Art. 13 Lda - Riproduzione

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.



Tribunale Roma 01/06/2015 è vietato ripubblicare foto da facebook senza autorizzazione

Deve essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali per violazione del diritto di autore il quotidiano che proceda alla pubblicazione senza autorizzazione di fotografie scaricate da un profilo pubblico di facebook di un soggetto. Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, sentenza n. 01/06/2015.




Leggi altri articoli in: Legge Diritto D'Autore