Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare (1) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (2). Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92. (1) Attribuzioni trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’ art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. (2) Comma inserito dall'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.