Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti (1) . Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione. (2). (1) Le disposizioni di cui al presente comma sono state sospese dall'art. unico,D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 82, in base al quale, qualora sussistano le condizioni menzionate negli artt. 185 e 189, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità, salvo l'applicazione delle Convenzioni internazionali. (2) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.