Art. 190 lda

È istituito presso il Ministero della cultura popolare (2) un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare (2) o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. (2) Attribuzioni trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’ art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.




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