Art. 58 lda

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente. Articolo modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, art. 9.




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