Art. 92 lda

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. [Per fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105. (1) Il termine decorre dalla data del deposito stesso. (1) Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione "riproduzione riservata per quaranta anni”. (1) (1) Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.




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