Art. 67 lda

Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.  Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.




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