In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. Se lo straniero è apolide, o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta (1). (1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono state sospese dall'art. unico,D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 82, in base al quale, qualora sussistano le condizioni menzionate negli artt. 185 e 189, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità, salvo l'applicazione delle Convenzioni internazionali.