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CONSIGLIO DI STATO V Sezione, 29 novembre 2005, n. 6760
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CONSIGLIO DI STATO V Sezione, 29 novembre 2005, n. 6760
Massima: Colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo.
Risponde di omicidio colposo la madre del figlio deceduto in piscina, in quanto, data la natura non eccezionale dell’evento, vi è prevedibilità: è la stessa natura insidiosa dei luoghi che rende non eccezionale l'evento verificatosi e disattenzione del personale e disorganizzazione della struttura costituiscono fatti altrettanto prevedibili, non idonei, quindi, ad interrompere la sequenza causale che ha portato al tragico evento.
Per portare con se un tirapugni ci vuole il porto d’armi e non è possibile addurre uno scopo di difesa.
Svolgimento del processo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 aprile 2016, il Tribunale di Vicenza dichiarava D.M.E. e S.M. responsabili del reato di cui all'art. 590 comma 3, c.p., e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., prevalente sulla contestata aggravante, li condannava alla pena di giorni 20 di reclusione ciascuno; pena sostituita ex L. n. 689 del 1981 in Euro 5.000,00 di multa ciascuno.