Art. 61 lda

L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:  a)  di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b)  di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c)  di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto. 2.  La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. 3.  Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione. Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.




Leggi altri articoli in: Legge Diritto D'Autore
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto