Art. 108 ter Legge Fallimentare - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 96, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la




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