Art. 183 lda

L'esercizio delle attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare (1), secondo le norme del regolamento. A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (1), secondo le norme del regolamento. (1) Attribuzioni trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’ art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.  




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