi. - D.T. Q., i cui esponenti furono arrestati in seguito a una denuncia per una richiesta estorsiva dal cognato D.C.G. , laddove l'aggregazione di R. al gruppo D.G. è data per scontata dai giudici di merito, ma è stata contestata specificamente nell'atto di appello.
6.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 627 e 192 c.p.p., nonchè vizi di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della chiamata di correo in relazione alla ricostruzione riferita da D.G.P.. Insuperabile è il contrasto tra la ricostruzione riferita da D.G.P. e i dati oggettivi acquisiti, in quanto il collaboratore ha riferito di aver sparato dall'interno della macchina contro una persona che stava estraendo un'arma alle spalle di R. in direzione del deflettore del lato guida, il che è in contrasto con il dato, dimostrato dalla difesa, dell'inesistenza del deflettore nel modello di auto utilizzato. Inoltre, dalle foto della scena dell'omicidio risulta che vi era un solo gruppo di frammenti di vetro, ossia quelli della Fiat Uno, estranea ai fatti, laddove la versione del collaboratore presupporrebbe l'esistenza di due gruppi di vetri di finestrini infranti, tanto più che l'univoca direzione dei colpi esclude che il mucchietto dei vetri posto dopo il cadavere possa appartenere all'auto degli assalitori. La sentenza prende atto che la versione del dichiarante contrasta con i dati acquisiti e ricorre al riferimento a un vetro fisso, chiamato "terza luce", collocato in fondo all'auto e giustificando l'incertezza di D.G. con il tempo trascorso e la labilità del ricordo, mentre il collaboratore non ha mai accennato a un ricordo labile e alla distanza temporale dai fatti, mentre ha sempre confermato che il vetro infranto dai colpi da lui stesso sparati era quello del deflettore triangolare, ossia del vetro anteriore lato guida e mai a un vetro trapezoidale, sicchè le considerazioni della sentenza si basano solo su congetture, che devono cedere il passo rispetto ai fatti accertati e documentati. Inoltre, D.G. sostiene di aver ricevuto una 38 lunga special e non un'arma corta come scrive la sentenza, sicchè non è la stessa arma ritrovata nell'auto bruciata e, comunque, il ritrovamento al suo interno di due armi non ha alcun valore individualizzante. La difesa aveva denunciato il mancato ritrovamento di alcun proiettile e di alcun bossolo calibro 38, nonchè il mancato ferimento del presunto aggressore di R., nonostante la brevissima distanza dalla quale sparò D.G., ulteriore prova del mendacio del collaboratore, mentre non hanno valenza individualizzante le valutazioni sulle traiettorie dei colpi.
6.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 627 e 192 c.p.p., nonchè vizi di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della chiamata di correo in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori P.G., Fr.Do. e M.G., che hanno indicato D.G.P. come esecutore dell'omicidio. La sentenza impugnata osserva, quanto alle dichiarazioni del primo, che P. fa un generico riferimento alla responsabilità di D.G. per l'omicidio T., senza escludere possibili complici, ma si tratta di una mera congettura, così come il rilievo secondo cui gli omicidi di camorra non sono commessi da soli, posto che il tema da provare non è se era presente una seconda persona, ma se questa era R.. Quanto alle dichiarazioni de relato di Fr., illogicamente la sentenza impugnata valuta l'attendibilità della fonte diretta con riguardo non al momento della dichiarazione, ma rispetto a quello della dichiarazione dibattimentale. Quanto alle dichiarazioni de relato di M., la cui fonte di conoscenza era lo stesso D.G.P., la sentenza impugnata omette di considerare la parte del racconto in cui il dichiarane riferiva di una circostanziata ammissione di responsabilità da parte di D.G., tanto più che M. riferisce anche della provenienza della 9 x 21 da E.G., laddove del tutto illogicamente la sentenza impugnata svaluta il racconto solo per l'incerta indicazione del nome della vittima. Improvvido e incongruo è il riferimento alla deposizione del teste T.A., il quale ha riferito di aver visto due persone esplodere numerosi colpi d'arma da fuoco, laddove D.G.P. ha riferito che a scendere dall'auto per sparare fu solo R..
6.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 648 , 238-bis, 627, 192 e 499 c.p.p., nonchè vizi di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della chiamata di correo in relazione alle dichiarazioni del collaboratore F.F. sul delitto T. e di D.G.R. sul coinvolgimento di Ro.Lu..
La sentenza impugnata stravolge il significato dell'assoluzione di Ro., che deve essere valutata per i fatti accertati e non per le opinioni del giudicante che la utilizza, tanto più che la motivazione è illogica in quanto contrastante con il severo giudizio di inattendibilità di F. espresso dalla sentenza di primo grado. La sentenza impugnata non considera la parte della dichiarazione autoaccusatoria in cui F. sostiene di aver ricevuto il giorno prima il compito da D.G. di apprestare l'appartamento, di essere lì presente per aspettare i killer e di esser stato presente dal momento in cui arrivarono fino a quando sono partiti, mentre illogico è il riferimento alla dichiarazione di D.G.P. che, rispondendo a una domanda suggestiva, all'udienza del 19/04/2019 ha riferito di essere stato accompagnato insieme con il fratello R. dal cognato F.F., circostanza mai riferita in precedenza che cambia la versione del dichiarante venti anni dopo.
Quanto all'assoluzione di Ro., la sentenza impugnata omette di considerare la parte essenziale, ossia che l'errore nell'individuazione da parte di D.G.R. fu giustificato da una somiglianza inesistente.
In ordine all'assoluzione di R. dall'omicidio di S., l'affermazione del giudice del rinvio secondo cui essa sarebbe derivata dal fatto che le dichiarazioni dei fratelli D.G. non si riscontravano adeguatamente a vicenda è intrinsecamente illogica, in quanto il mancato riscontro significa incongruenza delle dichiarazioni e inattendibilità di almeno o dei due dichiaranti, tanto più che la sentenza di assoluzione aveva sottolineato non già l'inattendibilità della fonte primaria, come sostenuto dalla sentenza impugnata, ma quella della fonte secondaria, ossia di D.G.P., mettendone in discussione l'attendibilità lì dove ha riferito di una confessione stragiudiziale asseritamente ricevuta.
6.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 627 e 192 c.p.p., nonchè vizi di motivazione con riferimento alle armi usate. Pur seguendo la ricostruzione che contrasta con quella del consulente del P.M. per escludere la presenza di un fucile sulla scena del delitto, in nessuna parte della motivazione indica quale sia l'elemento individualizzante che attinge direttamente R.. Il consulente del P.M. aveva rilevato, alla luce dell'indagine radiografica, proiettili sferici (verosimilmente pallettoni) proiettati tra osso sacro e articolazione coxofemorale di destra, accertamento, ribadito in dibattimento, al quale la sentenza impugnata contrappone in modo apodittico e illogico la perizia tardiva fatta su documenti, perizia contrastata dalle risultanze oggettive che dimostrano come le ferite identificabili fossero 13, ossia 5 in più degli 8 bossoli rinvenuti.
6.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 627 e 192 c.p.p., nonchè vizi di motivazione con riferimento alle conclusioni della sentenza impugnata. Il giudizio di piena credibilità dei fratelli D.G. è apodittico, mentre la convergenza dichiarativa sul movente attiene al fatto, ma non alla individualizzazione della chiamata di correo nei confronti del ricorrente. Monca e illogica è la motivazione sulle ragioni dell'avvicinamento di R. ai D.G., mentre la fase esecutiva è descritta in modo del tutto assertivo, laddove richiamare Ro.Lu. "(OMISSIS)" tra gli avvistatori è operazione illegittima, immotivata e illogica, in quanto stravolge il giudicato, così come del tutto illogica è la motivazione relativa alla rottura del finestrino, alle dichiarazioni di D.L., di Fr. e di M., così come illegittimo e illogico è il recupero di credibilità di F..
7. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 08/01/2020 ha proposto ricorso per cassazione C.A., attraverso il difensore Avv. Mauro Valentino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. nella maggiore estensione e in prevalenza, nonchè vizi di motivazione. Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la posizione di C. fu sicuramente defilata e minimale, tenuta all'oscuro fino a qualche minuto prima dell'omicidio da altri deliberato, a fronte della regolare attività lavorativa del ricorrente, a conferma della sua estraneità rispetto a contesti criminali. Meramente suggestiva e non sostenuta da alcun fondamento probatorio è l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui C. non esitò a trasportare il corpo di G.N. che grondava sangue, tanto più che l'imputato, in quell'occasione, fu trascinato e travolto per mera casualità, non avendo commesso alcun altro illecito nel cospicuo lasso temporale che separa dai fatti. Resta del tutto avulsa dal giudizio della sentenza impugnata la funzione rieducativa della pena, a fronte di una condanna gratuitamente vessatoria.
Motivi della decisione
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
2. Muovendo dall'impugnazione a favore di R.A., che, complessivamente considerata, deve essere rigettata, le doglianze relative alla dinamica dell'omicidio e alla rottura del finestrino (parr. 5.1., nonchè 5.13, del primo ricorso; secondo motivo del secondo ricorso) non sono fondate.
2.1. Sul punto relativo alla rottura del finestrino - espressamente individuato dalla pronuncia di annullamento come uno di quelli rispetto ai quali la motivazione della sentenza allora impugnata risultava viziata - il giudice del rinvio si è diffusamente soffermato, richiamando la testimonianza del Colonnello dei Carabinieri Av., secondo cui i frammenti di vetro del finestrino appartenevano sicuramente all'auto dei killer, quella del Maggiore Gi., il quale ha riferito che "i frammenti di vetro, rinvenuti in prossimità del cadavere di T.F., non erano riferibili a nessuna delle auto presenti" e quella del Maresciallo Fa., il quale ha sottolineato come non vi fosse compatibilità tra quei vetri in quella posizione con gli altri danni subiti dalle vetture presenti. Oltre alle indicazioni della polizia giudiziaria che ha esaminato la scena del delitto e da tale esame ha tratto le informazioni probatorie richiamate (il che rende ragione della manifesta infondatezza delle apodittiche deduzioni del secondo ricorso che bolla come congetture tali informazioni), indicazioni dello stesso segno sono poi offerte dal verbale di sopralluogo del (OMISSIS) e dalla documentazione fotografica; a quest'ultimo proposito, la Corte di assise di appello napoletana ha rilevato che da tale documentazione emerge che il cadavere della vittima riverso a terra era a circa 7,60 metri di distanza dallo stipite sinistro di accesso al bar, in posizione obliqua rispetto all'asse stradale e dietro la Lancia Thema ("entrambi i piedi erano rivolti verso la Lancia Thema. Il piede destro si trovava ad una distanza di circa m. 1 dalla ruota posteriore della Thema"). Altre foto mostrano con chiarezza la disposizione delle tre auto, ossia la Golf, la Lancia Thema e la Fiat Uno menzionata dalla difesa, tutte parcheggiate con la parte anteriore rivolta verso il bar e il tabaccaio; la vittima è riversa dietro la Lancia Thema, mentre alcune foto documentano in modo incontrovertibile la presenza di frammenti di vetro accanto ai bossoli. Ora, osserva la sentenza impugnata, "se si tiene conto della distanza in linea d'aria intercorrente tra le lettere segnaletiche posizionate dai Carabinieri in prossimità dei frammenti di vetro e la Fiat Uno (...) appare del tutto inverosimile che quei vetri appartengano a tale ultima autovettura, tanto più che il finestrino infranto della Fiat Uno - che, ripetesi, aveva la parte anteriore rivolta verso il bar - è quello lato guida (...) e cioè quello oggettivamente più distante dal luogo di rinvenimento dei frammenti". Osserva altresì il giudice del rinvio che i vetri di un finestrino infranto a causa della forza esplosiva di un colpo d'arma da fuoco proveniente dall'esterno si riversano, di regola, all'interno dell'abitacolo ovvero nella immediate vicinanze dell'auto stessa, ma non certo a distanza di alcuni metri da essa.
2.2. La parte della motivazione della sentenza impugnata qui sintetizzata rende ragione dell'inammissibilità della censura articolata nel secondo motivo del secondo ricorso a proposito dell'esistenza - ritenuta incompatibile con la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata - di un solo gruppo di vetri infranti: oltre che aspecifica, lì dove non indica l'atto dal quale si desume la circostanza fatta valere, la censura è comunque manifestamente infondata, avendo ben spiegato la sentenza impugnata come i vetri del finestrino infranto da un colpo sparato dall'esterno si riversino, di regola, all'interno dell'auto.
2.3. I rilievi che precedono rendono altresì ragione della conclusione che anche le censure di cui al par. 5.13 del primo ricorso non meritano accoglimento. La sentenza impugnata ha esaminato i verbali di sopralluogo nella prospettiva di rinvenire in essi elementi di conferma o di smentita del racconto del collaboratore D.G.P., sotto lo specifico profilo del rinvenimento dei vetri infranti, laddove la questione dei danneggiamenti (pneumatico forato, striatura, etc.) subiti dalle altre macchine parcheggiate davanti al bar e, dunque, nella scena del delitto - oltre a non risultare puntualmente devoluta al giudice di appello, non risultando neppure dalla sintesi dei motivi di ricorso offerta dalla sentenza di annullamento - involge questioni di merito, afferenti, in particolare, alla direzione - anche di rimbalzo - dei colpi esplosi nel corso dell'azione omicidiaria.
2.4. La sentenza impugnata si confronta poi con la ricostruzione della dinamica dell'omicidio delineata da D.G.P., secondo il quale R. sparò prima dall'auto, a finestrino completamente aperto, e poi scese dalla vettura per finire la vittima a terra; costretto a fronteggiare un terzo che, alle spalle di R. estraeva una pistola per far fuoco contro di lui, lo stesso D.G.P. sparò a sua volta infrangendo non il finestrino principale, ma il vetro fisso del deflettore. Rileva il giudice del rinvio che tale ricostruzione contrasta con il dato documentale che dimostra come il modello di Fiat Uno corrispondente all'auto utilizzata dai killers non disponesse di un "deflettore" anteriore, ma il vetro lato guida - così come quello del lato passeggero - chiudeva interamente la luce dello sportello anteriore. Ad avviso della Corte distrettuale, il vetro infranto da D.G. può essere stato quest'ultimo vetro fisso, ossia quello di forma vagamente trapezoidale denominato "terza luce" e collocato in coda al finestrino posteriore, sicchè l'unico errore in cui è incorso il collaboratore riguarda la posizione del vetro infranto, ma "non certo l'in sè dell'episodio narrato, veridico nella sua dimensione fattuale", tanto più che la ricostruzione proposta è del tutto compatibile con la posizione attribuita al soccorritore di T., collocato dal collaboratore di giustizia alle spalle di R. e, dunque, "in una zona laterale e leggermente arretrata rispetto al veicolo, proprio al termine di una traiettoria che, partendo dalla postazione avanzata del D.G. (seduto sul sediolino lato passeggero), doveva necessariamente intersecare in linea d'aria la "terza luce", collocata nella parte del finestrino laterale (posteriore) di sinistra".
2.5. Le censure articolate al riguardo dai due atti di impugnazione non colgono nel segno. Lungi dall'assumere carattere congetturale, la ricostruzione proposta dalla Corte di assise di appello fa leva sulla valutazione congiunta, per un verso, del dato certo rappresentato dal fatto che i vetri di finestrino infranto provenivano sicuramente dall'auto degli aggressori e, per altro verso, della posizione di D.G. rispetto al destinatario della sua azione armata. La discrasia relativa alla ricostruzione del collaborante, poi, non è certo trascurata dalla Corte distrettuale, che, però, proietta la propria valutazione sull'idoneità dell'errore in cui è incorso il collaborante a minare l'attendibilità del suo racconto; idoneità esclusa sulla base del duplice rilievo dell'unicità dell'errore relativo al racconto dell'aggressione armata e del suo oggetto (il mero posizionamento del finestrino, non certo la sua rottura), unito alla considerazione della concitazione del momento e del considerevole lasso di tempo trascorso dal fatto. Gli atti di ricorso insistono su queste ultime considerazioni, ma la valutazione del giudice del rinvio è di più ampia portata, e, risultando correlata ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici, non è inficiata dalle doglianze difensive.
2.6. Le ulteriori doglianze articolate nel corpo del secondo motivo del secondo ricorso in ordine al tipo di pistola utilizzato da D.G. sono inammissibili, in quanto, da un lato, il ricorso neppure deduce di avere specificamente devoluto al giudice di appello la questione dell'identità/diversità dell'arma rinvenuta nell'auto data alle fiamme rispetto a quella indicata dal collaborante e, dall'altro, implica questioni di merito in ordine all'apprezzamento di detta circostanza, laddove la questione delle armi è stata diffusamente - come si vedrà - approfondita anche dal giudice di appello in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
3. Le doglianze relative al mancato rinvenimento sul luogo del delitto dei bossoli della Smith & Wesson cal. 38 (par. 5.2. del primo ricorso; ultima parte del secondo motivo del secondo ricorso) non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata ha puntualmente replicato al rilievo della sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte, rilevando che quello del mancato rinvenimento dei bossoli calibro 38 è un falso problema, posto che la Smith & Wesson utilizzata da D.G.P. è un revolver (come confermato dal tipo di pistola rinvenuta nell'auto data alle fiamme), che non espelle i bossoli esplosi, ma li ritiene nel tamburo dopo lo sparo (e, comunque, anche se espulsi, i bossoli sarebbero caduti all'interno dell'auto).
Gli atti di ricorso "spostano" l'asse delle proprie doglianze al mancato rinvenimento dei proiettili esplosi dalla calibro 38, ma neppure deducono di aver devoluto la questione al giudice di appello (questione che, invero, non risulta dalla sintesi dei motivi di gravame offerta dalla sentenza impugnata), nè indicano alcun atto dal quale risulti che gli accertamenti svolti sulla scena del delitto furono indirizzati anche in questa direzione (rivelata ex post dalle dichiarazioni di D.G.P.) e non si concentrarono, invece, sulla ricostruzione dell'omicidio. Rilievo, questo dell'articolazione della censura attraverso il riferimento alla sua devoluzione al giudice di appello, estensibile anche alle ulteriori deduzioni proposte con il primo motivo con riguardo al contenuto del revolver rinvenuto dell'auto bruciata, tanto più che lo stesso atto di appello sottolineava che "si tratta dei due tipi di arma rinvenuti nell'auto usata dai sicari". Gli ulteriori rilievi dedotti dal secondo motivo di appello in ordine al mancato ferimento della persona intervenuta cercando di aiutare T. articolano, all'evidenza, inammissibili questioni di merito, laddove le valutazioni sulle traiettorie dei colpi saranno esaminate infra.
4. Per linearità dell'esposizione, conviene poi esaminare le doglianze articolate dal ricorrente in ordine alla possibile inclusione, tra le armi utilizzate dagli aggressori, di un fucile, questione che naturalmente si interseca con quella relativa agli accertamenti svolti sulle ferite cagionate alla vittima (par. 5.10. del primo ricorso; quinto motivo del secondo ricorso).
4.1. La Corte di assise di appello di Napoli giunge alla conclusione che debba escludersi che, per l'azione che condusse all'omicidio di T.F., sia stato usato, oltre alle due pistole calibro 9x21 e 38 o in alternativa alle stesse, un fucile a canna liscia. La diffusa e approfondita disamina svolta sul punto dal giudice del rinvio valorizza anche i dati probatori acquisiti in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, tra i quali quelli, particolarmente significativi, offerti dalla perizia del Dott. B..
Al riguardo, mette conto richiamare i criteri di valutazione della prova scientifica delineati dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto sulla scorta dei cc.dd. canoni Daubert (dalla sentenza nordamericana Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786): "Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove" (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-4). Nella prospettiva tracciata dalla sentenza Cozzini, il giudice del rinvio ha, in primo luogo, rimarcato i profili di "affidabilità soggettiva" del perito nominato, rimarcandone gli anni di esperienza nella polizia scientifica e i riconoscimenti conseguiti in ambito balistico forense, anche a livello internazionale; rilievi, questi, non oggetto di censura da parte del ricorrente.
D'altra parte, i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità segnano il percorso che il giudice di merito deve seguire nella valutazione della prova scientifica, attraverso le coordinate di riferimento che "dovranno essere quelle afferenti al principio del contraddittorio ed al controllo del giudice sul processo di formazione della prova, che deve essere rispettoso di preordinate garanzie, alla cui osservanza deve essere, rigorosamente, parametrato il giudizio di affidabilità dei relativi esiti" (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264860 - 3). La centralità del contraddittorio nella valutazione della prova scientifica non è sfuggita alla Corte distrettuale, che, come si vedrà, non si è sottratta al confronto tra le ricostruzioni prospettate dal perito e quelle delineate dai consulenti di parte.
4.2. In estrema sintesi, la sentenza impugnata rileva che: sul luogo dell'agguato furono repertati 8 proiettili calibro 9x21 riconducibili a un'arma a carica unica; anche i frammenti recuperati dal medico legale in regione ipocondriaca sinistra (ossia il voluminoso frammento di proiettile dal peso di gr. 3,28, il minuscolo frammento di proiettile e i piccoli frammenti di piombo ritenuti dal consulente del P.M. De Meo "non classificabili") sono, per il parere del perito B. (secondo la sentenza impugnata, condivisibile e non contrastato), riconducibili a un proiettile calibro 9; tale ultimo proiettile ha attinto la vittima per effetto di una traiettoria di rimbalzo (la dimensione del proiettile - sottolinea il giudice del rinvio - è sostanzialmente condivisa anche dal consulente della difesa ing. L., che contesta unicamente la fase, intra o extra-corporea, in cui si sarebbe verificata la deformazione); non esistono, tra quelli repertati, ulteriori elementi balistici (bossoli o proiettili) in qualche modo riconducibili a colpi a carica multipla esplosi da armi con canna/e ad anima liscia; anche la ferita con tramite trapassante e forame d'entrata al terzo medio della coscia sinistra è riconducibile a un proiettile d'arma da fuoco a carica singola, mentre le piccole ferite ed escoriazioni rinvenute sugli arti inferiori sono state prodotte da piccolissime schegge provenienti da un proiettile a carica singola, frammentatosi a seguito di impatto con la pavimentazione; il consulente D.M., originario sostenitore dell'uso di un fucile a carica multipla, ha ammesso in dibattimento che la sua è soltanto un'ipotesi, non potendosi escludere che i plurimi fori constatati in corrispondenza del basso ventre potessero essere "di rimbalzo"; del pari, il responso radiografico (non disponibile e affidato al ricordo del consulente medico-legale) non consente di identificare i frammenti di piombo osservati in zona coxo-femorale necessariamente come "pallini o pallettoni", trattandosi di frammenti che hanno "assunto la forma sferica"; la tesi sostenuta dal consulente della difesa L., secondo cui la ferita alle gambe sarebbe sicuramente riconducibile a un colpo d'arma da fuoco a carica multipla, non riposa su elementi scientificamente certi e neppure significativi dal punto di vista empirico, posto che non è riconoscibile, in corrispondenza del foro di ingresso al terzo medio della coscia sinistra, una pluralità di colpi tale da descrivere una tipica "rosata", avente le caratteristiche morfologiche, dimensionali e strutturali bene indicate e rappresentate fotograficamente dal perito B., sicchè la tesi difensiva, secondo cui tale foro sarebbe riconducibile a un pallettone, è contraddetta dal mancato riscontro sul cadavere di T. di altri simili fori, che con il primo avrebbero dovuto formare la tipica "rosata"; l'affermazione del consulente della difesa L., secondo cui, oltre al "foro" principale, sarebbero riscontrabili, nella stessa regione anatomica, almeno altri quattro fori di ingresso di forma tondeggiante, non si basa su alcuna evidenza visiva, in quanto l'osservazione delle fotografie in atti dimostra chiaramente che tali fori hanno caratteristiche di irregolarità e sfrangiamento incompatibili con la tesi difensiva; l'affermazione del consulente L. secondo cui la ferita alla coscia sinistra non sarebbe compatibile con un colpo di pistola calibro 9, perchè di diametro inferiore agli 8 mm., è smentita in modo ineccepibile dal perito B., posto che la naturale tendenza della pelle a restringersi dopo la penetrazione di un colpo di arma da fuoco fa sì che il foro risulti inferiore al calibro del proiettile, tanto più che la tesi difensiva contraddice l'affermazione dello stesso ing. L., che, in relazione alla ferita refertata in zona ipocondriaca, non ha alcuna difficoltà ad ammettere che il proiettile calibro 9 abbia generato, in questo caso, un foro di ingresso di circa 7/8 mm; in termini empirici, non è dato comprendere come la rosata ipotizzata dal consulente della difesa abbia potuto generare una ferita trapassante (attraverso ambedue le cosce della vittima, in corrispondenza di uno degli ipotizzati "pallettoni") e, nel contempo, provocare altre piccole ferite di contorno non trapassanti (ossia, le microlesioni riscontrate nella zona limitrofa), non essendo comprensibile, come e perchè un singolo colpo - nell'ambito di una medesima "rosata" - possa essere dotato di forza cinetica talmente penetrante da attraversare le due gambe della vittima, mentre gli altri colpi della stessa "rosata" (con lo stesso calibro e la stessa forza di penetrazione) si siano dovuti arrestare all'interno del corpo in zona coxo-femorale, sicchè molto più persuasiva è la tesi del perito B. che descrive le piccole ferite ed escoriazioni rinvenute sugli arti inferiori come il prodotto di "piccolissime schegge provenienti da proiettile a carica singola, frammentatosi a seguito di impatto con la pavimentazione", impatto che ha rallentato e ridotto la loro forza cinetica, tanto più che proprio in quella zona, in corrispondenza del pene, fu rinvenuto un frammento di proiettile giunto a bersaglio dopo aver scaricato quasi per intero la propria energia cinetica; ulteriore ragione di implausibilità della tesi difensiva scaturisce dall'osservazione della traiettoria dei colpi riscontrati nelle cosce, traiettoria assolutamente varia e diversificata, sicchè, come rilevato dal perito B., è praticamente impossibile che un pallettone segua una traiettoria parallela al piano di calpestio e gli altri una traiettoria pressochè perpendicolare.
Conclude sul punto la sentenza impugnata che i rilievi autoptici e gli approfondimenti tecnici di natura balistica non comprovano la presenza sulla scena del delitto di fucili a canna liscia, laddove la questione dell'utilizzo di un'arma a carica multipla non contrasta con la ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia, che hanno riferito dell'uso di due sole pistole a canna rigata.
4.3. Le doglianze articolate al par. 5.10. del primo ricorso sono inammissibili, in quanto del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorrente si limita a richiamare - peraltro in termini non completi - le indicazioni fornite dai consulenti del P.M. e della difesa, senza confrontarsi, in termini di articolazione di deduzioni dotate di effettiva attitudine critica, con le diffuse argomentazioni basate su dati oggettivi e sulla valutazioni del perito B. e dello stesso giudice dl rinvio.
Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo al sesto motivo del secondo ricorso, che insiste sull'esame radiografico che dimostrerebbe l'esistenza di fori cagionati da pallini, senza alcun confronto con i plurimi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata (il rilievo del perito specificamente afferente all'esame radiografico, gli ulteriori elementi relativi alla mancata penetrazione degli altri, presunti, "pallini", con la medesima forza cinetica ravvisata - solo per uno di essi, etc.). Privo di consistenza è il rilievo circa la mancata valenza individualizzante dei dati in questione, valenza giammai attribuita dalla Corte distrettuale che ha valorizzato tali dati nella prospettiva dello scrutinio dell'attendibilità del racconto dei collaboratori di giustizia. Priva di consistenza, oltre che comunque versata in fatto, è la deduzione relativa al numero complessivo dei fori, avendo il giudice del rinvio, sulla scorta della perizia disposta, illustrato gli effetti trapassanti e le ferite "da rimbalzo" associate ad alcuni colpi.
5. Le censure proposte ai parr. 5.3 e 5.12 del primo ricorso sono inammissibili.
A proposito della traiettoria dei colpi esplosi all'indirizzo della vittima in rapporto alla posizione dello sparatore, la Corte di assise di appello ha rilevato la sostanziale irrilevanza del tema ai fini della corretta ricostruzione dell'omicidio. In questa prospettiva, osserva il giudice del rinvio, se è vero che quasi tutti i colpi presentavano un'angolazione dall'alto verso il basso (e, dunque, sembravano esplosi mentre la vittima era in fase di caduta e lo sparatore in posizione preminente rispetto alla stessa e che solo uno presenta una lieve inclinazione dal basso verso l'alto), va rimarcato che, nel corso del suo esame dibattimentale, il consulente del P.M. D.M. ha parzialmente rettificato le indicazioni fornite in sede di autopsia, in quanto, da un lato, ha individuato non uno ma almeno due colpi con lieve inclinazione dal basso verso l'alto (inclinazione compatibile con la posizione seduta dello sparatore), mentre, dall'altro, ha comunque precisato che tali inclinazioni sono calcolate su variazione di pochi centimetri tra l'ingresso e l'uscita e riferite a persona dritta in posizione anatomica ("sull'attenti", per così dire), sicchè si tratta di indicazioni di massima, suscettibili di significative variazioni in ragione del comportamento della vittima, che non possono cristallizzare in maniera indefettibile le reciproche posizioni della persona offesa e dello sparatore; in ogni caso, rileva la sentenza impugnata, la ricostruzione delle traiettorie, nei limiti in cui la si può ritenere affidabile, non smentisce il racconto di D.G.P., che ha riferito di alcuni colpi esplosi dall'interno dell'auto e di altri colpi esplosi in posizione eretta fuori dall'auto.
Le censure articolate nei punti indicati risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). A ciò si aggiunga che il ricorso non si confronta con le indicazioni fornite dallo stesso D.M. in ordine alle caratteristiche oggettive dell'accertamento delle traiettorie.
Con specifico riferimento alle doglianze di cui al punto 5.12. del primo ricorso, manifestamente infondata, all'evidenza, è la censura di omessa valutazione della relazione D.M. (la cui valutazione è stata puntualmente richiamata e valorizzata dal giudice del rinvio), mentre del tutto generico è il riferimento alla perizia del Dott. B., rispetto alla quale, peraltro, il ricorso non mette in luce elementi dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
6. Ulteriori doglianze chiamano in causa le dichiarazioni dei collaboratori P.G., Fr.Do. (e del teste di riferimento D.L.) e M., nonchè del teste T.A. (parr. 5.4., 5.5. e 5.6. del primo ricorso e motivi aggiunti; terzo motivo del secondo ricorso).
6.1. La Corte distrettuale rileva che il collaboratore P. (peraltro nell'ambito di un colloquio investigativo, che - è opportuno rimarcare - ha natura di attività non processuale: cfr. Sez. 5, n. 873 del 14/10/1996, dep. 1997, Colecchia, Rv. 206904) ha fatto un generico riferimento alla responsabilità di D.G. nell'omicidio T., riferimento frutto di quanto riferitogli dallo stesso D.G. in quanto P. non ne era informato: dalle parole di P., estremamente sintetiche e prive di qualsiasi riferimento a tempi, luoghi e modalità dell'azione, non può trarsi, ad avviso del giudice del rinvio, il convincimento che D.G. sia stato l'unico esecutore materiale dell'omicidio.
Rileva inoltre la sentenza impugnata che il collaboratore Fr.Do. ha raccontato quanto a lui riferito da un ex agente della polizia penitenziaria, D.L.A., che ebbe ad assistere all'agguato e che gli raccontò di aver visto D.G. scendere dall'auto e sparare a T., senza specificare se lo stesso D.G. era insieme con altre persone; aveva aggiunto il collaboratore Fr., che il giorno dopo l'omicidio ricevette la visita di uno dei figli di T., il quale gli manifestò la volontà di uccidere D.G. aggiungendo che era noto a tutti che era stato "(OMISSIS)" a uccidere il padre. Sentito in dibattimento, D.L. ha dichiarato di non aver assistito all'omicidio. Muovendo da un giudizio di assoluta inaffidabilità della fonte primaria, ossia di D.L., anche alla luce delle omissioni e continue ritrattazioni che hanno connotato la sua testimonianza, la sentenza impugnata prospetta la possibilità che egli abbia voluto "dilatare" la responsabilità di D.G. fino al punto di indicarlo a Fr. come unico esecutore dell'omicidio. Decisivo, comunque, è il rilievo del giudice di appello in sede di rinvio secondo cui, anche a voler recuperare il pur sospetto contributo dichiarativo di D.L., esso offrirebbe un riscontro del coinvolgimento di D.G., ma senza escludere in alcun modo l'eventuale partecipazione di altri all'omicidio, tanto che lo stesso Fr. aveva riferito che D.L. non aveva precisato se vi fossero altri partecipi all'azione delittuosa.
La Corte di assise di appello di Napoli richiama poi le vaghe dichiarazioni de relato di M.G., che aveva riferito di aver saputo che autore dell'omicidio era stato D.G.P. e altre persone del suo gruppo a lui non note e di aver appreso da E.G. dell'avvenuta consegna di una pistola calibro 9 x 21 per commettere l'omicidio, circostanza, quest'ultima, divergente da quanto riferito da D.G.P., secondo cui le due pistole utilizzate erano state fornite da R. (così come l'auto). Osserva al riguardo la sentenza impugnata che la piena affidabilità di M. non implica la conoscenza esatta e approfondita di tutte le vicende narrate e che, comunque, la denunciata distonia rispetto al racconto di D.G. non compromette il nucleo essenziale della versione prospettata alla luce delle dichiarazioni di D.G.P. e di R. in ordine alla partecipazione di R. all'agguato mortale; sottolinea ancora la Corte distrettuale che lo stesso M. era caduto in grave errore circa il nome della vittima (indicato come " A." o " T."), tanto, "da far dubitare della stessa, esatta, identificazione da parte sua dell'episodio omicidiario in esame". Rileva altresì la sentenza impugnata che D.G.P. ha raccontato che, per ristorare R. delle due pistole perdute (in quanto bruciate con l'auto utilizzata per l'agguato), gli fu regalata una pistola semiautomatica; circostanza che potrebbe conciliare in toto i due narrati, considerando la pistola di cui ha parlato M. e indicata come proveniente da E. come collegata allo stesso contesto omicidiario, ma con la diversa funzione di "compensare" R. delle armi perse.
A proposito di T.A. (solo omonimo della vittima), la sentenza impugnata rileva che il teste ha riferito che i sicari, in numero di due, erano giunti a bordo di una Fiat Uno e avevano esploso numerosi colpi d'arma da fuoco verso T.. Nella valutazione del giudice del rinvio, la testimonianza conferma che l'omicidio non fu commesso dal solo D.G.P., ma fu realizzato con l'ausilio di un'altra persona, che viaggiava con lui a bordo della stessa auto: quindi, il racconto descrive due esecutori dell'omicidio, entrambi indicati come sparatori.
6.2. Per quanto riguarda P.G., i motivi aggiunti al primo ricorso richiamano il ruolo di esecutore materiale attribuito da P. a D.G.P., peraltro alla luce di quanto riferitogli dallo stesso D.G., il che, alla luce delle caratteristiche del contributo dello stesso dichiarante (estremamente generico) in nessun modo è in grado di inficiare la motivazione della sentenza impugnata in punto di ricostruzione dell'azione omicidiaria alla luce delle dichiarazioni dei fratelli D.G..
Quanto al terzo motivo del secondo ricorso, si deduce che il riferimento della sentenza impugnata alla mancata esclusione di altri possibili co-autori materiali dell'omicidio sarebbe frutto di una congettura, ma la deduzione è manifestamente infondata perchè l'argomento della Corte di assise di appello si basa - oltre che sul tenore letterale delle dichiarazioni di P. - sul contesto del colloquio, relativo alle dinamiche della leadership "nella malavita di Gricignano" (in linea con le caratteristiche dell'attività non processuale nell'ambito della quale le dichiarazioni furono raccolte), sicchè del tutto irrilevante, in questa prospettiva, era la compiuta ricostruzione delle modalità dell'omicidio, il che è del tutto coerente con il carattere estremamente generico del racconto di P..
Le doglianze articolate sul punto, pertanto, non meritano accoglimento.
6.3. A proposito delle dichiarazioni di Fr.Do. e di D.L.A. (fonte diretta del primo), le doglianze articolate al par. 5.4. del primo ricorso e con i motivi aggiunti insistono sull'aspetto del racconto del secondo relativo all'aver visto agire "solo" D.G.P.. La censura, tuttavia, è stata esaminata dal giudice di appello e disattesa sulla base di plurime argomentazioni: l'assoluta inaffidabilità di D.L. (desunta, come si è visto, prima di tutto dai contenuti della testimonianza, ma anche da una serie di ulteriori dati: le dichiarazioni dello stesso Fr., di aver ricevuto, da detenuto, alcuni favori da D.L. dietro compenso; l'atteggiamento nei confronti dello stesso D.G., avvertito da D.L. di aver assistito al fatto e, allo stesso tempo, "tranquillizzato" circa l'atteggiamento di compiacente reticenza che avrebbe mantenuto; la smentita dibattimentale del racconto di Fr., ritenuto, invece, genuino dalla sentenza impugnata); il carattere parziale del racconto fatto a Fr., che non comprendeva alcun riferimento alla modalità - solitaria o con complici - dell'azione omicidiaria. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare le ragioni dell'inattendibilità di quanto riferito a Fr. nell'immediatezza del fatto, ma, al di là del giudizio di inaffidabilità di D.L. (che apoditticamente il ricorso pretende di "scindere" a seconda degli interlocutori, lo stesso Fr. ovvero l'autorità giudiziaria), la sentenza impugnata ha valorizzato, da un lato, lo stesso carattere parziale del suo racconto, circoscritto alla posizione di D.G. (il che esclude, all'evidenza, la fondatezza della deduzione dei motivi aggiunti secondo cui dalle dichiarazioni in esame si desumerebbe addirittura la "prova certa" dell'assenza di R. dalla scena del crimine) e, dall'altro, la "necessità" di D.L. "di garantire al D.G.P. la sua compiacente reticenza", riferita dallo stesso collaboratore, così dando l'impressione di volersi accreditare presso D.G. quale teste "scomodo" in vista di possibili favori in cambio del suo silenzio; atteggiamento, questo, messo in luce dal giudice del rinvio non già in termini assertivi, ma basandosi su dati fattuali ritenuti idonei a illuminare il profilo di D.L. delineato dal giudice del rinvio (anche alla luce delle già richiamate dichiarazioni di Fr. circa i non disinteressati - ma anzi "compensati" favori ottenuti in carcere grazie allo stesso ex agente della polizia penitenziaria, allora ancora in servizio). Il maggior credito riconosciuto a D.G.P. rispetto al racconto, peraltro del tutto frammentario e parziale di D.L., è dunque argomentato dalla sentenza impugnata in linea con i dati probatori richiamati e in termini esenti da vizi logici.
Non meritano accoglimento le censure articolate al punto 5.4. del primo ricorso, così come quelle proposte, sul punto, dal terzo motivo del secondo ricorso. Il giudice di rinvio ha operato una valutazione complessiva dell'affidabilità delle dichiarazioni di D.L., correlata anche rispetto al racconto fatto a Fr., alla luce degli elementi evidenziati (i rapporti "compensati" avuti con lo stesso, etc.), il che rende ragione dell'infondatezza della doglianza del ricorrente. Priva di consistenza, in quanto, all'evidenza, versata in fatto, è la deduzione circa la riconoscibilità di D.G.P. solo se sceso dell'auto.
6.4. Analoghe ragioni depongono per l'infondatezza della doglianze di cui al par. 5.5. del primo ricorso e ai motivi aggiunti relative alle dichiarazioni del collaboratore M.G.. Le doglianze denunciano, sostanzialmente, il carattere ipotetico delle risposte offerte dalla sentenza impugnata, circa la possibile spiegazione alternativa della ragione per la quale E. aveva riferito come da lui consegnata la 9x21 utilizzata per l'omicidio (laddove D.G. ha raccontato che entrambe le pistole furono fornite da R.) e circa la consegna al ricorrente di un'altra pistola per "risarcirlo", almeno in parte, delle due bruciate insieme con l'auto utilizzata per l'agguato. La censura non coglie nel segno, perchè il ragionamento della sentenza impugnata è indirizzato a misurare il "peso dimostrativo", a saggiare la valenza esplicativa delle dichiarazioni de relato di M.; è in questa prospettiva, dunque, che il giudice del rinvio, in primo luogo, sottolinea l'intrinseca "debolezza" delle dichiarazioni del collaboratore, tale da indurre a dubitare financo dalla loro effettiva riferibilità all'omicidio di T.F.; d'altra parte, la Corte di assise di appello di Napoli ha prospettato spiegazioni alternative al racconto di M. (l'aver, in buona sostanza, E. riferito quanto raccontato da M. per accampare una scusa per non consegnargli l'arma; la riferibilità dell'arma non a quella utilizzata per l'omicidio - o, meglio, a una delle due - ma a quella ex post consegnata a R.) al fine di dimostrare il carattere non univoco dell'elemento di conoscenza dallo stesso offerto, laddove la confessione stragiudiziale di D.G.P. evocata dai motivi aggiunti certo non esclude la responsabilità di R. (rilievo che vale anche per l'analoga censura proposta dal secondo ricorso). Le doglianze, dunque, non mettono a fuoco correttamente la logica sottesa al ragionamento del giudicante e, comunque, non ne inficiano la tenuta argomentativa. Quanto all'epoca delle dichiarazioni di D.G.P. in ordine all'arma consegnata a R. in chiave "risarcitoria", il ricorso neppure deduce che, nel corso dell'esame dibattimentale, siano state mosse sul punto contestazioni al dichiarante, il che rende ragione dell'infondatezza della censura.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo alle censure su punto con il terzo motivo del secondo ricorso. Quella che il ricorrente prospetta come indebita svalutazione del racconto di M. è, invece, un'argomentata valutazione sulla valenza dimostrativa dei singoli contributi conoscitivi, compito tipicamente rientrante nelle attribuzioni del giudice di merito e disimpegnato, nel caso di specie, in termini immuni da vizi logici, come già rilevato.
6.5. Del tutto infondate, infine, sono le doglianze relative alla testimonianza di T.A.. Le censure di cui al par. 5.6. del primo ricorso si concentrano, in buona sostanza, sul presunto contrasto rispetto alle dichiarazioni del collaboratore D.G.P., ma il teste ha solo riferito dei due sparatori, senza specificare se e quali movimenti fecero (il che esclude la fondatezza in parte qua anche del terzo motivo del secondo ricorso), mentre il mancato riferimento all'azione della persona intervenuta in soccorso della vittima e destinataria dei colpi sparati da D.G. è del tutto neutra, non avendo il teste raccontato nei dettagli l'intera vicenda omicidiaria.
6.6. I motivi nuovi a firma dell'Avv. D'Aniello menzionano le dichiarazioni del collaboratore D.D.S., ma la deduzione è del tutto generica, non indicando, con la necessaria specificità, i punti della sentenza impugnata in cui tali dichiarazioni sono esaminate ovvero quelli dell'atto di appello che le ha devolute e lo specifico atto processuale di riferimento. A ciò si aggiunga che la sentenza di annullamento della Prima Sezione richiama tale collaboratore, ma non a proposito della posizione R.. La doglianza è, pertanto, manifestamente inammissibile.
7. Le doglianze relative alla dichiarazioni di F.F. (par. 5.7. del primo ricorso; parte del quarto motivo del secondo ricorso) non meritano accoglimento.
7.1. La sentenza impugnata ha diffusamente esaminato il punto, richiamando, in primo luogo, il giudizio negativo formulato dai giudici di primo grado sull'attendibilità di F. e, in secondo luogo, il ribaltamento di tale giudizio da parte del giudice di appello, sottolineando le contraddittorie doglianze formulate dalla difesa, prima orientata a dolersi della svalutazione da parte del giudice di primo grado del contributo dichiarativo di F., poi orientata verso la diversa prospettiva di stigmatizzare il "recupero" di tali dichiarazioni a sostegno della chiamata in correità operata dai fratelli D.G.. Ad avviso del giudice del rinvio, il giudizio di attendibilità di F. è stato correttamente formulato dalla Corte di assise di appello, che ha adeguatamente valorizzato il suo contributo dichiarativo con il riconoscimento - passato in giudicato dell'attenuante premiale della collaborazione, in relazione all'utile integrazione del compendio probatorio posto a sostegno della condanna di C.A. per l'omicidio G..
Facendosi carico del difetto di adeguata motivazione rilevato dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte, la sentenza impugnata sottolinea che, nelle sue dichiarazioni, F. non si è mai accusato dall'omicidio T., sicchè non può parlarsi di una "falsa confessione" che dovrebbe indurre a una maggiore cautela nel frazionamento del suo apporto dichiarativo; dalla lettura di tali dichiarazioni, emerge l'assenza di riferimenti a un contributo causalmente rilevante ai fini della realizzazione dell'omicidio T.. In particolare, sottolinea la Corte distrettuale, l'abitazione delle ragazze polacche non fu messa a disposizione da F., ma l'utilizzo della stessa quale base logistica scaturì da un'autonoma decisione dei fratelli D.G., i quali si servivano abitualmente di quel punto d'appoggio. Neppure sotto il profilo logico, osserva ancora la sentenza impugnata, ha senso parlare di un contributo materiale alla realizzazione dell'omicidio sotto il profilo della "messa a disposizione" dell'abitazione, di cui i fratelli D.G. disponevano liberamente senza dover contare sull'assenso preventivo o sulla consegna delle chiavi da parte di F., sicchè l'unica relazione concettuale che intercorreva tra quest'ultimo e l'appartamento delle ragazze polacche consisteva nell'abituale frequentazione di quel medesimo luogo anche da parte di F., come chiaramente riferito dallo stesso. Rileva la sentenza impugnata che, il giorno dell'omicidio, F. era casualmente presente in quell'appartamento e si limitò a osservare la ricezione della telefonata da parte degli "specchiettisti" e la successiva partenza dei killer verso il luogo indicato. Osserva ancora il giudice del rinvio che la (condivisibile) assoluzione cui pervenne il giudice di primo grado basandosi su un erroneo presupposto motivazionale incentrato sulla inattendibilità delle dichiarazioni di F. è stata confermata dal giudice di appello sulla base dell'assenza di elementi dimostrativi del concorso di F. nell'omicidio, sicchè l'affermazione di D.G.P. secondo cui il cognato F. non partecipò all'omicidio T. non confligge con le dichiarazioni di quest'ultimo; sentito in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, D.G.P., pur non sapendo precisare se il cognato fosse o meno salito nell'appartamento, ha dichiarato che, il giorno dell'omicidio, F. lo accompagnò sul posto unitamente al fratello R.. Osserva conclusivamente sul punto la sentenza impugnata che le dichiarazioni di F. offrono un riscontro alle chiamate in correità dei D.G. nei confronti di R., confermando la compresenza dello stesso con D.G.P. la mattina dell'omicidio, l'attesa della "battuta" da parte degli "specchiettisti" e la partenza verso l'omicidio prestabilito.
7.2. Le censure articolate al par. 5.7. del primo ricorso sono largamente incentrate sulle valutazioni della sentenza di primo grado, ma omettono di confrontarsi con quelle del giudice di appello e, quel che più conta, con le argomentate valutazioni della sentenza impugnata, basate su un'accurata disamina delle dichiarazioni rese da F. e dai D.G.. Sotto questo profilo, le censure risultano del tutto aspecifiche, mentre del pari generico è il denunciato travisamento della prova, di cui non viene indicato, con la necessaria specificità, alcun termine e, dunque, nè la dichiarazione travisata, nè il dato probatorio che dimostrerebbe il travisamento. Quanto alla presenza di F. all'interno dell'appartamento al momento della telefonata degli "specchiettisti", la dichiarazioni in tal senso dello stesso F. non confliggono con il racconto di D.G.P., che ha ricordato di essere giunto presso l'abitazione delle ragazze polacche anche in compagnia del cognato, ma non ha saputo precisare se quest'ultimo fosse o meno salito nell'appartamento. Il ricorso, poi, menziona alcune dichiarazioni di D.G.R., indicandone la fonte in modo del tutto generico (e anche incompleto nell'allegazione delle pagine del verbale), reiterando l'erroneo argomento che fa leva sull'esclusione della partecipazione al delitto da parte di F., partecipazione, come rilevato dalla sentenza impugnata, priva di reali elementi dimostrativi a sostegno.
Il quarto motivo del secondo ricorso denuncia, nella parte qui di interesse, il contrasto tra i rilievi della sentenza impugnata e quelli svolti dalla pronuncia di primo grado, ma, come si è visto, il giudice del rinvio ha puntualmente motivato le ragioni della divaricazione valutativa; nella medesima prospettiva, si richiamano alcune dichiarazioni di D.G.P. che escludono un ruolo del cognato F. nell'omicidio, esclusione che, per le ragioni già messe in luce, non inficia il ragionamento sotteso alla sentenza impugnata. Il ricorso denuncia poi il carattere suggestivo della domanda alla quale D.G.P. ha risposto riferendo la circostanza che anche il cognato F. lo aveva accompagnato presso l'abitazione delle ragazze polacche, ma l'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità sostiene che il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790; Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Iozza, Rv. 260899).
Assorbente, peraltro, è il duplice rilievo per cui, in primo luogo, il tenore della domanda - relativo semplicemente alla presenza di F. in loco - in nessun modo suggeriva o implicava la risposta, sicchè nel caso di specie si è al di fuori dell'ambito applicativo della norma processuale, e che, in secondo luogo, l'eccezione circa la proposizione di domande suggestive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa (Sez. 5, n. 27159 del 02/05/2018, Rv. 273233; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Macchiella, Rv. 249890), laddove il ricorrente neppure deduce di aver tempestivamente eccepito l'asserito carattere suggestivo della domanda. L'approfondimento, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, del tema rappresentato dalla presenza di F. è stato frutto della doverosa ottemperanza alle indicazioni della sentenza di annullamento, il che rende ragione della tempistica dell'indicazione di D.G.P. (il cui ricordo, peraltro, come si è visto presentava delle incertezze su alcuni aspetti).
8. Le doglianze relative all'assoluzione del coimputato Ro.Lu. (par. 5.8. del primo ricorso; parte del quarto motivo del secondo ricorso) non meritano accoglimento.
8.1. La sentenza impugnata ha affrontato funditus i temi collegati all'assoluzione del coimputato Ro. - nella tesi accusatoria, "specchiettista", insieme con D.G.R., per l'individuazione della posizione della vittima, poi segnalata agli esecutori materiali - nella prospettiva volta a escludere che la pronuncia assolutoria, per le ragioni che la determinarono, incida sul generale giudizio di attendibilità dei chiamanti in correità e, in particolare, dello stesso D.G.R..
Nella puntuale ricostruzione del giudice del rinvio, in occasione dell'interrogatorio del 13/07/2006, D.G.R. fu chiamato a visionare la foto n. 14, riproducente - non già il coimputato (nato il 25/03/1968), bensì - il cugino, omonimo e pressochè coetaneo, Ro.Lu. (nato il 27/08/1968): D.G. negò prontamente di conoscere la persona effigiata e, benchè invitato dagli inquirenti a metterla in correlazione con l'omicidio T. dopo averne appreso le generalità, confermò di non riconoscere nella persona la cui foto gli veniva sottoposta il "(OMISSIS)" che lo aveva accompagnato nell'attività di individuazione della vittima dell'omicidio. Solo dopo ulteriori sollecitazioni degli inquirenti, D.G.R. si convinse che la persona ritratta era il complice, manifestando ancora, però, delle perplessità, determinate da significative differenze fisiognomiche da lui stesso rilevate e rappresentate. A distanza di un anno, D.G.R. fu chiamato a effettuare una nuova ricognizione personale, visionando un album in cui erano inserite la foto - già esaminata in precedenza nei termini ora indicati - di Ro.Lu. nato il (OMISSIS) e quella del cugino omonimo Ro.Lu. nato il (OMISSIS), riconoscendo come complice il secondo, negando che il primo fosse coinvolto nell'omicidio e spiegando che la precedente, erronea, individuazione derivava dal fatto di esser "stato tratto in inganno".
Osserva il giudice del rinvio che, se un condizionamento D.G. subì, ciò avvenne in occasione della prima, fallace, ricognizione, quando l'identificazione di Ro.Lu. (assolto per il "dubbio - tradottosi nella doverosa applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530 cpv. c.p.p. - concernente l'esatta identificazione" dello stesso) fu fuorviata dagli inquirenti che lo interrogavano, sicchè non fu il (secondo) positivo riconoscimento ad essere pregiudicato dalla precedente ricognizione, ma fu tale prima individuazione a essere condizionata dal fatto che il collaborante fu indotto dagli inquirenti a credere che la foto mostratagli (dell'omonimo e coetaneo cugino del complice) corrispondesse a quella del coimputato, laddove, nel successivo atto di ricognizione, riuscì a individuare esattamente la foto del complice, mai in precedenza mostratagli e senza farsi condizionare dalle altre cinque foto mostrategli e soprattutto, tra queste ultime, della foto in precedenza visionata. A ciò si aggiunga, osserva ancora la sentenza impugnata, che anche a D.G.P. fu sottoposta in visione - non già la foto di Ro.Lu. nato il (OMISSIS), bensì - la foto dell'omonimo nato il (OMISSIS) e il collaborante dichiarò correttamente di non riconoscerlo e di essere sorpreso dell'identificazione operata dagli inquirenti che lo avevano accostato erroneamente al "(OMISSIS)" coinvolto nell'omicidio T..
8.2. Le censure articolate al par. 5.8. del primo ricorso muovono da una sorta di "automatismo", in virtù del quale l'assoluzione di Ro. renderebbe inattendibile il coinvolgimento di R. da parte dei fratelli D.G. e, quindi, incerta, la sua partecipazione. La Corte distrettuale, tuttavia, ha diffusamente ripercorso le ragioni dell'infondatezza di un siffatto automatismo, ricostruendo, da una parte, le ragioni alla base della (prima) erronea identificazione (peraltro, "perplessa") da parte di D.G.R. e la seconda ricognizione personale, non senza sottolineare che, invece, D.G.P. ha senz'altro disconosciuto, nella persona effigiata nella prima foto mostrata al fratello, lo "specchiettista" coinvolto nell'omicidio T.. Il ricorso, sostanzialmente, si sottrae alla compiuta disamina critica del ragionamento del giudice del rinvio, affermando apoditticamente - e, dunque, senza confrontarsi con l'argomentare della sentenza impugnata - che il secondo riconoscimento era stato condizionato dal primo.
Afferma ancora il ricorso che il mancato riconoscimento dimostra che nessun Ro.Lu. fu coinvolto nell'omicidio e che tale coinvolgimento fu strumentale al rafforzamento dell'accusa contro R.. La deduzione non mette a fuoco correttamente la portata e la finalità delle valutazioni della sentenza impugnata sul punto. Invero, non è in discussione l'irrevocabile assoluzione di Ro. dal fato contestatogli, anche se alcuni passaggi della motivazione potrebbero essere letti in tal senso, trattandosi comunque di rilievi del tutto inidonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); il ragionamento del giudice del rinvio, invece, si muove esclusivamente nell'ambito dello scrutinio del profilo di criticità messo in luce dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte; e in questa, ben più limitata, prospettiva, la puntuale ricostruzione delle modalità dei riconoscimenti fotografici è funzionale - intangibile l'assoluzione di Ro. - a escludere che da essa possa inferirsi un giudizio di inattendibilità del racconto di D.G.R. (e, tanto meno, di D.G.P., che non ha riconosciuto come complice il cugino omonimo e quasi coetaneo del coimputato).
Quanto alla frequentazione tra Ro. e R. il ricorso pretende di smentirla sulla base dell'unico atto di controllo di polizia, ma la deduzione, all'evidenza, implica questioni di merito estranee al sindacato del giudice di legittimità.
Anche le censure articolate, in parte qua, dal quarto motivo del secondo ricorso non sono fondate. Il ricorrente fa leva sul passaggio in giudicato della decisione assolutoria, ma, come si è visto, la prospettiva del giudice del rinvio si muove sul piano - privo di profili di incompatibilità con detto esito processuale del giudizio di attendibilità dei chiamanti in correità. Aggiunge il ricorso che l'errore di D.G.R. fu giustificato con una somiglianza inesistente; pure questa deduzione non coglie nel segno, perchè, come si è visto, anche nella prima ricognizione individuale - errata - operata da D.G.R., questi non mancò di rilevare e segnalare le significative differenze fisiognomiche rispetto allo "specchiettista".
9. Le censure relative all'assoluzione di R.A. dall'omicidio S. (par. 5.9. del primo ricorso; parte del quarto motivo del secondo ricorso) non meritano accoglimento.
9.1. Rileva la sentenza impugnata che anche l'assoluzione di R. dall'accusa dell'omicidio S. non può condizionare negativamente la valutazione di attendibilità dei collaboratori. Il giudice di primo grado, infatti, non aveva censurato i fratelli D.G. come propalanti soggettivamente inattendibili, avendo invece affermato che le loro dichiarazioni non si riscontravano adeguatamente tra loro.
Per quanto riguarda D.G.R. (che ha riferito fatti appresi de visu, avendo assistito all'omicidio e riconosciuto R. come l'uomo alla guida dell'auto sui cui viaggiava il killer di S.C.), il giudizio espresso dalla Corte di assise di appello di Santa Maria Capua Vetere è di elevatissima attendibilità e il suo racconto è risultato ampiamente riscontrato da dati di prova generica.
D.G.P., invece, ha riferito de relato quanto appreso in confidenza dallo stesso R., che gli aveva detto di essere l'autore dell'omicidio S., ma, secondo il giudice di primo grado, la dichiarazione avente ad oggetto la confessione stragiudiziale dell'odierno ricorrente era priva dei requisiti della precisione e della coerenza e risultava poco verosimile, nonchè in contrasto con quanto riferito da D.G.R. in merito al coinvolgimento di un giovane incensurato espressivo di un'autonomia decisionale inconciliabile con il ruolo di mero esecutore materiale di R.. Rileva dunque la sentenza impugnata che, nel caso di specie, viene in rilievo, al più, l'inattendibilità della fonte primaria e non già la credibilità della fonte de relato (ossia D.G.P.), che non risulta in alcun modo messa in discussione; il giudice del rinvio ricollega dunque l'esito assolutorio non a un deficit di attendibilità intrinseca di D.G.R. (teste oculare dell'omicidio, dotato senza dubbio di piena "attendibilità intrinseca") o di D.G.P. (portatore di una conoscenza derivata, considerata, suo malgrado, "non precisa"), ma da un'obiettiva carenza di specificità delle informazioni riferite dal dichiarante de relato D.G.P.. Tale deficit di specificità, rileva conclusivamente sul punto la sentenza impugnata, è stato considerato tale da compromettere l'apporto dichiarativo del collaboratore e inidoneo a fungere da valido riscontro all'accusa formulata dal fratello R., senza che ciò abbia implicato un giudizio negativo sulla credibilità soggettiva del dichiarante.
9.2. Le doglianze articolate al par. 5.9. del primo ricorso evocano la mancata convergenza registrata tra le dichiarazioni dei due fratelli D.G. in relazione all'assoluzione di R. per l'omicidio S., ma la sentenza impugnata ha rilevato come la vicenda processuale relativa a detto omicidio possa, al più, mettere in luce l'inattendibilità della fonte primaria, ossia di R., rispetto a quanto riferito a D.G.P.. Il ricorso riprende poi deduzioni relative alla intrinseca genuinità dei due collaboratori, ma il tema sarà affrontato infra.
Il quarto motivo del secondo ricorso deduce, in parte qua, il tentativo, da parte del giudice del rinvio, di stravolgere la motivazione assolutoria della sentenza passata in giudicato, ma, come si è già rilevato, in nessun modo la sentenza impugnata rimette in discussione l'esito assolutorio irrevocabile, in quanto si limita a valutare la ratio decidendi della pronuncia e vagliarne l'incidenza sul giudizio di attendibilità del racconto dei collaboranti; assecondando le indicazioni della sentenza di annullamento, la motivazione del giudice del rinvio è in linea con la motivazione puntuale, stringente ed esaustiva richiesta dalla Prima Sezione, laddove il ricorso si limita, in buona sostanza, a evocare l'intangibilità del giudicato (così mostrando, esso sì, di collocarsi in una prospettiva antitetica rispetto alla sentenza di annullamento, che proprio rispetto alla decisione irrevocabile aveva sollecitato l'approfondimento del giudice del rinvio e la motivazione della decisione dotata delle connotazioni appena indicate).
10. Anche le ulteriori doglianze (par. 5.11 e parte del par. 5.9 del primo ricorso; secondo e sesto motivo del secondo ricorso) non meritano accoglimento.
10.1. Il giudice del rinvio richiama, innanzitutto, la sentenza di annullamento lì dove ha affermato che "non sussiste la violazione di legge dedotta nel motivo di ricorso, sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova rappresentativa costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono stati correttamente delineati dalla sentenza impugnata alle pagine 16-28" nei termini già indicati con riferimento alle posizioni di altri coimputati. Nelle pagine indicate, la (prima) sentenza di appello confermava il giudizio di affidabilità dei vari collaboratori di giustizia, sottolineando, quanto ai rapporti in carcere tra i fratelli D.G. prima dell'avvio della collaborazione, che la situazione era inidonea a incidere negativamente su tale giudizio; rilievo, questo, esteso anche alla prima fase della collaborazione di D.G.P. in cui aveva tentato di nascondere le responsabilità di alcuni suoi stretti congiunti, atteggiamento presto superato con l'adozione della piena scelta collaborativa già sposata dal fratello. La Corte di assise di appello si sofferma quindi sui rapporti di parentela tra R.A. e il commercialista D.C.G., escludendo la sussistenza di una pretesa ostilità dei fratelli D.C. nei confronti del secondo per una pregressa vicenda estorsiva: secondo la prima sentenza di appello "il coinvolgimento del D.G. e dello zio nella estorsione subita dal teste ( D.C.: n.d.e.) non ebbe effetti deleteri per D.G. mentre il secondo episodio estorsivo denunciato invece dal teste è ascrivibile al gruppo antagonista", ossia al gruppo Q..
10.2 I rilievi che precedono rendono ragione della manifesta infondatezza delle doglianze relative alla genuinità della collaborazione dei fratelli D.G. (par. 5.9. del primo ricorso), richiamando elementi (ad esempio, i rapporti in carcere) già esaminati e disattesi dalla sentenza della Prima Sezione.
Le altre censure fanno leva sul rapporto tra D.C. e R. per dedurre l'"impossibilità" che il secondo appartenesse (o "provenisse") dal gruppo Pi.- D.T.- Q. (par. 5.11. del primo ricorso; primo motivo del secondo ricorso). Le censure presentano plurimi profili di inammissibilità.
In primo luogo, esse sono del tutto aspecifiche, in quanto non correlate a dati processuali significativi, ad esempio, dell'epoca dell'estorsione; rilievo, questo, tanto più rimarchevole se si pone mente, per un verso, alla circostanza che la sentenza impugnata dà atto di una condanna dell'imputato - anche - per il reato associazione di stampo mafioso commesso fino al 1995 e, per altro verso, e, per altro verso, al dato rappresentato dalle dichiarazioni di D.G.P. così come riportate nella conforme sentenza di primo grado (pag. 449), secondo cui il coinvolgimento di R. nell'omicidio in questione serviva a "mettere alla prova" il suo passaggio nel gruppo dello stesso D.G., il quale non si fidava del tutto di R. perchè era passato da un gruppo a un altro e, da un altro gruppo a uno ulteriore.
D'altra parte la doglianza sintetizzata è del tutto disallineata rispetto a quella dedotta con l'atto di appello, secondo cui, invece, la versione di R. era che si era rifiutato di aderire alla reiterata richiesta di passaggio nel costituendo gruppo camorristico di D.G., che, tra l'altro, aveva taglieggiato il cognato del ricorrente D.C. (di qui il prospettato astio dei D.G. nei suoi confronti, esaminato - ed escluso - dalla prima sentenza di appello, nella parte non colpita dalla decisione di annullamento).
Più in generale, mette conto rilevare che le censure in esame implicano, all'evidenza, questioni di merito afferenti alle "ricadute" di una vicenda estorsiva in danno di un parente o di un affine (i cui rapporti effettivi con l'imputato non sono meglio chiariti) e le aggregazioni criminali di riferimento: questioni del tutto estranee all'ambito cognitivo del giudice di legittimità.
Schiettamente di merito è poi la questione oggetto della deduzione, articolata sempre nel primo motivo del secondo ricorso, in ordine al timore che avrebbe dovuto avere R. di essere ucciso anche nel passaggio al gruppo D.G., deduzione che parrebbe dar corpo a una sorta di generalizzata e assoluta esclusione della possibilità di un siffatto passaggio, priva di qualsiasi sostegno logico-argomentativo e contraddetta, come si è visto, dalla prospettazione di D.G.P. sui "trascorsi" criminali di R..
11. L'ultimo motivo del secondo ricorso si sostanzia nella sintesi di alcune delle doglianze in precedenza articolate, sicchè può rinviarsi ai punti in cui ciascuna di esse è stata esaminata.
12. Il ricorso nell'interesse di C.A. è inammissibile. Nell'articolare le proprie doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, anche nella prospettiva della funzione rieducativa costituzionalmente assegnata alla pena, il ricorso omette di confrontarsi con il dato, rimarcato dalla sentenza impugnata, per cui all'esito del primo giudizio di appello sono state applicate all'imputato le circostanze attenuanti generiche in relazione anche alla ritenuta aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , art. 7 , convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1 c.p.), con conseguente determinazione della pena in misura illegale in bonam partem. Il che già rende ragione di un primo profilo di inammissibilità del ricorso.
D'altra parte, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); in linea con il principio di diritto richiamato, la sentenza impugnata, lungi dall'argomentare in termini arbitrari o illogici, ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante dei motivi abietti richiamando l'oggettiva gravità dell'omicidio (consumato dopo aver attirato la vittima in un tranello, sparandole alle spalle e in un contesto di apparente convivialità) e la non trascurabile intensità del dolo. Motivazione, questa, immune da vizi e non scalfita dalle deduzioni del ricorrente che, pertanto, risultano manifestamente infondate.
13. In conclusione, il ricorso di C.A. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre il ricorso di R.A. deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di C.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di R.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022