Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188. (1) (1) Le disposizioni di cui al presente comma sono state sospese dall'art. unico,D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 82, in base al quale, qualora sussistano le condizioni menzionate negli artt. 185 e 189, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità, salvo l'applicazione delle Convenzioni internazionali.