L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. (1) Il Ministro per la cultura popolare (2) può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento. (1) Comma abrogato dall'art. 41, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003. (2) Attribuzioni trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’ art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300..