Cass. civ., Sez. II, Sent., 16 dicembre 2024, n. 32680
Il divieto di proporre giudizio petitorio in pendenza del giudizio possessorio, di cui all'art. 705 c.p.c., presuppone che la causa possessoria sia già pendente.
Fatto
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2008, A.A., B.B. e C.C. evocavano in giudizio D.D. e E.E. innanzi al Tribunale di Patti, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del diritto di passaggio esercitato dai convenuti a carico del cortile pertinenziale del fabbricato degli attori, la cessazione di detto esercizio, l'eliminazione di vedute realizzate a distanza irregolare, la demolizione di porzioni di balconi aggettanti, nonché la condanna al risarcimento del danno. I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano l'improponibilità della domanda petitoria a fronte del giudizio per la tutela del possesso da essi autonomamente proposto nei confronti degli attori.
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 180/2015, accoglieva l'eccezione preliminare dichiarando improcedibile il giudizio petitorio in pendenza di quello possessorio. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 592/2019, confermava la decisione di primo grado, ravvisando la contemporanea pendenza dei due giudizi e ritenendo applicabile la preclusione di cui all'art. 705 c.p.c.
Questione di diritto
Il punto centrale del ricorso in cassazione è se l'art. 705 c.p.c. fosse applicabile al caso di specie, in cui le cause petitoria e possessoria erano state introdotte nella medesima giornata (6 ottobre 2008): il ricorso possessorio depositato ed iscritto al ruolo con n. R.G. 1099/2008, la citazione petitoria notificata ed iscritta al ruolo con n. R.G. 1090/2008 — numero antecedente a quello del possessorio.
Decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.
La Corte afferma che, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, c.p.c., la pendenza della lite va individuata nel momento in cui si perfeziona la notificazione dell'atto di citazione ovvero in cui viene depositato il ricorso. Nel caso di specie, nella stessa giornata del 6 ottobre 2008 si erano perfezionati tanto la notificazione della citazione petitoria quanto il deposito del ricorso possessorio: il criterio ordinario non consentiva quindi di distinguere la prevenzione. La Corte richiama il criterio suppletivo elaborato dalla propria giurisprudenza — la data di fissazione dell'udienza di comparizione più prossima — per le ipotesi di atti notificati il medesimo giorno (cfr. Cass. Sez. 6-L, n. 22947/2016).
Tuttavia, nel caso concreto, il dato dirimente era un altro: il giudizio iscritto a ruolo per primo risultava essere quello petitorio (R.G. 1090/2008), mentre quello possessorio portava il successivo n. R.G. 1099/2008. L'argomento della parte controricorrente — secondo cui l'iscrizione a ruolo della citazione petitoria sarebbe avvenuta soltanto con la «velina» e non con l'originale — è ritenuto non dirimente, poiché era certo che la notificazione dell'atto di citazione fosse stata non soltanto richiesta ma anche eseguita nella stessa giornata.
Ne consegue che, al momento dell'introduzione della domanda petitoria, nessuna causa possessoria era ancora pendente: il giudice di merito non avrebbe potuto applicare l'art. 705 c.p.c. e la statuizione di improponibilità della domanda petitoria era pertanto erronea.
Massima
Il divieto di proporre giudizio petitorio in pendenza del giudizio possessorio, di cui all'art. 705 c.p.c., presuppone che la causa possessoria sia già pendente al momento dell'introduzione della domanda petitoria. Qualora entrambe le cause siano state proposte nella medesima giornata, la prevenzione va determinata secondo il criterio suppletivo della data di fissazione dell'udienza di comparizione più prossima ovvero, ove ricorra, in base alla numerazione del ruolo generale: il giudizio che risulti iscritto a ruolo con numero antecedente è quello preventivamente pendente, con la conseguenza che la preclusione ex art. 705 c.p.c. è inapplicabile quando il giudizio introdotto per primo risulti essere quello petitorio.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 16 dicembre 2024, n. 32680