Alle Amministrazioni dello Stato, al P.F.N. (1), alle Provincie ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. (1) Partito Nazionale Fascista soppresso dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.