I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti. Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.