Ordinanza Ammissibilità Ricorso 696 bis cpc - An e Quantum

Con il presente provvedimento il Tribunale di Tivoli, Sezione Civile, ha accolto il ricorso promosso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., ritenendolo ammissibile e funzionale alla finalità propria dell’istituto: favorire la composizione della lite prima dell’instaurazione di un giudizio di merito.

Di particolare interesse è la motivazione espressamente adottata dal Giudice, che esclude una lettura riduttiva dell’art. 696-bis c.p.c. limitata ai soli casi in cui non vi sia contestazione sull’“an” della pretesa e residui unicamente un dissenso sul “quantum”.

Il Tribunale chiarisce, infatti, che l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative può essere utilmente disposto anche quando vi siano contestazioni più ampie, purché l’istruttoria tecnica sia idonea a chiarire i fatti rilevanti e a favorire una possibile soluzione bonaria della controversia.

In tale prospettiva, il Giudice ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato di accertare la natura dei lavori eseguiti, la loro conformità alla regola dell’arte e l’eventuale presenza di vizi, difformità o danni, nonché di stimare i costi necessari per il ripristino. Al CTU è stato altresì espressamente demandato il tentativo di conciliazione tra le parti, in coerenza con la funzione deflattiva dell’istituto.

Il provvedimento disciplina inoltre in modo puntuale le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, prevedendo il giuramento del CTU in forma scritta, la possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici di parte e il deposito di note di trattazione, nel rispetto delle modalità di trattazione scritta previste dal codice di procedura civile.

Si tratta, dunque, di un provvedimento che conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare l’art. 696-bis c.p.c. come strumento di accertamento tecnico e, al tempo stesso, come efficace mezzo di prevenzione del contenzioso, soprattutto nelle controversie in materia di lavori edilizi e appalti privati.

Di seguito il provvedimento per esteso, di cui si anonimizza il numero di ruolo.

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto,

all’esito dell’udienza a trattazione scritta che precede;

ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. essendo lo stesso finalizzato alla composizione della lite prima dell’inizio del giudizio di merito e risultando riduttiva una interpretazione della portata di detto istituto che ne limitasse l’ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all’an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell’importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale;

ritenuto dunque doversi disporre una CTU tecnica;

P.q.m.

visti gli artt. 187, ult. comma, 191 c.p.c., 22 disp. att. c.p.c.,

Nomina un consulente tecnico d’ufficio, nella persona del *** iscritto all’albo dei C.T.U. presso questo Tribunale.

Dispone che al consulente tecnico d’ufficio vengano sottoposti i seguenti quesiti:

Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, espletato ogni accertamento ritenuto necessario:

1) descriva i lavori effettuati dalla O*** Srl, sull’immobile di proprietà di P****;

2) verifichi se i lavori svolti siano stati eseguiti a regola d’arte o se presentino vizi o difformità, avuto riguardo alle contestazioni di parte attrice;

3) in caso di accertamento dell’esistenza di vizi, difformità o danni, indichi e descriva le opere necessarie per il ripristino a regola d’arte e ne quantifichi i costi.

Tenti la conciliazione tra le parti.”.

Fissa l’udienza del 20/1/20**** ore 9:00 per il giuramento del CTU;

dispone che la predetta udienza si svolga ai sensi degli artt. 127 ter e 193 c.p.c.;

assegna pertanto al CTU termine sino a cinque giorni prima della predetta udienza per il deposito telematico di dichiarazione scritta contenente: 

- il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;

- l’indicazione dell’indirizzo del proprio studio e della propria PEC;

- la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali (poi eventualmente modificabili previa intesa con le parti e comunicazione a queste ultime, mediante PEC, della diversa data o diverso luogo individuati);

- assegna alle parti termine sino al 20/1/2026 ore 9:00 per la trasmissione di note scritte di trattazione, anche ai fini della nomina dei CTP;

riserva ogni ulteriore provvedimento all’esito della predetta udienza.

Si comunichi.

17/12/2025

Il Giudice

dott.ssa Beatrice Ruperto

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