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Cassazione penale 24401/2015 competenza a decidere sulle spese di mantenimento dell’internato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 3467/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 06/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;

lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6/6/2014, il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di remissione del debito avanzata da P.V.

Secondo il Magistrato era carente il requisito della buona condotta del detenuto, alla luce del rapporto disciplinare sanzionato con la sanzione massima in data 21/6/2008.

2. Ricorre per cassazione il difensore di P.V. deducendo violazione di legge.

Il Magistrato di Sorveglianza non aveva tenuto conto che, per valutare la buona condotta del detenuto, il periodo da prendere in considerazione è limitato alla condotta del soggetto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna: al contrario, il rapporto disciplinare riguardava un periodo per il quale P. si trovava in custodia cautelare in carcere per fatto diverso.

Sotto un diverso profilo, l'errore di diritto in cui è incorso il Magistrato di Sorveglianza deriva dalla circostanza che P. era stato assolto dal Tribunale di Latina perché non imputabile al momento del fatto, con applicazione del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per la durata di anni due.

Di conseguenza, l'OPG di Aversa non poteva pretendere alcunché dal P., né per spese processuali, in conseguenza dell'assoluzione, né per spese di mantenimento, che erano a carico degli enti sanitari che hanno avuto in cura il soggetto.

Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, in cui insiste nelle conclusioni.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

1. Questa Corte ha costantemente affermato che il periodo temporale di valutazione per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta ai fini della remissione del debito decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Sez. 1^, n. 9680 del 23/02/2012 - dep. 13/03/2012, Carella, Rv. 252924; Sez. 1^, n. 9816 del 27/01/2009 - dep. 04/03/2009, Busco, Rv. 243950): in effetti, la formulazione letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 la natura premiale e la finalità di favorire il recupero e la risocializzazione di chi si è accertato, con sentenza definitiva, avere violato la legge penale proprie dell'istituto della remissione del debito inducono a interpretare la norma nel senso che per valutare la regolarità di condotta si deve avere riguardo solamente al periodo successivo alla condanna cui il debito si riferisce.

Nel caso di specie, il rapporto disciplinare posto a base del provvedimento impugnato risaliva ad epoca anteriore alla data di irrevocabilità della sentenza che aveva applicato a P. la misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

2. Più in generale, la pretesa creditoria formulata da Equitalia nei confronti di P. per conto dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa avrebbe dovuto essere oggetto di verifica da parte del Magistrato di Sorveglianza.

In effetti, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., le spese processuali sono poste a carico del condannato: quindi presuppongono una sentenza di condanna.

Se il titolo in base al quale l'O.P.G. di Aversa pretende il pagamento delle spese processuali nei confronti di P. è costituito dalla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta dell'1/4/2009 (prodotta in calce alla memoria depositata dal ricorrente), non si può non rilevare che non si tratta di sentenza di condanna e che - ovviamente - non contiene alcuna condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Con riferimento alle spese di mantenimento in istituto - appare verosimile che la pretesa concerna, più che spese processuali, spese di mantenimento nell'O.P.G. - occorre ricordare il diverso tenore dell'art. 188 c.p., in base al quale il condannato è obbligato a rimborsare all'erario le spese per il suo mantenimento negli istituti di pena, e dell'art. 213 c.p., u.c., in base al quale, "per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari (ora Ospedale Psichiatrici Giudiziari) si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità"; non a caso, ai sensi dell'art. 5 T.U. spese di giustizia, sono spese ripetibili quelle di mantenimento per i detenuti (e non degli internati).

Come è noto, con il riferimento alle spese di spedalità si richiama la L. 3 dicembre 1931, n. 1580, contenente "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali", cui potevano ricorrere anche le Amministrazioni degli Ospedali e dei manicomi.

Questa Corte, in sede civile, ha più volte ribadito che la L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario nazionale ha introdotto la regola della gratuità delle prestazioni sanitarie da esso erogate a tutti i cittadini, senza tuttavia cancellare del tutto l'istituto della rivalsa, previsto dalla L. 3 dicembre 1931, n. 1580, art. 1, che trova ancora residuale applicazione negli interventi socio-assistenziali non immediatamente e prevalentemente diretti alla tutela della salute del cittadino (da ultimo Sez. 3^ Sentenza n. 9642 del 18/09/2014, Rv. 632854); ma, in ogni caso,' ciò che "leva in questa sede è che si tratta di recupero di spese di carattere sanitario e non di spese processuali e/o di spese di mantenimento nell'O.P G su cui pertanto, il Magistrato di Sorveglianza non ha alcuna competenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015

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