Art. 66 lda

I discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.




Leggi altri articoli in: Legge Diritto D'Autore