In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis. Articolo aggiunto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996,n. 581.