La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare (1). (1) Articolo così modificato prima dall'art. 109, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi dal comma 2 dell’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 del medesimo decreto. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 493 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Da ultimo, la Corte costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 279 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n . 30Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma del presente articolo, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal suddetto D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.