Art. 108 bis Legge Fallimentare - Modalita' della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili

La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione e' eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Articolo abrogato dal D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.




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