Art. 62 lda

I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a)  titolo dell'opera riprodotta; b)  nome dell'autore; c)  nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d)  data della fabbricazione. Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.




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