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  • Cassazione civile 14928/2012 il travisamento del fatto non costituisce motivo di cassazione

Ravvedimento operoso paesaggistico e abusi edilizi: demolizione tardiva non estingue il reato urbanistico

Il cosiddetto ravvedimento operoso in materia paesaggistica è subordinato alla spontaneità dello stesso e non si estende ai reati urbanistici.

La materia urbanistica è sanzionata da norme penali, non bisognerebbe sottovalutarlo.

Chi non è stato tentato di evitare le lungaggini e pastoie burocratiche per fare qualche modifica alla propria casa o esercizio commerciale? Oppure, dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso, in corso di lavori, non si è reso conto che è meglio fare qualche modifica rispetto al progetto autorizzato? Magari contando su un successivo condono edilizio? Oppure ritenendo che, al limite, se il vicino o concorrente ci denuncia, si potrà sempre buttare giù l’opera e finirà lì? Errore!

Ad Eboli, cittadina resa celebre dal romanzo di Carlo Levi  per le condizioni di arretratezza e ricca di zone di interesse storico, artistico, archeologico e naturale, i signori Q., D.F. e P. avevano realizzato opere non senza aver richiesto il permesso di costruire, ma in parziale difformità dello stesso (insomma, erano andati un po’ oltre) e, “scoperti”, a seguito dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, avevano provveduto a demolirle, sperando in tal modo di evitare la sanzione penale. Ma non è stato così! Due mesi di arresto oltre all’ammenda.

Contrapposte tesi di diritto delle parti

Il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli, con pronuncia emessa il 28/11/2012, aveva deciso la condanna di ciascuno degli imputati alla pena di due mesi di arresto e 25.000 euro di ammenda, confermata dalla Corte di appello di Salerno in data 10/10/2013.

Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione fra l’altro per inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riguardo all'art. 181, comma 1-quinquies, del d. lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali, relativo alla possibilità di estinzione del reato di esecuzione di lavori edilizi in mancanza di autorizzazione paesaggistica, mediante ripristino dello stato dei luoghi; infatti  i primi giudici hanno negato l'estinzione del reato nonostante l’intervenuta demolizione degli abusi ad opera dei responsabili.

Sentenza del giudice e motivazione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. In particolare, il Supremo Consesso ha condiviso l’interpretazione dei giudici di merito anzitutto in ordine all'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 181, comma 1-quinquies, d. lgs. n. 42 del 2004, dato il carattere non spontaneo della demolizione, avvenuta soltanto a seguito di ordinanza comunale.

Infatti il giudice di merito ha aderito al costante indirizzo secondo cui, in tema di tutela penale del paesaggio, l'applicabilità della speciale causa estintiva del reato paesaggistico, prevista dall'art. 181-quinquies, d. lgs. n. 42 del 2004, è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell'autore dell'abuso sia spontanea e non eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa.

Inoltre, secondo il proprio costante indirizzo, la Corte ha affermato che la demolizione dell'opera abusivamente edificata non produce in ogni caso l'effetto estintivo del reato urbanistico di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo alla realizzazione di lavori in assenza o difformità del permesso di costruire, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall'art. 181, comma 1-quinquies, d. lgs. n. 42 del 2004, la quale ha una funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori e a far riacquistare alla zona vincolata il suo originario pregio estetico.

Commento Giurisprudenziale

La sentenza non appare del tutto condivisibile, sotto vari profili.

Anzitutto l’affastellarsi delle disposizioni, tra integrazioni, modifiche e rinvii, non agevola una lettura sistematica delle due norme in esame: se l’articolo 181 del codice dei beni culturali rinvia all’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia per le sanzioni, non può dirsi pacifico che la possibilità di estinzione del reato, mediante ravvedimento, prevista dal primo articolo, non riguardi anche il reato edilizio, bensì solo quello paesaggistico.

Piuttosto pare che, stante l’ambiguità del legislatore, il giudice delle leggi abbia voluto salvaguardare una lettura sistematica dei due corpi normativi, evitando l’antinomia che si sarebbe verificata accedendo ad una interpretazione diversa: cioè ammettere il ravvedimento operoso in materia edilizia solo laddove ad esso si fosse accompagnato un reato paesaggistico.

In altri termini, poiché il ravvedimento non è previsto per l’abuso edilizio tout court, non può ammettersi che esso sia invece configurabile in ipotesi più gravi quali quelle in cui è necessario anche il nulla osta paesaggistico.

Tuttavia sarebbe proprio il caso che il legislatore intervenisse nel senso di ammettere la possibilità di ravvedersi per gli abusi edilizi. Infatti, nonostante i vari interventi normativi per semplificare le procedure di autorizzazione, non può negarsi che esse costituiscano sempre un problema rilevante per il cittadino comune, poiché lo spazio che, necessariamente, le norme lasciano alla discrezionalità amministrativa, non sempre, nel nostro Paese, è utilizzato onestamente e secondo i principi della buona amministrazione, sicché la tentazione per il cittadino di infrangere la legge è sempre molto forte.

Ciò tanto più alla luce dell’esperienza: non può non ricordarsi che in Italia si sono succeduti vari “condoni edilizi”, cioè provvedimenti normativi che hanno consentito, per ampie categorie di abusi edilizi, di regolarizzare le opere previo pagamento di oneri straordinari evitando l’applicazione delle sanzioni penali  (così negli anni 1985, 1995 e 2003).

Per la necessaria spontaneità del ravvedimento paesaggistico cfr Corte di Cassazione, Sez. Terza, n. 37822 del 12/6/2013 e n. 3064 del 5/12/2007, dep. 21/1/2008.

 

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