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Appello Roma 06/04/2017 in tema di accertamento dell’elemento soggettivo della calunnia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE 03^ PENALE

Ha pronunciato in In Camera di Cons. la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2 grado nei confronti di:

1) L.R.A. - Imputato

del reato p. e p. dall'art. 368 c.p.

perché, denunciando falsamente ai Carabinieri della Stazione Aventino di aver smarrito gli assegni bancari n. (...), n. (...) e n. (...) della B.I.S.P., invece regolarmente negoziati in favore di L.R.P., simulava a carico del medesimo e dei suoi aventi causa le tracce di un inesistente delitto di furto e/o di ricettazione.

In Roma il 4.2.2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Gup presso il Tribunale di Roma con sentenza in data 1/6/2011, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la responsabilità penale di A.L.R. in ordine al reato di cui in epigrafe e, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ed ha concesso i benefici di legge. La decisione si è basata sugli acquisiti atti di indagine da cui è emerso che il 21.7.2009 (cfr. allegati alla denuncia presentata il 14.4.2010 da P.L.R. e C.A.R., nei confronti dell'odierno imputato per i fatti per cui si procede) tra A.L.R.A. e P.L.R. nonché la società E. di L.R.A. & C. s.a.s., era stato concluso un accordo transattivo per il quale L.R.A., quale legale rappresentante della società E. s.a.s., aveva emesso (tra gli altri) gli assegni di cui all'imputazione per l'importo ciascuno di 2.750,00 Euro con scadenze del 5.2.2010, 5.3.2010 e 5.4.2010, intestati a C.A.R., moglie di L.R.P., e che con successivo ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Roma, A.L.R., richiamando il suddetto accordo transattivo e lamentando l'inadempimento di L.R.P. e della società E. s.a.s., aveva chiesto il sequestro giudiziario di taluni titoli tra i quali quelli di cui all'imputazione, ma la domanda era stata respinta con ordinanza del 29.1.2010. E' emerso poi che il successivo 4.2.2010 lo stesso A.L.R. aveva denunciato di aver smarrito in data e luogo imprecisato i suindicati tre assegni, a suo dire "in bianco" e a sè intestati, e, dopo circa due ore, ad integrazione della denuncia, aveva precisato che gli assegni non erano in bianco ma tutti redatti a beneficio della sig.ra C.A. e dell'importo di Euro 2.750,00, ribadendo nella stessa integrazione di denuncia di "essere stato vittima di smarrimento" ed indicando gli assegni come "oggetto di refurtiva".

Sulla base di tali elementi il Gup ha ritenuto la sussistenza del reato contestato, rilevando la indubbia falsità di quanto asserito sia nella prima denuncia in merito allo smarrimento degli assegni, in realtà consegnati a P.L.R., sia nella integrazione, in occasione della quale aveva ribadito di averli smarriti.

Il difensore dell'imputato ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha dedotto al riguardo che difetta nella specie l'elemento soggettivo del reato non sussistendo la volontà del L.R. di incolpare la C. e P.L.R. di alcun reato e la condotta da lui posta in essere, con specifico riferimento alla integrazione della denuncia, rivela la sua buona fede e la mancanza di dolo, né del resto la denuncia dell'imputato ha determinato l'apertura di un procedimento penale nei confronti dei soggetti suindicati.

All'odierna udienza, celebrata in assenza dell'imputato, sentiti il P.G. e il difensore, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.

L'appello è infondato.

Ad avviso della Corte la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile, sia in fatto che in diritto, in quanto aderente alle emergenze processuali, priva di vizi logici o metodologici ed analiticamente argomentata in ordine a tutte le questioni sollevate e va pertanto integralmente richiamata per relationem e confermata.

Premesso che la ricostruzione dell'episodio così come correttamente effettuata dal Tribunale sulla base degli atti acquisiti non è oggetto di contestazione, si osserva che deve pienamente condividersi la valutazione operata nella sentenza appellata considerato che in un primo tempo l'imputato ha denunciato lo smarrimento degli assegni, sebbene fosse consapevole di averli volontariamente consegnati in adempimento di un accordo transattivo alla C. ed al L.R.P. e sebbene nel procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al giudice civile nei confronti dei soggetti indicati avesse chiesto il sequestro giudiziario di detti assegni. Ulteriore conferma della piena consapevolezza della falsità della denuncia e dell'evidente finalità ad essa sottesa di bloccare il pagamento degli importi di cui agli assegni è data dal fatto che la denuncia è stata presentata il 4/2/2010, subito dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto del ricorso in sede civile (29/1/2010) ed un giorno prima della data prevista in uno dei tre assegni per la riscossione del primo importo di denaro (5/2/2010). Nella integrazione della denuncia, in occasione della quale l'imputato ha precisato il contenuto degli assegni riferendo che erano intestati alla C. e che recavano ciascuno l'importo di Euro 2.750,00, lo stesso ha comunque reiterato la falsa dichiarazione di averli smarriti, aggiungendo che gli stessi erano oggetto di refurtiva, così indirettamente indicando gli autori delle illecite condotte che su quegli assegni si sarebbero potute perpetrare attraverso la loro utilizzazione, non legittimata dalla dazione volontaria da parte dell'emittente. Va chiarito, con riguardo alle generiche argomentazioni contenute nell'atto di appello, che in tema di calunnia la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali è possibile risalire, con processo logico-deduttivo, alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (cfr. Cass. n. 10289/2014). Nella specie, per quanto già detto, l'imputato ha presentato la denuncia di smarrimento nella piena consapevolezza della sua falsità, omettendo di riferite che gli assegni erano stati consegnati alla C. ed al L.R., in modo da rappresentate una situazione dalla quale inevitabilmente sarebbe scaturita un'indagine penale a carico di colui che aveva posto all'incasso quegli assegni, così integrando gli elementi costitutivi del delitto di calunnia. Va aggiunto come sia irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che è di pericolo, l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé, come accaduto nella specie, gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona agevolmente individuabile (v. sul punto Cass. n. 10282/2014).

Per tutte le ragioni fin qui esposte deve confermarsi la decisione del Tribunale circa la sussistenza del delitto di calunnia che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. Cass. nn. 33556/2002, 24997/2013), "è integrato dalla falsa denuncia di smarrimento dell'assegno bancario, anche se precedente la negoziazione del titolo, in quanto con la falsa dichiarazione di smarrimento l'autore preavverte l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo e in questo modo essa costituisce l'espediente per bloccare la circolazione del titolo, in quanto il denunziante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per ricettazione".

Alla conferma della sentenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

visti gli artt. 443, 599,605, 592 c.p.p.

conferma la sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma in data 1/6/2011 appellata da L.R.A., che condanna al pagamento delle spese del grado.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2017.

Tags: Dir. Penale

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